Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7327 - pubb. 20/06/2012

Applicabilità ratione temporis delle modifiche alle norme in materia di difesa personale; compensazione non motivata delle spese e soccombenza di fatto

Tribunale Roma, 27 Aprile 2012. Est. Ranieri.


Compensazione delle spese di Lite – Indicazione dei motivi che la giustificano – Obbligo – Sussiste.

D.L. n. 212 del 22.12.2011 convertito in L. n. 10 del 17.2.2012 – modifiche all’art. 82 ed all’art. 91 del codice di procedura civile – Applicabilità ai giudizi di primo grado già pendenti prima del 23.12.2011 ed ai conseguenti appelli – Esclusione.



La compensazione delle spese del processo, in assenza della esplicitazione dei motivi che la giustificano, si risolve in una “sostanziale soccombenza di fatto”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il D.L. n. 212 del 22.12.2011 convertito in L. n. 10 del 17.2.2012 ha previsto all’art. 13 modifiche all’art. 82 ed all’art. 91 del codice di procedura civile nel senso che nei giudizi dinanzi al giudice di pace è stata elevata la possibilità della difesa personale senza l’assistenza di un difensore dal valore di euro 516,46 al valore di  euro 1.100 (nel decreto legge l’importo indicato è di euro 1.000, in sede di conversione l’importo è stato ulteriormente elevato ad euro 1.100) e nel contempo è stato aggiunto un comma all’art. 91 c.p.c. con il quale si prevede che “nella cause previste dall’art. 82 primo comma le spese, competenze ed onorari non possono superare il valore della domanda”. Detta limitazione legale non si applica ai giudizi di primo grado già pendenti prima del 23.12.2011 ed ai conseguenti appelli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 82 c.p.c.

Massimario, art. 91 c.p.c.

Massimario, art. 92 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale