Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3171 - pubb. 28/02/2011

Monito e sanzione ex articolo 614 bis c.p.c., prima applicazione delle cd. astreintes; lite temeraria e contumacia

Tribunale Varese, 16 Febbraio 2011. Est. Buffone.


Attuazione degli obblighi di non fare – Art. 614-bis c.p.c. – Astreintes – Modello Francese – Condanna - Indennizzo – Somma da versare a favore della controparte.

Lite temeraria – Art. 96, comma III, c.p.c. – Convenuto soccombente contumace – Applicabilità – Esclusione.



L’art. 614-bis c.p.c. inserisce nella trama codicistica di rito le cd. astreintes, ovvero forme di esecuzione indiretta che utilizzano la tecnica delle misure coercitive, cioè quello specifico ventaglio di strumenti di coartazione della volontà del debitore che si concretano nella minaccia di sanzioni civili o penali, al fine di costringerlo ad adempiere i suoi obblighi. La norma tende a realizzare l’effettività del “giusto processo” che tale non sarebbe ove la pronuncia restasse lettera morta, ineseguita. Nel silenzio della norma, la somma oggetto di condanna va riversata in favore della controparte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 96, comma III, c.p.c. non è applicabile nei confronti del convenuto rimasto contumace. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 614bis c.p.c.


Massimario, art. 96 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale