Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 307 - pubb. 01/01/2007

Sequestro di azioni e competenza in ambito UE

Tribunale Mantova, 13 Aprile 2006. Est. Bernardi.


Sequestro giudiziario di azioni – Esecuzione – Modalità – Annotazione sul libro soci – Funzione.

Giudizio cautelare – Riparto di giurisdizione e competenza tra i paesi membri – Effetti.

Vendita di azioni – Diritto di prelazione – Partecipazione al giudizio della società emittente – Deroga alla competenza per effetto di domanda dipendente dalla principale – Effetti.



Il sequestro giudiziario di azioni si esegue mediante diretta apprensione del documento incorporante il diritto da parte dell’ufficiale giudiziario, annotazione del vincolo sul titolo e successivo affidamento al custode nominato dal giudice laddove l’iscrizione sul libro soci integra un mero adempimento successivo all’esecuzione della misura finalizzato a rendere il vincolo opponibile alla società e ai terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 31 del regolamento CE n. 44/01 del 22-12-2000 non prevede una competenza in positivo (c.d. forum actoris) trattandosi di una norma in bianco che rimanda alle regole interne di ciascun paese per la determinazione della competenza giurisdizionale cautelare, regole che, per il nostro ordinamento, sono quelle (aventi identico contenuto) contemplate negli artt. 669 ter c.p.c. e 10 l. 218/95. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso di controversia avente ad oggetto l’accertamento se si sia perfezionata la vendita di azioni (per effetto dell'esercizio della prelazione), ove il prelazionario intenda convenire in giudizio oltre al socio alienante anche la società (avente sede in Italia) le cui azioni sono oggetto di contestazione fra i soci al fine di ottenerne la condanna a compiere tutte le formalità necessarie per consentirgli di esercitare i diritti connessi alle azioni in questione, non opera la regola di cui all’art. 6 n. 1 reg. CE n. 44/01 del 22 dicembre 2000, atteso che tale domanda risulta meramente conseguente all’accoglimento di quella principale in cui parti sono unicamente la società alienante e quella che ha inteso esercitare il diritto di prelazione, procedimento nell'ambito del quale la società posseduta non ha alcuna legittimazione propria a resistere e riveste una posizione del tutto riflessa, situazione che non può comportare la sottrazione dell’unica parte effettiva alla giurisdizione dello stato individuato come competente alla stregua delle norme di diritto internazionale privato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


omissis

rilevato che la F. s.p.a. con sede in B. chiedeva che venisse disposto il sequestro giudiziario di numero 245.415 azioni di C. F. s.p.a., con sede in C., appartenute ad A. G. H. P.V., società di diritto olandese esponendo a) che il  capitale sociale della C. F. era per il 60,10% in capo ad essa ricorrente, il 25% in capo ad A., il 10% di proprietà di C. s.r.l. e la restante parte posseduta dalla stessa società C. F. s.p.a.; b) che la A. aveva comunicato la propria intenzione di cedere la propria quota a N. Inc. al prezzo offerto di USD 5.500.000 ed aveva invitato gli altri soci a rinunciare al diritto di prelazione previsto all’art. 6 dello Statuto e al punto 3.2 dei patti parasociali; c) che la deducente aveva manifestato la volontà di esercitare la prelazione al prezzo offerto da N. Inc., evidenziando di non avvalersi della formula matematica prevista all’art. 6 dello statuto per la determinazione del prezzo; d) che pure l’altra socia C. s.r.l. aveva inteso avvalersi della prelazione, di talché il diritto poteva riguardare proporzionalmente solo n. 245.415 azioni al prezzo di USD 4.715.397,98; e) che, pertanto, la comparente aveva invitato la società olandese innanzi al notaio per dar corso alla girata del certificato azionario a fronte dell’incasso del corrispettivo sopra determinato; f) che l’applicazione letterale della formula matematica illustrata all’art. 6 dello statuto avrebbe provocato conseguenze inique e la necessità per il socio di sborsare un prezzo notevolmente più alto al fine di esercitare il diritto di prelazione rispetto ai terzi; g) che dunque era suo diritto conseguire la proprietà delle azioni per le quali aveva già manifestato la volontà di acquisto perfezionando il relativo contratto e che, quanto al periculum in mora, la A. aveva manifestato la volontà di trasferire il suo pacchetto azionario alla N. Inc., concorrente nel settore di mercato della C. F. s.p.a.;

osservato che la A. G. H. B.V. eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, rilevava che la prelazione non era stata esercitata alle condizioni previste nello statuto;

rilevato che si costituiva la C. F. s.r.l. asserendo l’esistenza di un suo diritto ad intervenire nel presente giudizio in quanto lo stato di incertezza della proprietà azionaria avrebbe creato grave nocumento alla società;

