Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 685 - pubb. 01/07/2007

Intervento autonomo nel processo - Termine ex art. 167 c.p.c.

Tribunale Mantova, 17 Febbraio 2004. Est. Bernardi.


Intervento autonomo successivo al termine per la costituzione tempestiva del convenuto - Inammissibilità.

Lesioni micropermanenti - Applicabilità della legge 57/2001 anche per fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge.



Nonostante l'art. 268 c.p.c. consenta al terzo di intervenire nel processo fino all'udienza di precisazione delle conlcusioni, egli è tuttavia soggetto alle stesse preclusioni previste per le altre parti e, quindi, se intende proporre una domanda nuova, deve agire in giudizio entro il termine per la costituzione tempestiva del convenuto previsto dall'art. 167 c.p.c., atteso che dopo tale momento, non è più consentita alle parti la proposizione di domande nuove.

In tema di lesioni personali micropermanenti, si ritiene che i criteri di cui alla legge 57/2001 possano essere applicati anche in relazione a fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge stessa, atteso che, dovendosi procedere ad una liquidazione in via equitativa, appare preferibile fare riferimento ai criteri dettati dal legislatore piuttosto che optare per quelli elaborati dalla giurisprudenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 20-9-2000 l’attore affermava a) che il giorno 27-9-1999 alle ore 6.40 circa, mentre percorreva la strada statale __ alla guida dell’auto targata MN__, giunto nei pressi di __ veniva urtato dalla Fiat MI__ condotta dal proprietario Napoli Giorgio; b) che l’incidente doveva interamente ascriversi al comportamento colposo del Napoli il quale, dopo avere incautamente iniziato la manovra di sorpasso mentre dalla parte opposta stava sopravvenendo un camion, preso poi dal panico, sbandava venendo a collisione con il veicolo attoreo che usciva di strada finendo sul fossato adiacente la sede stradale; c) che il Napoli aveva riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole; d) che, a causa del sinistro, aveva subito varie lesioni personali incidenti sulla capacità lavorativa specifica: tale suo stato di salute aveva inoltre determinato un danno psichico post-traumatico nonché il fallimento del proprio matrimonio per le incomprensioni insorte con la moglie che di lì a poco chiedeva la separazione, fatto di cui si doveva tenere adeguatamente conto in sede di liquidazione del danno morale.

Mentre il Napoli rimaneva contumace, la S.A.I., quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile, si costituiva e, dopo avere rilevato che l’ammissione di colpa da parte di costui non le era opponibile ex art. 5 l. 39/77, osservava che l’incidente doveva ascriversi alla concorrente condotta colposa del Rossi il quale, nonostante il modesto urto, avrebbe compiuto una incauta e ingiustificata sterzata a destra contribuendo così in modo significativo a perdere il controllo del veicolo.

La S.A.I. contestava inoltre l’entità delle lesioni che il Rossi affermava di avere subito anche in considerazione dei precedenti morbosi emergenti dall’anamnesi patologica remota contenuta nella consulenza di parte allegata dall’attore.  

La compagnia convenuta contestava inoltre la congruità delle somme richieste a titolo di risarcimento rilevando comunque che nessuna somma potesse spettare né per invalidità lavorativa specifica, né per danno psichico post-traumatico, né per rimborso delle spese di assistenza domiciliare in quanto correlate alle patologie preesistenti al sinistro.

All’udienza del 30-1-2001 fissata per la trattazione ex art. 183 c.p.c. interveniva volontariamente l’impresa Terzi Alfredo s.p.a., quale datrice di lavoro del Rossi, al fine di ottenere dai convenuti il rimborso delle somme erogate in conseguenza delle assenze dal lavoro dell’attore provocate dal sinistro in questione e quantificate in complessive £ 5.534.237.

Secondo le medesime modalità spiegava intervento anche la C.O.E. la quale affermava che, a seguito del sinistro subito dal lavoratore ed in virtù delle pattuizioni contrattuali, gli aveva corrisposto, sia pure in via indiretta, la somma di £ 3.014.777 di cui parimenti chiedeva il rimborso: entrambi gli intervenuti spiegavano di avere in precedenza radicato il medesimo giudizio avanti al Giudice di Pace e di averlo quindi abbandonato dopo aver saputo della pendenza del presente giudizio.

