Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 226 - pubb. 01/01/2007

Micropermanente ed intervento nel processo

Tribunale Mantova, 02 Novembre 2005. Est. Pagliuca.


Danno biologico – Micropermanente – Liquidazione – Criteri.

Intervento adesivo autonomo – Termine – Costituzione del convenuto – Inammissibilità.



Nel caso di sinistro stradale verificatosi in data antecedente all'entrata in vigore della legge 57/01 la liquidazione del danno biologico da c.d. micropermanente, i criteri di quantificazione di tale legge possono costituire un valido parametro oggettivo in quanto considerato congruo dallo stesso legislatore. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

E' inammissibile l'intervento adesivo autonomo proposto oltre il termine previsto per la costituzione del convenuto. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata G. A. conveniva in giudizio A. F. e la Bernese assicurazioni Spa  per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – patiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in Goito, il giorno 8.3.00, verso le ore 7.15.

Affermava infatti l’attore che mentre stava percorrendo la strada provinciale 17 a bordo della autovettura Peugeot 306 sw targata BJ248MX di sua proprietà giungeva in prossimità di altri veicoli incolonnati ed arrestava l’autovettura sul retro di un autocarro che lo precedeva. Sopraggiungeva quindi l’autovettura Toyota Celica targata AD607KK di proprietà e condotta da A. F. che lo tamponava violentemente da tergo, sospingendo la Peugeot da lui condotta contro il retro dell’autocarro che lo precedeva.

L’attore affermava che a seguito del sinistro aveva patito danno alla persona e che la Peugeot di sua proprietà aveva subito danni di entità tale da renderne antieconomica la riparazione.

Pertanto, ritenendo esclusivo responsabile dell’accaduto il F., concludeva chiedendo la condanna di quest’ultimo e della Bernese assicurazioni spa, società presso cui era assicurato per la RCA, al pagamento di somma non inferiore a lire 52.000.000 a titolo di  risarcimento di tutti i danni patrimoniale, morale e biologico, patiti in conseguenza del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria

Si costituiva in giudizio la Bernese assicurazioni spa la quale affermava che, secondo quanto riferitole dal suo assicurato A. F., nel momento in cui la Toyota Celica di quest’ultimo era giunta sul luogo dell’incidente la Peugeot dell’attore aveva già da tempo tamponato l’autocarro che la precedeva e che l’attore al momento dell’impatto era già sceso dal suo autoveicolo.  Pertanto, i danni alla persona patiti dall’attore non potevano essere ricondotti al tamponamento da parte del F. ed il convenuto, unitamente alla sua assicurazione, poteva essere ritenuto responsabile solo dei danni subiti dalla parte posteriore della Peugeot dell’attore, atteso che quelli nella parte anteriore erano riconducibili esclusivamente al precedente scontro di detto mezzo con l’autocarro che lo precedeva, scontro non imputabile alla condotta di guida del F..

In ogni caso, del tamponamento tra Peugeot e Toyota doveva ritenersi responsabile anche l’attore, il quale dopo lo scontro con l’autocarro non aveva posizionato il triangolo di cui all’art 162 CDS e, quindi, anche in considerazione delle condizioni di ridotta visibilità conseguenti alla nebbia presente quel giorno, non aveva segnalato al F. la presenza della Peugeot ferma sulla strada e, quindi , il pericolo.

In ogni caso la Bernese assicurazioni spa contestava anche il quantum della pretesa risarcitoria attorea, ritenendolo eccessivo.

Tutto ciò premesso la convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Con comparsa depositata in cancelleria in data 30.9.02 interveniva volontariamente in giudizio l’INPS ed affermava che a causa del sinistro occorsogli l’attore si era assentato dal lavoro dall’ 8.3.00 al 22.3.00; che per tali periodi erano state erogate a favore dell’attore dall’INPS somme per complessive lire 633.790, a titolo di indennità di malattia; che l’INPS si era surrogata nel diritto al risarcimento dell’attore ai sensi degli artt. 1916 c.c e 28 L. 990/69; che la responsabilità in ordine al sinistro era ascrivibile unicamente ad A. F. e conseguentemente i convenuti erano tenuti, in solido, a rimborsare all’INPS quanto erogato a favore dell’attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La causa, istruita documentalmente, oralmente, nonché mediante Ctu medica accertativa dei danni alla persona patiti da G. A., veniva trattenuta in decisione all’udienza del 13.6.05, sulla base delle conclusioni delle parti costituite come riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Contumacia di A. F.