rilevato che, con ordinanza in data 14-2-2006, il Giudice Designato, affermata la giurisdizione del giudice italiano alla stregua della considerazione secondo cui il sequestro giudiziario di azioni, dovendo effettuarsi mediante annotazione sul libro soci, era eseguibile in Italia ove ha sede la C. F. e, dichiarato inammissibile l'intervento di quest'ultima, accoglieva il ricorso sul presupposto che, risiedendo la funzione della prelazione nella tutela dell’ente collettivo onde evitare l’ingresso di estranei e mantenere stabilità nell’assetto societario, non sarebbe ammissibile che il socio debba versare un prezzo di gran lunga superiore ad un qualsiasi altro terzo per esercitare il diritto di prelazione (conseguenza questa cui si perverrebbe applicando la formula matematica indicata nell’art. 6 dello statuto, disposizione integrante una clausola di prelazione cd. impropria essendo il prezzo di vendita predeterminato), posto che la parità di condizioni con l’estraneo rappresenta la soglia minima di tutela del socio;

rilevato che avverso tale decisione la A. ha proposto reclamo negando preliminarmente che il giudice adito fosse investito della giurisdizione alla stregua degli artt. 3 del r.d. 239/42,  2 e 5 del regolamento CE n. 44/01 e deducendo inoltre la carenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare;

rilevato che, per contro, la reclamata ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sia perché la misura cautelare sarebbe eseguibile in Italia sia perchè tale giudice sarebbe competente per il merito in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 31, 22, 6 del regolamento CE n. 44/01 nonché dell'art. 25 della l. 218/95;

osservato, con riguardo al luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare, che, per effetto della riserva contenuta nell'art. 2001 c.c., trova applicazione l’art. 3 III co. del r.d. 29.3.1942 n. 239 (costituente peraltro espressione della regola generale contenuta nell’art. 1997 c.c.), secondo cui il sequestro giudiziario di azioni deve eseguirsi "sul titolo”;

ritenuto che non osta a tale conclusione la titolarità in capo ad A. G. H.  B.V. di un certificato azionario comprensivo anche di ulteriori azioni rispetto a quelle per le quali è stata chiesta l’autorizzazione al sequestro, non potendosi, in particolare, equiparare l'esistenza di un certificato cumulativo alla mancanza del titolo (nel qual caso il vincolo andrebbe certamente attuato mediante annotazione sul libro soci) atteso che siffatta circostanza dà luogo unicamente a difficoltà materiali di esecuzione peraltro superabili mediante il frazionamento dei certificati azionari uno dei quali rappresentativo delle n. 245.415 azioni C. F. S.p.A. oggetto della prelazione attivata da F. s.p.a. dovendosi in proposito precisare che siffatta operazione è successiva e meramente attuativa della misura cautelare;

rilevato pertanto che il sequestro si esegue mediante diretta apprensione del documento incorporante il diritto da parte dell’ufficiale giudiziario, annotazione del vincolo sul titolo e successivo affidamento al custode nominato dal giudice (cfr. Cass. 22.2.1952 n. 477) laddove l’iscrizione sul libro soci integra un mero adempimento successivo all’esecuzione della misura finalizzato a rendere il vincolo opponibile alla società e ai terzi ex art. 2024 c.c. sicché, in relazione al profilo in esame, va negata la giurisdizione del giudice italiano a favore di quello olandese trovandosi in Olanda il certificato in questione;

ritenuto che la regola generale posta dall’art. 2 I co. del regolamento CE n. 44/01 è quella della competenza giurisdizionale del giudice del luogo in cui il convenuto è domiciliato salve le deroghe previste nelle sezioni da 2 a 7 del capo II del citato regolamento (v. art. 3 I co.);

ritenuto che la tesi secondo cui la giurisdizione del giudice italiano troverebbe fondamento nel disposto di cui all’art. 31 del regolamento CE n. 44/01 del 22-12-2000 non può condividersi atteso che tale precetto non prevede una competenza in positivo (c.d. forum actoris) trattandosi di una norma in bianco che rimanda alle regole interne di ciascun paese per la determinazione della competenza giurisdizionale cautelare, regole che, per il nostro ordinamento, sono quelle (aventi identico contenuto) contemplate negli artt. 669 ter c.p.c. e 10 l. 218/95;

osservato che non è applicabile la norma contenuta nell’art. 22 n. 2 del predetto regolamento atteso che nella fattispecie in esame non si controverte sulla nullità o validità della società dovendosi verificare se si sia o meno perfezionata la cessione delle azioni alla stregua della disciplina convenzionale della prelazione regolata dallo statuto;