Autorizzati gli intervenuti a chiamare in giudizio il Napoli, esperita l'istruttoria orale e disposta c.t.u., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

In primo luogo va osservato che l'intervento della Terzi s.p.a. e della C.O.E. (da qualificarsi come adesivo autonomo ex art. 105 I co. c.p.c. avendo proposto autonome domande risarcitorie nei confronti dei convenuti ed avvenuto all'udienza di trattazione fissata ex art. 183 c.p.c.) deve ritenersi inammissibile in quanto il terzo, pur potendo intervenire fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (v. art. 268 c.p.c.), è soggetto tuttavia alle stesse preclusioni previste per le altre parti e, quindi, se intende proporre una nuova domanda, deve agire in giudizio entro il termine previsto per la costituzione tempestiva del convenuto ex art. 167 c.p.c., atteso che, dopo tale momento, non è più consentita alle parti la proposizione di domande nuove (in tal senso vedasi Trib. Mantova 28-11-2002 n. 1357; Trib. Roma 30-8-2002 in Foro It.,2003,I,1285; Trib. Monza 9-2-2001 in Giur.Merito,2002,I,29; Trib. Torino 7-6-2000 in Giur.Merito,2001,I,27; Trib. Milano 29-10-1998 in Giur. Merito,1999,754; Trib. Monza 12-9-1998 in Giur. Merito,1999,755; Trib. Roma 17-2-1998 in Giust. Civ.,1999,I,3471): in proposito occorre inoltre evidenziare che la società S.A.I., in ordine alle domande degli intervenuti, ha espressamente rifiutato l'accettazione del contraddittorio né tale significato può attribuirsi alla contumacia del convenuto.

Quanto alla responsabilità, premesso che non è in discussione la verificazione dell’incidente secondo le modalità descritte dall’attore, va detto che non è ravvisabile nella condotta di guida dell’attore un concorso di colpa.

A tal fine viene in considerazione il fatto che sia nella constatazione amichevole di sinistro sia nella denuncia del medesimo alla compagnia, il Giorgio si è assunta la piena responsabilità dell’accaduto.

Inoltre appare verosimile ritenere che la forte spinta prodotta dall’auto del convenuto, in fase di accelerazione per effettuare il sorpasso, abbia sospinto fuori strada l’auto dell’attore facendole comunque perdere l’assetto: se anche costui avesse sterzato a destra, tale manovra di emergenza sarebbe da considerare necessitata non solo per effetto dell’urto ma anche al fine di evitare un possibile devastante impatto con il camion che stava sopraggiungendo dalla corsia opposta. Infine la circostanza che i danni al veicolo attoreo siano stati interamente risarciti ancora prima dell’insorgere della lite, costituisce significativo elemento per ritenere che il contrasto fra le parti riguardasse unicamente l’entità della liquidazione del danno alla persona.

A tale riguardo va osservato che, secondo quanto accertato dal c.t.u., l’attore a seguito dell’incidente ha riportato la distorsione del rachide cervicale nonché traumi contusivi multipli e, conseguentemente, egli è stato totalmente inabile per sessanta giorni, al settantacinque per cento per sessanta giorni, al cinquanta per cento per sessanta giorni ed al venticinque per cento per trenta giorni, derivando un danno biologico permanente nella misura del cinque/sei per cento.

Siffatte conclusioni sono state contestate dalla difesa della compagnia secondo la quale il c.t.u. non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle pregresse condizioni dell’attore che, in passato, aveva subito vari traumi analiticamente elencati nella consulenza tecnica di parte convenuta.

Siffatta censura non può essere condivisa atteso che, se pure il Rossi era portatore di una duplice ernia discale cervicale, tuttavia le sue condizioni (come risulta dalla relazione clinica del neurochirurgo dott. Barone) non necessitavano, prima dell’incidente, di un intervento chirurgico - previsto solo come eventuale - laddove invece il trauma riportato a seguito del sinistro per cui è causa ha influito negativamente sulla patologia preesistente determinando un aggravamento che si sarebbe potuto verificare ma non in quel momento e con intensità tale da richiedere un immediato intervento chirurgico. 

In proposito occorre osservare che l’azione deve ritenersi in rapporto causale con l’evento quando abbia prodotto un trauma che ha influito sull’evoluzione dello stato morboso pregresso determinando, come nel caso di specie, un più rapido decorso e sviluppo della malattia.