La declaratoria di contumacia del convenuto A. F., omessa nel corso dell’istruttoria, va dichiarata in questa sede.

2) Premessa

Ai sensi dell’art. 2054, c. 2 c.c. “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (e dalle persone che vi si trovano: Cass.3415/88, in motivazione)”. 

La presunzione - giustificata dalla necessità di imporre una particolare prudenza nella circolazione veicolare e dalla difficoltà, in molti casi, di accertare in concreto la responsabilità nella causazione di un sinistro  - è applicabile in ogni caso di scontro tra veicoli, a prescindere dalle modalità con cui esso sia avvenuto (Cass. 4754/04).

Essa, inoltre, attiene sia al nesso causale che alla colpevolezza dei conducenti dei veicoli scontratisi, rispetto all’incidente. In sostanza, una volta che sia provato lo scontro (presupposto espresso per l’applicazione della norma), in difetto di alternativa ricostruzione, si presume che esso sia conseguito in misura paritaria alle condotte di guida dei conducenti dei veicoli scontratisi e che dette condotte sia entrambe colpose (Cass. 3415/88, Cass. 4754/04)   

In particolare, come la Cassazione ha avuto più volte modo di affermare (Cass. 3415/88, Cass. 8646/03, Cass. 7020/99, Cass. 935/95) la norma trova applicazione anche nell’ipotesi di tamponamento c.d. a catena di veicoli in movimento, con conseguente presunzione juris tantum di colpa in egual misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.   

La Suprema Corte ha poi precisato che la presunzione trova applicazione solo con riguardo ai veicoli intermedi, con esclusione del primo e dell’ultimo veicolo della colonna (Cass. 3415/88, Cass. 7020/99, Cass.  935/95).

In proposito ritiene questo giudice che la precisazione da ultimo riportata debba essere intesa nel senso che la presunzione ex art. 2054, c. 2 c.c. non possa trovare applicazione nell’ipotesi in cui si discuta della responsabilità per i danni patiti dal primo o dall’ultimo dei veicoli della colonna.

Invero, nel caso di tamponamento a catena l’applicabilità della presunzione ai veicoli intermedi è all’evidenza giustificata dal fatto che i danni da essi patiti conseguono sia all’urto con il veicolo che li precede che a quello con il veicolo che li segue. Invero, se rispetto ai danni nella parte posteriore si può affermare che essi sono senz’altro imputabili a colpa esclusiva del tamponante (atteso che il fatto stesso del tamponamento dimostra che questi non aveva rispettato la distanza di sicurezza), rispetto a quelli patiti nella parte anteriore può del pari affermarsi che essi siano imputabili allo stesso danneggiato (per non avere a sua volta rispettato la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante).

In buona sostanza, in caso di veicolo intermedio il fatto che l’urto sia avvenuto sia nella parte anteriore che in quella posteriore fa ragionevolmente ritenere, sino a prova contraria, che i danni verificatisi siano imputabili alla scorretta condotta di guida di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi (in quanto entrambi non rispettosi della distanza di sicurezza rispetto a chi li precedeva) e giustifica, quindi, l’applicabilità della presunzione ex art. 2054, c. 2 c.c..

Nel caso del primo e dell’ultimo veicolo, invece, difetta lo scontro, rispettivamente, nella parte anteriore ed in quella posteriore del mezzo. 

Pertanto, quanto al primo veicolo, gli unici danni patiti saranno ovviamente quelli nella parte posteriore, i quali saranno all’evidenza imputabili a colpa esclusiva del tamponante, per non avere rispettato la distanza di sicurezza, mentre nessuna violazione di obblighi di rispetto di distanze di sicurezza sarà ipotizzabile in capo al tamponato (difettando, appunto, un veicolo antistante al suo).

Quanto, invece, all’ultimo veicolo, è ovvio che gli unici danni patiti saranno posizionati nella parte anteriore del mezzo e saranno in questo caso imputabili a responsabilità esclusiva dello stesso danneggiato, in quanto conseguenti al mancato rispetto da parte sua della distanza di sicurezza rispetto al penultimo veicolo ed in alcun modo imputabili a responsabilità di quest’ultimo (atteso che il mancato rispetto della distanza di sicurezza anche da parte di questi rileva all’evidenza solo rispetto ai danni da lui stesso subiti, mentre è del tutto irrilevante rispetto ai danni patiti dal veicolo che lo ha tamponato, ovvero dall’ultimo della fila).

