Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3498 - pubb. 28/03/2011

Il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo è sempre quello ordinario

Tribunale Roma, 17 Febbraio 2011. Est. Paola D'Ovidio.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Dimezzamento automatico dei termini a comparire e di costituzione – Art. 645 c.p.c. – Sezioni Unite 19246/2010 – Non condivisibili.



In caso di opposizioni a decreto ingiuntivo, a fronte di un termine di comparizione sempre "dimezzato" ex art. 645 c.p.c. (indipendentemente dal termine in concreto di volta in volta assegnato dall'opponente, posto che il legislatore indica il termine minimo ma non pone limiti alla concessione di un termine più ampio), il termine di costituzione dell'opponente, in assenza di espressa previsione, è sempre quello ordinario di dieci giorni (risultando così non condivisibile neppure il precedente e consolidato orientamento della Suprema Corte laddove riteneva passibile di riduzione alla metà anche il termine di costituzione, sia pure nelle sole ipotesi di concreta assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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