Né a vale ad inficiare la conclusione così raggiunta la circostanza che il Rossi in data 13-12-1999 (il giorno stesso delle dimissioni dall’ospedale dopo l’intervento di somatectomia ed asportazione delle ernie) sia caduto a terra e, a causa di ciò, sia stato ricoverato per due giorni: va infatti osservato che tale caduta si è verificata successivamente all’intervento chirurgico divenuto non più procrastinabile a seguito del sinistro né sono stati offerti elementi (neppure dal c.t. di parte convenuta) per riconnettere a tale evento una qualche incidenza sulla valutazione clinica del danno biologico.

Tenuto conto dell’orientamento seguito dal Tribunale di Mantova in tema di liquidazione di micropermanenti, alla stregua del quale vengono ritenuti applicabili i criteri di cui alla legge 57/2001, anche in relazione a fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge atteso che, dovendosi procedere ad una liquidazione in via equitativa, appare preferibile fare riferimento ai criteri dettati dal legislatore piuttosto che optare per quelli elaborati dalla giurisprudenza, il danno subito viene così determinato in valori al momento del fatto: euro 980,16 per i.t.t. in relazione alla durata della degenza ospedaliera (€ 40,84 x 24 gg), euro 1.249,56 per il residuo periodo di i.t.t. (€ 34,71 x 36 gg), euro 1.562,40 in relazione al primo periodo di inabilità temporanea (€ 26,04 x 60 gg), euro 1.041,00 per il secondo periodo individuato dal c.t.u. (€ 17,41 x 60 gg) ed infine euro 260,10 con riguardo all’ultima frazione temporale (€ 8,67 x 30 gg) ed euro 4.392,96 per danno biologico (619,75x1,6= 996,60-158,66= 832,94 valore del punto che, devalutato al momento del fatto, corrisponde a 798,72 cifra che moltiplicata per 5.50 dà 4.392,96).

Quanto al danno morale, rilevato che non si può tener conto della rottura del matrimonio intervenuta successivamente all’incidente non essendo stata in alcun modo dimostrato il nesso di causalità fra tali due eventi, in considerazione della natura delle lesioni e del grado di sofferenza patito va liquidato nell’importo di euro 2.845,83 (pari al 30% del complessivo danno biologico).

Va poi aggiunto che il c.t.u. ha positivamente accertato che l’attore non ha subito alcuna menomazione all’invalidità lavorativa specifica avendo egli ripreso a lavorare ed avendo mantenuto le pregresse mansioni sicché nessun risarcimento può essere riconosciuto a tale titolo.

Parimenti nessuna somma può essere attribuita all’attore per ristoro del danno psichico post-traumatico non essendo stata evidenziata dal c.t.u. alcuna patologia in tal senso né avendo l’istante adeguatamente comprovato tale evenienza.

L’attore deve essere rimborsato per le spese mediche documentate conseguenti al sinistro (£ 1.142.500 pari ad euro 590,05) nonché per quelle da lui verosimilmente sostenute per l’assistenza domiciliare, in considerazione del fatto che nell’ottobre del 1999 la moglie aveva presentato ricorso per separazione nonché della durata della malattia, spese liquidate equitativamente in euro 600,00.

La somma complessiva di euro 13.521,97 corrisponde in valori attuali ad euro 14.742,28 cui debbono aggiungersi gli interessi al tasso legale sull’importo di euro 13.521,97 rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dal 27-9-1999 sino alla data della sentenza: il totale così ottenuto va ulteriormente maggiorato degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione nella misura di un quarto delle spese di lite liquidate come da dispositivo, sussistendo giusti motivi per disporne l’integrale compensazione nei rapporti fra gli intervenuti e la compagnia S.A.I..

P.Q.M. 

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara inammissibili gli interventi volontari da parte della società Terzi Alfredo s.p.a. e della C.O.E.;

dichiara che il sinistro per cui è causa è stato determinato dalla condotta colposa di Napoli Giorgio;

condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare all’attore la somma di euro 14.742,28 oltre agli interessi al tasso legale sulla somma di euro 13.521,97 rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat ex art. 429 c.p.c. dal 27-9-1999 alla data della sentenza ed il totale così ottenuto va ulteriormente maggiorato degli interessi al saggio legale dalla data della sentenza sino al saldo definitivo;

condanna i convenuti in solido fra loro a rifondere all'attore le spese di lite vompensandole nella misura di un quarto e, per l’effetto, liquidandole in complessivi euro 4.580,93 di cui € 418,43 per spese, € 1.162,50 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;

compensa integralmente le spese di lite fra gli intervenuti e la compagnia convenuta.