Concludendo può affermarsi che in caso di tamponamento a catena la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, c. 2 c.c. opera tra ciascuna coppia di tamponante e tamponato in riferimento ai danni patiti da tutti i veicoli della colonna, ad eccezione del primo (i cui danni, posti solo sulla parte posteriore, saranno a carico del secondo veicolo) e dell’ultimo (i cui danni, posti nella parte anteriore, non sono imputabili al penultimo veicolo, bensì alla condotta del conducente dello stesso veicolo danneggiato). 

Pertanto, avuto specifico riguardo all’ipotesi di scontro tra il penultimo e l’ultimo veicolo:

a) la presunzione di corresponsabilità opererà senz’altro laddove si discuta dei danni patiti dal penultimo veicolo (e da coloro che viaggiavano su di esso), con conseguente onere a carico del proprietario di questo che pretenda l’intero risarcimento dei danni patiti di fornire la prova che anche l’urto del suo mezzo con quello che lo precedeva (ossia con il terzultimo) è imputabile all’ultimo veicolo, prova che potrà considerarsi raggiunta essenzialmente nel caso in cui si accerti che il penultimo veicolo, prima di esser tamponato dall’ultimo, si era già fermato dietro al terzultimo, atteso che solo in questo caso non opererebbe a suo carico l’obbligo di rispetto della distanza di sicurezza rispetto al mezzo antistante, che sussiste solo in ipotesi di veicoli in movimento; in difetto di detta prova l’ultimo veicolo (rectitus: il conducente, il proprietario e l’assicurazione dell’ultimo veicolo) sarà tenuto al risarcimento di metà dei danni patiti dal penultimo veicolo e da coloro che lo occupavano;  

b) la presunzione di corresponsabilità non opererà laddove si discuta dei danni patiti dall’ultimo veicolo, da ritenersi senz’altro imputabili esclusivamente all’imprudente condotta di  guida del suo conducente, per non avere rispettato la distanza di sicurezza rispetto al penultimo veicolo, che lo precedeva.

3) Impossibilità di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra il veicolo dell’A. e quello del F. – operatività della presunzione ex art. 2054, c. 2 c.c.

Venendo quindi alla dinamica del sinistro per cui è causa è pacifico che nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riportate il veicolo Fiat 190 targato BF338DB di proprietà di M. O. e condotto da G. G. giungeva sul luogo teatro del sinistro e si arrestava dietro ad altri veicoli rimasti coinvolti in altro scontro poco prima avvenuto (circostanza non contestata e comunque confermata dai testi G. - conducente del Fiat 190 - e G. – conducente della Ford Fiesta che precedeva il Fiat 190).

E poi certo che il veicolo Fiat 190 veniva tamponato dall’auto Peugeot 306 sw targata BI248MX di proprietà e condotta dall’attore A. G., la quale a sua volta veniva tamponata dall’auto Toyota Celica targata AD607KK di proprietà e condotta dal convenuto A. F. (circostanza anch’essa pacifica e comunque confermata anche in questo caso dai testi G. e G.). 

Ad essere oggetto di contestazione è la successione degli scontri tra l’auto del convenuto e quella dell’attore e tra quest’ultima ed il veicolo Fiat 190 dell’O..

Invero, mentre l’attore afferma che aveva già completamente arrestato la sua marcia dietro il veicolo Fiat 190 allorchè la Toyota Celica del convenuto sopraggiungeva e lo urtava nella parte posteriore, facendo andare ad impattare la Peugeot 306 contro il posteriore del veicolo Fiat 190 (quindi l’attore afferma che prima era avvenuto lo scontro tra Toyota e Peugeot e solo dopo quello tra Peugeot e Fiat 190), parte convenuta afferma invece che l’urto tra la sua Toyota Celica e la Peugeot 306 era avvenuto solo dopo che quest’ultima aveva già tempo prima autonomamente tamponato il veicolo Fiat 190 (quindi la convenuta afferma che prima era avvenuto lo scontro tra Fiat 190 e Peugeot e solo dopo quello tra Peugeot e Toyota). 

L’espletata istruttoria non ha consentito di appurare l’effettiva successione dei due tamponamenti.