considerato altresì che non pare pertinente neppure il richiamo al disposto di cui all’art. 25 l. 218/95 atteso che l’art. 5 del citato regolamento comunitario fa riferimento, per la materia contrattuale, al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita in tal modo prevedendo un autonomo criterio di collegamento rispetto a quello introdotto dalla menzionata norma interna e che, comunque, la norma comunitaria deve trovare applicazione in quanto speciale e successiva rispetto a quella generale dell'ordinamento nazionale;

considerato che la fattispecie non può essere sussunta nell'ambito di previsione di cui all'art. 6 n. 1 reg. cit. posto che la controversia di merito avrà come oggetto l’accertamento se si sia perfezionata la vendita (per effetto dell'esercizio della prelazione) delle n. 245.415 azioni C. F. s.p.a. e la conseguente richiesta di condanna di A. G. H.  B.V. alla consegna delle stesse, mentre la domanda che F. s.p.a. ha dichiarato di voler proporre nei confronti di C. F. s.p.a. (solo all’esito dell’udienza di comparizione avanti al giudice designato dopo che la resistente si era costituita eccependo il difetto di giurisdizione, domanda poi effettivamente proposta con citazione nelle more fra la decisione sul  ricorso cautelare e la presente fase ed avente il seguente contenuto: "condannare C. F. a compiere tutte le formalità - annullamento del certificato azionario n. 10 [intestato ad A. G. H.  B.V.], emissione di nuovi ed iscrizione di F. s.p.a. a libro soci - necessarie per consentire a F. s.p.a. di esercitare i diritti connessi alle azioni già di proprietà di A. G. H.  B.V. ed acquistate da essa F. s.p.a."),  risulta meramente conseguente all’accoglimento di quella principale in cui parti sono unicamente la società alienante e quella che ha inteso esercitare il diritto di prelazione, procedimento nell'ambito del quale la società di cui esse detengono le azioni (peraltro non convenuta nella fase cautelare) non ha alcuna legittimazione propria a resistere e riveste una posizione del tutto riflessa dovendo limitarsi a prendere atto della titolarità delle azioni quale risulterà a seguito del giudizio (vedasi per la fattispecie analoga della cessione di quote di s.r.l. Cass. 11-1-2005 n. 339; Cass. 25-5-1981 n. 3419), situazione questa che non può comportare la sottrazione dell’unica parte effettiva alla giurisdizione dello stato olandese individuato come competente alla stregua delle norme di diritto internazionale privato né, nel caso concreto, sussiste l’eventualità di un possibile conflitto di giudicati (finalità costituente la ratio della norma in esame) atteso che la C. F.e non potrà che attenersi alla decisione sulla controversia insorta fra i suoi soci: diversamente opinando si finirebbe per consentire l’agevole aggiramento delle norme regolanti la giurisdizione semplicemente convenendo in giudizio un qualsiasi soggetto purchè domiciliato nello stato avanti al quale si intenda radicare la causa;

rilevato infatti che la competenza giurisdizionale nel merito va declinata in favore del giudice olandese ai sensi degli artt. 3 l. 31.5.1995 n. 218, 2 e 5 del menzionato regolamento comunitario;

considerato che tale ultima norma (derogatoria del principio generale posto dall'art. 2 reg.) consente all'attore di citare il soggetto, domiciliato nel territorio di uno Stato membro, in un altro Stato membro, e segnatamente, nella materia contrattuale (numero 1, lettera a), davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita;

considerato che le obbligazioni contrattuali sono regolate, ai sensi dell'art. 57 l. 31 maggio 1995 n. 218, dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. 18 dicembre 1984 n. 975;

osservato che, ai sensi dell'art. 8 di tale convenzione, l'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi;
rilevato che l'art. 4 della citata convenzione dispone che, ove le parti non abbiano scelto la legge che regola il contratto, questo è disciplinato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto (comma 1), presumendosi che tale paese sia quello in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica (ove si tratti di persona giuridica) ha, al momento della conclusione del contratto, la propria amministrazione centrale (comma 2), sicché va affermata la giurisdizione del giudice olandese poiché la prestazione caratteristica è, nel caso di specie concernente la vendita di azioni, la consegna dei titoli, obbligazione che, alla stregua della legislazione olandese (v. art. 41 libro VI titolo 1 sezione 6 del codice civile olandese; alle medesime conclusioni peraltro si perverrebbe ritenendo applicabile la disciplina nazionale: v. art. 1510 c.c.) deve essere eseguita nel luogo in cui la cosa si trova al momento della vendita e, quindi, presso il domicilio del venditore in Olanda (cfr. sul tema Cass. 17-12-1998 n. 12616 in relazione alla norma di identico contenuto di cui all’art. 5.1 della convenzione di Bruxelles  del 27-9-1968); 

ritenuto che la novità e la complessità della vicenda giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

P. Q. M.

in accoglimento del reclamo revoca il sequestro concesso con provvedimento in data 14-2-2006 e compensa integralmente le spese di lite.