Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6641 - pubb. 26/10/2011

Legittimazione alla azione di risarcimento danni del concedente di beni in leasing ed automatica estensione della domanda attorea al terzo chiamato in causa

Tribunale Piacenza, 18 Ottobre 2011. Est. Morlini.


Risarcimento del danno - Bene concesso in leasing - Legittimazione del concedente - Sussistenza - Condizioni - Limiti.

Procedmento civile - Automatica estensione della domanda attorea chiamata in causa del convenuto - Condizioni - Domanda del convenuto di liberazione - Unicità del rapporto controverso - Necessità.



Chi si trova ad esercitare un potere materiale sulla cosa può subire dal danneggiamento della stessa un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto dominicale sulla stessa: legittimato pertanto all’azione risarcitoria da danno ingiusto non è allora solo il proprietario del bene, ma anche chi al momento del fatto illecito ne aveva la materiale disponibilità ed era tenuto a restituirlo intero al proprietario. Ne consegue che la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ad una cosa concessa in leasing, spetta all’utilizzatore qualora lo stesso sia obbligato ad eseguire le opere di manutenzione e gli siano trasferiti i rischi inerenti alla cosa al momento della conclusione del contratto e del trasferimento della medesima. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Affinchè la domanda attorea possa considerarsi automaticamente estesa al chiamato in causa da parte del convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell’attore, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di fare valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia cd. impropria, avente cioè una causa petendi diversa da quella dedotta dall’attore; ma al fine di ottenere la propria liberazione e l’individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, prevedendo la legge un collegamento tra la posizione sostanziale dell’attore e del terzo chiamato, sicché la chiamata assolve il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell’attore del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece, e l’estensione automatica della domanda originaria ha così quale indispensabile presupposto l’unicità del rapporto controverso tipico della cosiddetta garanzia propria. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 292 c.p.c.


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