In primo luogo deve osservarsi che la ricostruzione operata dai Carabinieri intervenuti sul posto (doc. 4 di parte convenuta), i quali hanno ritenuto che effettivamente l’auto dell’attore si fosse già arrestata dietro il veicolo Fiat 190 prima di essere tamponata dall’auto del convenuto, non assume certo valore dirimente, essendo ovviamente obbligo di questo giudice sindacare il ragionamento  che ha condotto i militari a dette conclusioni, potendosene discostare nell’ipotesi in cui non lo condivida.  

E’evidente che i Carabinieri sono giunti alla citata conclusione valorizzando la dichiarazione del F. il quale aveva affermato che, allorché giungeva sul luogo del sinistro, la Peugeot 306 dell’attore era già ferma sulla strada (percorrevo la SP 17 con direzione Gazzoldo D/I quando all’altezza del civico n. 8 ho notato una Peugeot 306 grigia ferma sulla strada, con il conducente fuori l’autovettura) . 

Deve tuttavia osservarsi che la dichiarazione del F. era di contenuto ben più ampio e che essa è risultata senz’altro complessivamente smentita dalle risultanze istruttorie.

Ai Carabinieri il F. aveva infatti dichiarato anche che al suo arrivo il conducente della Peugeot (ossia l’attore) era fuori dall’auto e, soprattutto, che al momento dell’impatto dinanzi all’auto dell’attore vi era solamente, a distanza, una Ford Fiesta e non il veicolo Fiat 190 di cui si è detto e con cui pacificamente l’attore era andato ad impattare (preciso che al mio arrivo notavo soltanto la presenza della vettura che ho tamponato e più avanti una Ford Fiesta XR 2 di colore nero).

Ancor più precisamente nella dichiarazione rilasciata all’assicurazione convenuta (doc. 1 di parte convenuta) il F. affermava che subito dopo l’impatto era sceso dall’auto ed aveva notato che sulla Peugeot 306 non c’era nessuno e che detta auto presentava ammaccature sulla parte anteriore sebbene dinanzi ad essa non fossero presenti altri veicoli (sono sceso dalla macchina ho dato un occhiata, e ho notato che sulla 306 non c’era nessuno e malgrado davanti era ammaccata non ho visto nessuna macchina e nessun camion).

In buona sostanza, allegando l’assenza di altro veicolo dinanzi a quello dell’attore al momento del tamponamento da parte della Toyota Celica,  il F. aveva affermato che lo scontro tra la Peugeot  ed il veicolo Fiat 190 era già avvenuto da tempo ed indipendentemente dall’urto da parte della vettura da lui condotta. 

Ebbene, detta versione dei fatti è risultata smentita dalla deposizione del teste M. G. (conducente della Fiesta che precedeva il veicolo Fiat 190) il quale ha dichiarato di avere sentito in successione due botti, l’uno dopo l’altro (non ho visto l’urto tra la Peugeot di A. e l’autocarro, ma ho sentito un primo botto relativo a tale scontro e poi un altro botto relativo allo scontro tra la Toyota di F. e la Peugeot. Ribadisco che non ho visto i tamponamenti; non posso pertanto escludere che il primo botto si riferisse allo scontro tra la Toyota e la Peugeot e che il secondo botto si riferisse allo scontro tra la Peugeot e l’autocarro). In particolare dal tenore della deposizione del teste, in cui non si fa alcun riferimento alla ricorrenza di considerevoli intervalli di tempo tra uno scontro e l’altro, si evince che essi erano avvenuti in rapida successione, e non certo a distanza di minuti l’uno dall’altro, come presupporrebbe la versione del F. (invero solo ipotizzando la ricorrenza di un ampio lasso di tempo tra i due scontri si potrebbe ragionevolmente affermare che l’attore fosse sceso dalla sua auto prima dello scontro con quella del convenuto e che nel frattempo il veicolo Fiat 190 avesse abbandonato il luogo del sinistro).

D’altra parte anche il teste G., conducente del Fiat 190, riferisce di due scontri avvenuti uno dopo l’altro (ho subito udito un tamponamento della Peugeot dell’A. che a sua volta era stata colpita da dietro) ed anch’egli non opera alcun riferimento alla ricorrenza di un ampio intervallo di tempo tra i due scontri.  Quanto allo spostamento del Fiat 190 lo stesso teste riferisce di averlo effettuato solo prima dell’arrivo dei Carabinieri ma non anche prima del duplice scontro per cui è causa.

