Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2920 - pubb. 14/02/2011

Prova presuntiva, rapporto di probabilità logica con il fatto noto, concordanza, efficacia rispetto alla prova legale

Tribunale Piacenza, 01 Febbraio 2011. Est. Morlini.


Processo civile – Prove – Presunzioni – Presunzioni semplici – Presunzione come conseguenza del fatto noto – Rapporto di probabilità logica – Requisito della concordanza – Necessità – Esclusione – Efficacia della prova presuntiva rispetto alla prova legale – Valutazione del giudice.



La presunzione semplice o praeseumptio hominis ex art. 2729 c.c., cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del giudice che consente allo stesso di desumere l’esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, non comporta che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l’unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell’id quod plerumque accidit.
E’ possibile fondare la decisione su di un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, ciò che postula una pluralità di presunzioni, perde il carattere di requisito necessario, e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare unicamente in presenza di più presunzioni.
In ragione della mancanza di un criterio di gerarchia delle prove, la prova presuntiva ha un’efficacia non minore delle altre prove, con l’unica ovvia eccezione della prova legale, e pertanto il convincimento del Giudice può fondarsi anche solo su una presunzione, e su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenuta tale da far ritenere inattendibili gli altri elementi di giudizio. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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