ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21788 - pubb. 04/06/2019.

Facoltà del curatore di sciogliersi dal preliminare ed effetti della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.


Appello di Bari, 28 Maggio 2019. Est. Carmela Romano.

Fallimento – Domanda di esecuzione in forma specifica – Domanda proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore – Effetti della trascrizione


Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 18131 del 16 settembre 2015, hanno ribadito il precedente orientamento espresso nel 2004, affermando - ancora una volta - che il curatore, in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce la l. fall., articolo 72, ma l'esercizio di tale diritto da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore promissario acquirente che abbia trascritto la domanda prima del fallimento.

Ciò vuol dire che la domanda ex articolo 2932 c.c., ancorché trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare, ma gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto, sempre che – naturalmente – la domanda sia stata accolta e la relativa sentenza, a sua volta, trascritta. Il che si coniuga con l'effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex articolo 2652 c.c., n. 2, il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale, e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento.

In conclusione, il giudice può senz'altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto con una sentenza che, a norma dell'articolo 2652 c.c., n. 2, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento. Diversamente, se la domanda trascritta non viene accolta, l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all'attore della sentenza dichiarativa di fallimento rendendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Pietro La Pesa


Il testo integrale