In buona sostanza, la rapida successione tra i due scontri (evincibile dalle dichiarazioni dei testi G. e G.), esclude in radice la veridicità della versione dei fatti riferita dal F. ai militari subito dopo il sinistro (ossia che gli scontri erano avvenuti a distanza di tempo l’uno dall’altro). 

Pertanto, a fronte dell’accertata non verosimiglianza del tenore complessivo di detta dichiarazione non appare corretto estrapolarne una parte soltanto (quella in cui il F. dichiara che la Peugeot dell’attore al suo arrivo era già ferma in mezzo alla strada), per trarne conclusioni circa la successione degli scontri per cui è causa. 

Invero, la dichiarazione del F. per essere ritenuta veritiera nella parte valorizzata dai militari avrebbe richiesto quantomeno un riscontro esterno, quale ad esempio la conferma da parte di qualche deposizione testimoniale.

Sennonché sia il teste G. che il teste G. hanno dichiarato di non avere assistito allo scontro tra la Toyota del F. e la Peugeot dell’A. e di non essere in grado, quindi, di riferire l’esatta successione dei tamponamenti e quindi la posizione di movimento o quiete della Peugeot prima di essere tamponata dalla Toyota.

D’altra parte la duplicità dei botti a cui ha fatto riferimento il teste G. è astrattamente compatibile con entrambe le successioni dei tamponamenti allegate dalle parti e, quindi, sulla scorta di quanto semplicemente udito dal teste non è certo possibile propendere per l’una o l’altra ricostruzione.

In conclusione, deve escludersi che l’attore sia riuscito a fornire la prova che la Peugeot da lui condotta, prima di essere urtata dalla Toyota del convenuto,  avesse già arrestato la sua marcia dietro il veicolo Fiat 190. 

Pertanto, non può escludersi che la Peugeot avesse autonomamente tamponato il Fiat 190 subito prima di essere tamponata dalla Toyota ovvero che la Peugeot fosse ancora in movimento prima di essere sospinta dalla Toyota verso il posteriore del Fiat 190 (ipotesi, entrambe, in cui in merito ai danni complessivamente patiti dall’attore la sua responsabilità concorrerebbe con quella del convenuto). 

Pertanto, ricorrendo un’ ipotesi di scontro tra ultimo e penultimo veicolo e discutendosi dei danni patiti dal secondo, in difetto di prova della effettiva successione degli scontri (e, in particolare, del fatto che l’attore aveva arrestato la sua marcia prima di essere tamponato, unica ipotesi in cui avrebbe avuto diritto al risarcimento dell’intero danno patito) e sulla scorta dei principi affermati al punto sub. 2 della motivazione, deve senz’altro ritenersi operante e non superata la presunzione di cui all’art. 2054, c. 2 c.c.. Conseguentemente l’attore ha diritto a vedersi risarciti dal F. (in solido con l’assicurazione convenuta) solamente la metà dei danni patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.

4) Quantificazione del risarcimento dovuto all’attore

4.1 – Danno patrimoniale

A seguito del tamponamento per cui è causa la Peugeot dell’attore aveva subito ingenti danni, rilevabili anche dalle fotografie in atti (allegate alla consulenza prodotta dall’assicurazione convenuta sub doc. 2).

L’antieconomicità delle riparazioni necessarie al ripristino del veicolo è riconosciuta anche nella perizia prodotta dalla assicurazione convenuta (doc. 2) e può, quindi, ritenersi pacifica.

L’attore ha quindi in primo luogo diritto a vedersi riconosciuto il valore antesinistro dell’auto.

Al momento del sinistro l’auto era stata immatricolata da soli 43 giorni e per il suo acquisto era stato pagato  dall’attore l’importo di lire 31.500.000 (doc. 2B di parte attrice).

Tenuto conto della fatto che notoriamente già solo per effetto della immatricolazione il veicolo subisce una svalutazione non può certo essere riconosciuto all’attore l’intero corrispettivo versato per il suo acquisto.

Tuttavia, tenuto conto che l’auto aveva poco più di un mese di vita, appare eccessivamente riduttiva la valutazione di lire 28.000.000 operata dal perito incaricato dall’assicurazione convenuta. 

Ritiene questo giudice che in via equitativa possa attribuirsi al mezzo il valore di lire 29.750.000 (pari ad euro 15.365,00), intermedio tra quello di acquisto e quello indicato dall’assicurazione.

