Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 230 - pubb. 01/07/2007

Condanna del querelante alle spese, presupposti

Tribunale Mantova, 13 Dicembre 2005. Est. Ardenghi.


Querela – Condanna del querelante alle spese – Presupposti – Colpa grave – Necessità.



La condanna del querelante alle spese del procedimento ed a quelle sostenute dall’imputato ex art. 542 c.p.p., presuppone che il comportamento del querelante sia sorretto da un deliberato e specifico intento di danneggiare il querelato, od almeno che sia realizzato in presenza di circostanze che consentano di reputare gravemente imprudente - e dunque gravemente colposa (significativo rivelandosi il riferimento che alla "colpa grave" opera l'art. 427, comma 3 c.p.p.) - la valutazione che il querelante faccia della colpevolezza del querelato, connotando la querela dei caratteri della temerarietà o della palese arbitrarietà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis 

Sent. N. 994/2005

MOTIVI DELLA DECISIONE

C. A. e P. S. sono stati tratti a giudizio per rispondere in concorso del delitto di appropriazione indebita contestato in epigrafe.

P. E., persona offesa querelante, si costituiva parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

In esito al dibattimento il Pm e la difesa degli imputati chiedevano concordemente l'assoluzione di entrambi i prevenuti per insussistenza del fatto contestato o per non averlo commesso.

In effetti dette conclusioni (sulle quali ha dissentito la sola parte civile) meritano accoglimento, atteso che l'istruttoria dibattimentale non ha consentito neppure di pervenire alla prova della stessa esistenza del reato.

In estrema sintesi, dalle dichiarazioni rese dal querelante e dagli altri testimoni esaminati, nonché dai documenti prodotti dalle parti il fatto può essere brevemente ricostruito nei seguenti termini.

Nei primi mesi dell'anno 2003 l'impresa edile di P. E. avviava i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà degli imputati sito in S. sulla base di un contratto d'appalto stipulato in data 12.11.2002 (doc. 4 difesa)

Tuttavia a lavori avviati tra le parti nascevano forti dissidi in merito alle modalità di esecuzione delle opere, dissidi che portavano infine i coniugi C. ad interrompere i rapporti con il P., al quale veniva chiesto di ritirare le proprie attrezzature e materiali dal cantiere, dovendovi subentrare una nuova impresa (cfr. lettera raccomandata in data 25.2.2003 - doc. 5 difesa).

Dopo uno scambio di missive tra i legali delle parti e il direttore dei lavori per conto dei committenti arch. M. (doc. nn. 6-12 difesa), il P. nei primi giorni del mese di aprile incaricava alcuni collaboratori che avevano lavorato sul cantiere di provvedere al ritiro delle proprie attrezzature; tuttavia gli imputati negavano a costoro l'accesso alla proprietà, pretendendo che fosse personalmente il P. a provvedere al ritiro.

Quest'ultimo allora si recava sul posto dopo circa due o tre giorni, precisamente il 14 aprile 2003, ma ivi giunto constatava che tutte le sue attrezzature, costituite dai materiali di realizzazione di un ponteggio e di armatura di scala (cavalle da ponteggio, puntali da solaio, assi di legno, pannelli di alluminio e travetti) erano state accatastate al di fuori del cantiere, sul marciapiede prospiciente e quindi sulla pubblica strada.

Nell'effettuare una prima sommaria ricognizione di detto materiale il P. si avvedeva che gran parte di esso risultava in realtà mancante, avendo rinvenuto solo alcune cavalle da ponte, mentre un'altra impresa era già subentrata nella prosecuzione dei lavori.

La circostanza relativa alla presenza del materiale del P. accatastato al di fuori del cantiere è assolutamente pacifica, per averla confermata i collaboratori del P., un vicino di casa e lo stesso arch. M., il quale ha ricordato che in seguito a precisi accordi tra le parti l'attrezzatura era stata smontata ed ammassata all'esterno della proprietà dei C., dove doveva essere ritirata dal P., dal momento che si era reso necessario sgombrare il cantiere per permettere alla nuova impresa di proseguire i lavori.

