Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2408 - pubb. 26/10/2010

Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sua immodificabilità

Tribunale Torino, 02 Aprile 2010. Est. Di Capua.


Procedimento monitorio – Ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione – Impugnabilità, modificabilità o revocabilità – Esclusione. (26/10/2010)



Come espressamente chiarito dall’art. 649, codice procedura civile, l’ordinanza che sospende l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile e neppure modificabile o revocabile, tenuto conto, da una parte, del disposto di cui all’art. 177, comma 3, n. 2, codice procedura civile, ai sensi del quale “non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate… le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge” e, dall’altra parte, che i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione, con la quale il giudice può provvedere alla sua revoca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 


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