Deve essere poi riconosciuto all’attore il diritto al rimborso della somma complessiva di lire 645.000, (pari ad euro 333,00) per spese di recupero del mezzo (lire 250.000: doc. 4 di parte attrice), di 10/12 della tassa di possesso (pari a 10/12 di lire 330.000, quindi a lire 275.000: doc. 4 di parte attrice) e di radiazione del veicolo dal PRA (lire 120.000: importo quantificato dal perito dell’assicurazione).

Deve infine decurtarsi la somma di lire 800.000 (pari ad euro 413,00) percepita dall’attore per la consegna del relitto all’atto dell’acquisto del nuovo autoveicolo (doc. 3 di parte attrice).

In conclusione il danno patrimoniale complessivamente patito dall’attore ammonta ad euro 15.285,00 (15.365,00 + 333,00 – 413,00).

Vertendosi in ipotesi di credito risarcitorio, e quindi di valore, deve operarsi la rivalutazione all’attualità di detto importo.

Ne deriva che ad oggi il danno ammonta ad euro 17.290,00.

4.2 – Danno non patrimoniale

La espletata ctu, le cui conclusioni sono condivise da questo giudice in quanto conseguenti ad un attento esame di tutta la documentazione medica  relativa al sinistro, nonché al diretto accertamento dei postumi in sede di visita medica, ha accertato che G. A. ha riportato, in conseguenza del sinistro, una distorsione del rachide cervicale (c.d. colpo di frusta). Da dette lesioni sono derivati postumi permanenti comportanti un’invalidità permanente quantificata dal ctu nella misura del 1%, con esclusione di ogni incidenza sulla capacità lavorativa specifica.

Ne consegue che è risarcibile il danno biologico connesso a detta invalidità.

Il ctu ha inoltre accertato che a causa dell’incidente l’attrice ha dovuto patire:

a) un’invalidità temporanea totale di 5 giorni;

b) un’invalidità temporanea parziale (al 50%) di 5 giorni;

Quanto al criterio di liquidazione da adottarsi deve rilevarsi che il sinistro per cui è causa è avvenuto in data 8.3.00, quando ancora non era vigente la legge 57/01 che, all’art. 5, c.2, espressamente prevede la sua applicabilità ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (4.4.01); conseguentemente non possono applicarsi in via diretta le disposizioni di detta normativa che determinano le modalità di quantificazione del danno alla persona nel caso in cui dal sinistro stradale sia, come nella specie,  derivata una invalidità permanente sino al 9 % (c.d. lesioni micropermanenti); tuttavia poiché quello biologico costituisce un tipo di danno di natura non patrimoniale (atteso che secondo la definizione coniata dalla giurisprudenza e successivamente fatta propria dal legislatore nella leggi 70/00 e 57/01 esso consiste “nella lesione della integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale….risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato), la sua quantificazione, in assenza di parametri oggettivi da prendere a riferimento (come invece avviene nel caso di risarcimento del danno patrimoniale, ove il danno corrisponde alla diminuzione del patrimonio, oggettivamente accertabile), non può che essere rimessa alla discrezionalità del giudice; discrezionalità che il giudice non può però esercitare liberamente (poiché in tal caso la valutazione sconfinerebbe nell’arbitrio, con conseguente rischio di trattamento diseguale di situazioni identiche), bensì facendo riferimento a parametri di quantificazione il più possibile oggettivi ed uniformi; pertanto, ritiene questo giudice che, pur non potendo  applicare in via diretta i criteri di quantificazione della legge 57/01, essi possano costituire un valido parametro oggettivo, considerato congruo dallo stesso legislatore e da preferirsi alle tabelle di quantificazione elaborate dalla giurisprudenza, a cui ancorare la propria valutazione discrezionale del danno patito dall’attore.

Sulla scorta di tali premesse, e rilevato che nel fatto sono integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni colpose (e che, sulla scorta del più recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, il danno morale conseguente al reato può essere risarcito sebbene la colpa sia stata accertata in via meramente presuntiva: Cass. 10482/04. Corte cost. 356/03 e 233/03), vanno riconosciuti all’attrice (che al momento del sinistro aveva quasi 34 anni):

a) € 200,00= per danno biologico da invalidità temporanea totale (in ragione di € 40,00= al giorno);

b) € 100,00= per danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% (in ragione di € 20,00 = al giorno);

c) € 594,00= per danno biologico da invalidità permanente;

d) € 223,50= per danno morale (infatti, in considerazione della lieve entità dei postumi accertati, della durata del periodo di inabilità totale e parziale, nonché della condotta, meramente colposa, del danneggiante, appare equo liquidare detta voce di danno in importo pari ad ¼ dell’importo complessivamente liquidato a titolo di danno biologico ed invalidità temporanea).

