Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 640 - pubb. 01/01/2007

Procedimento cautelare in tema di marchi - Competenza

Tribunale Mantova, 27 Aprile 2003. Est. Bernardi.


Procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. a tutela di marchio (artt. 61 e segg. r.d. n. 929/1942) - Indagine sul merito e competenza - Sezione specializzata presso il Tribunale di Milano ex art. 3 d. lgs. n. 168/2003.



 


 


Tribunale di Mantova

Sezione Seconda Civile

Il Giudice Designato,

letto il ricorso n. 1022/04 promosso ex art. 700 c.p.c. da Omega Vittorio e Figli s.r.l. nonché da Omega Vittorio nei confronti della Omega s.r.l. volto ad ottenere ex artt. 2598 e 2564 c.c. nonché ai sensi degli artt. 13, 61, 62, 63 e 64 del r.d. 21-6-1942 n. 929 e successive modifiche, il sequestro di tutto il materiale recante la parola Omega nonché l’inibizione alla società Omega s.r.l. dell’utilizzo della parola “Omega”;

rilevato che i ricorrenti lamentano che la resistente (costituita dai soci receduti della Omega Vittorio e Figli s.r.l. e cioè da Davide, Raffaella e Gabriella Omega) avendo assunto la denominazione Omega e svolgendo un’attività commerciale nello stesso settore e con identico oggetto, avrebbe posto in essere atti di concorrenza sleale per confusione e violato, nel contempo, la normativa di cui al r.d. 929/42 e successive modifiche posto che il dott. Vittorio Omega avrebbe provveduto, in data 9-5-2003, a chiedere la registrazione del nome “Omega” come marchio d’impresa, successivamente concesso in uso alla società istante;

osservato che la società resistente ha eccepito l’incompetenza del giudice adito alla stregua del d. lgs. 168/03 negando, nel merito, di avere posto in essere atti di confusione e rilevando inoltre che gli istanti non avrebbero dato prova dell’avvenuta registrazione del marchio sicché non potrebbero avvalersi della tutela prevista dagli artt. 61 e segg, l. marchio;

osservato che anche solo la questione circa la sussistenza in capo agli istanti della legittimazione ad avvalersi della tutela apprestata dagli artt. 61 e segg. del r.d. 929/42 implica una valutazione sulla fondatezza nel merito della domanda cautelare;

ritenuto che l’art. 3 del d. lgs. 168/03 prevede, per le controversie aventi ad oggetto i marchi, la competenza delle sezioni specializzate individuate dall’art. 4 della predetta normativa, competenza estesa anche alle fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale;

considerato altresì che, ex artt. 669 ter e 669 quaterdecies c.p.c., la domanda cautelare promossa ante causam va proposta al giudice competente a conoscere del merito sicché non può essere condivisa l’asserzione difensiva secondo cui, limitatamente ai procedimenti cautelari, la competenza sarebbe rimasta presso le sezioni ordinarie dei tribunali;

ritenuto pertanto che competente a conoscere del giudizio cautelare è la sezione specializzata presso il Tribunale di Milano al quale spetta la cognizione nel merito della domanda proposta;

considerato pertanto che il ricorso deve essere rigettato, sussistendo peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

 P.T.M.

 rigetta il ricorso essendo la presente controversia riservata alla competenza per materia della sezione specializzata presso il Tribunale di Milano e compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

Si comunichi.

Mantova, li 27-4-2004.