Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 723 - pubb. 01/07/2007

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - natura decisoria e appellabilità

Tribunale Mantova, 27 Novembre 2003. Est. Bernardi.


Procedimento possessorio - Ordinanza reiettiva che regola le spese e non dispone per la prosecuzione del giudizio - Natura di sentenza - Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Inammissibilità.



 


 


omissis

letto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato da Alfredi Anna e Alfredi Maria avverso il provvedimento emesso in data 27-12-2002 e non notificato con il quale il Giudice Designato aveva rigettato il ricorso, promosso ex art. 1168 c.c., volto ad ottenere la reintegrazione e la manutenzione delle ricorrenti nel possesso dell’immobile posto in località Lunetta del Comune di Mantova ed identificato al fg. 39 m.n. 7 con la condanna della Progect Immobiliare s.r.l. alla demolizione delle parti di fabbricati edificati sulla proprietà delle ricorrenti ed in violazione delle distanze dal confine ed al ripristino dello stato dei luoghi;

rilevato che il Giudice Designato ha dichiarato inammissibile il ricorso (ritenendo che la controversia sia devoluta, ex art. 34 d. lgs. 80/98, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) e disposto la compensazione delle spese senza disporre alcunché in ordine alla prosecuzione del giudizio;

ritenuto che siffatta pronuncia, a prescindere dalla qualificazione datagli dal giudice, abbia natura di sentenza (cfr. Cass. 20-9-2002 n. 13754; Cass. 3-5-2001 n. 6190; Cass. 27-2-2001 n. 2910; Cass. S.U. 20-7-1999 n. 480; Cass. 4-2-1999 n. 981) nei cui confronti è esperibile l’appello e non il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che pertanto va dichiarato inammissibile;

ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese attesa la mancata costituzione in tale fase della controparte; 

P.T.M.

dichiara inammissibile il reclamo.

Si comunichi.