Importi liquidati tutti all’attualità e che pertanto non vanno assoggettati a rivalutazione.

In conclusione il danno non patrimoniale complessivamente patito dall’attore ammonta a complessivi € 1.117,50=.

5) Risarcimento effettivamente spettante all’attore

Nel sinistro per cui è causa l’attore ha quindi patito un danno complessivo di euro 18.407,50= (euro 17.290,00 per danno patrimoniale + euro 1.117,50 per danno non patrimoniale), liquidato all’attualità.

Tenuto conto della decurtazione conseguente al ritenuto concorso di colpa al 50% egli ha pertanto diritto al risarcimento della somma, in linea capitale, di euro 9.203,75=, oltre interessi c.d. compensativi al tasso legale (invero può ritenersi che se l’attore avesse immediatamente conseguito il risarcimento spettategli ne avrebbe fatto un utilizzo che gli avrebbe consentito di ottenere una remunerazione almeno pari all’interesse legale) dalla data del sinistro (8.3.00) alla data odierna.

Ai fini della liquidazione degli interessi, in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. s.u. 1712/95, detta somma (liquidata all’attualità), va devalutata, secondo l’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data del sinistro (in tal modo pervenendosi alla determinazione dell’ammontare dei danni al momento del sinistro: € 8.136,50=) e poi rivalutata anno per anno secondo il medesimo indice, con calcolo degli interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale.

In applicazione di detto criterio gli interessi complessivamente spettanti all’attore ammontano quindi all’importo di € 1.426,00=, da sommarsi al capitale coma sopra determinato.

Sul complessivo importo di € 10.629,75 ( € 9.203,75 + € 1.426,00=) l’attore ha infine diritto alla corresponsione degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

6) Inammissibilità dell’intervento dell’INPS – inammissibilità della domanda di rimborso

L'intervento dell’INPS (da qualificarsi come adesivo autonomo ex art. 105 I co. c.p.c. avendo la parte proposto autonoma domanda risarcitoria nei confronti dei convenuti), avvenuto con comparsa depositata in data 30.9.02 (ben oltre il termine di costituzione dei convenuti, scaduto il 20.9.01) deve ritenersi inammissibile in quanto il terzo, pur potendo intervenire fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (v. art. 268 c.p.c.), è soggetto tuttavia alle stesse preclusioni previste per le altre parti e, quindi, se intende proporre una nuova domanda, deve agire in giudizio entro il termine previsto per la costituzione tempestiva del convenuto ex art. 167 c.p.c., atteso che, dopo tale momento, non è più consentita alle parti la proposizione di domande nuove (in tal senso vedasi Trib. Mantova 17.2.04; Trib. Bergamo 14.5.2004; Trib. Mantova 28-11-2002 n. 1357; Trib. Ivrea 7.7.03; Trib. Napoli 23.7.01; Trib. Roma 30-8-2002 in Foro It.,2003,I,1285; Trib. Monza 9-2-2001 in Giur.Merito,2002,I,29; Trib. Torino 7-6-2000 in Giur.Merito,2001,I,27; Trib. Milano 29-10-1998 in Giur. Merito,1999,754; Trib. Monza 12-9-1998 in Giur. Merito,1999,755; Trib. Roma 17-2-1998 in Giust. Civ.,1999,I,3471).

La domanda di rimborso di somme erogate per indennità di malattia a favore dell’attore proposta dall’INPS nei confronti dei convenuti va quindi dichiarata inammissibile.

7) Spese

In considerazione della paritaria responsabilità dell’A. e del F. in ordine al sinistro per cui è causa e, quindi, all’accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria proposta sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra l’attore e la Bernese assicurazioni spa.

In considerazione delle ragioni, meramente di rito, che hanno comportato il mancato accoglimento della domanda di rimborso proposta dall’Inps sussistono giusti motivi per compensare integralmente anche le spese di lite tra detto ente e la Bernese assicurazioni spa.

Nulla sulle spese del F., rimasto contumace.

Le spese di ctu, come liquidate dal G.I., vanno poste a carico dell’attore e della Bernese assicurazioni spa, nella misura di metà a testa.