Contestazione tardiva di cui all''art. 115 c.p.c. ed eccezione in senso stretto
Tribunale di Varese, 14 Ottobre 2011. Est. Buffone.
Onere di contestazione – Art. 115 c.p.c. – Contestazione in Appello per la prima volta – Tardività.
La contestazione, ex art. 115 c.p.c., deve essere tempestiva. La contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva ad un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all’eccezione in senso stretto: conseguentemente la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati deve ritenersi inammissibile, salva la rimessione, ex art. 153 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)