Lo stesso arch. M. ha riferito di avere constatato personalmente che il materiale ammassato sul marciapiede era tutto quello smontato all'interno del cantiere di proprietà del P. e che con tutta probabilità il lavoro era stato eseguito da parte della nuova impresa.

L'imputato C. ha confermato la circostanza, dichiarando di avere dato precise istruzioni agli operai della nuova impresa incaricata XX affinché smontassero i ponteggi e tutta la restante attrezzatura del P., ponendola sul marciapiede esterno all'immobile dove doveva. essere ritirata, ed ha giustificato tale scelta in considerazione del fatto che detta attrezzatura avrebbe intralciato la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile da parte della nuova ditta appaltatrice.

Lo stesso ha riferito che l'impresa XX non aveva in alcun modo fatto uso del materiale e delle attrezzature del P. per proseguire i lavori commissionati e che il tutto era stato smontato e portato all'esterno del cantiere, cantiere che comunque non aveva un cancello né una recinzione che lo delimitasse, trattandosi di un'area cortilizia in quel momento aperta (il cancello originario infatti era stato rimosso), sicché se anche il posizionamento di detti materiali fosse avvenuto all'interno del cortile non avrebbe di certo comportato una loro maggiore protezione dal rischio di asportazioni ad opera di terzi.

Infine il titolare dell'impresa XX, sia pure con alcune evidenti imprecisioni di ricordo in merito al luogo dove i materiali del P. erano stati accatastati, ha confermato di avere provveduto a smontare il ponteggio esistente, posizionando i relativi materiali successivamente ritirati dal P..

Alla luce di quanto sopra, appare assolutamente evidente come non vi sia prova alcuna di una diretta responsabilità degli imputati nella sparizione del materiale appartenuto al P., così come mancano elementi, anche sotto il profilo indiziario, per ritenere che sia mai stata posta in essere da parte di costoro una condotta appropriativa penalmente rilevante, posto che essi non solo non hanno mai dato a detti beni una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni del loro possesso, ma non hanno neppure mai avuto un possesso o la materiale disponibilità di queste attrezzature.

Pertanto, se pure appare provato che parte di detto materiale sia venuto a mancare, tuttavia mai in nessuna circostanza gli imputati hanno omesso deliberatamente di restituirlo, manifestando una volontà di dominio sulla cosa altrui, facendone uso uti dominus; anzi costoro hanno indubbiamente manifestato in più occasioni verbalmente e per iscritto la volontà che il P. riprendesse in consegna quanto prima i suoi materiali per liberare il cantiere nel frattempo affidato ad altra impresa.

Gli imputati, quindi, devono andare assolti dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Deve comunque respingersi la richiesta di condanna del querelante alle spese del procedimento, nonché alle spese sostenute dall'imputato, avanzata dalla difesa ex art. 542 c.p.p., non ravvisandosi nella fattispecie gli estremi di un esercizio arbitrario o comunque colposo da parte del P. del diritto di querela.

Infatti, ad avviso questo Tribunale, la pronuncia di una tale condanna presuppone che il comportamento del querelante sia sorretto da un deliberato e specifico intento di danneggiare il querelato, od almeno che sia realizzato in presenza di circostanze che consentano di reputare gravemente imprudente - e dunque gravemente colposa (significativo rivelandosi il riferimento che alla "colpa grave" opera l'art. 427 comma 3 c.p.p.) - la valutazione che il querelante faccia della colpevolezza del querelato, connotando la querela dei caratteri della temerarietà o della palese arbitrarietà.

P.Q.M.

Visto l' art. 530 c.p.p. assolve gli imputati dal delitto loro ascritto in concorso perché il fatto non sussiste.