Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2131 - pubb. 20/04/2010

Pluralità di parti e pluralità di rapporti processuali

Tribunale Varese, 07 Aprile 2010. Est. Buffone.


Processo civile – Processo cumulato – Litisconsorzio facoltativo improprio – Citazione del convenuto notificata in data anteriore al 4 luglio 2009 (entrata in vigore della Legge 69/2009) – Citazione del terzo, da parte del convenuto, notificata al terzo in data successiva al 4 luglio 2009 – Applicabilità alla citazione del terzo del nuovo art. 163 c.p.c. (che prevede che l’avvertimento contenga anche il richiamo dell’art. 38 c.p.c.) – Applicabilità del diritto sopravvenuto.



In caso di pluralità di parti nello stesso processo può aversi che a detta pluralità corrisponda una pluralità di rapporti processuali (connessi per l'oggetto o per il titolo o per le ragioni di mera affinità, e non di necessità) o invece che ad essa faccia riscontro un unico inscindibile rapporto processuale. Nella seconda ipotesi (di litisconsorzio necessario), il rapporto processuale, essendo sostanzialmente unico, non è suscettibile di trovare regolamentazione differenziata in ragione della unicità del procedimento. Nella prima ipotesi, invece (di litisconsorzio facoltativo), essendo i singoli rapporti processuali sostanzialmente autonomi anche nelle loro vicende e, come tali, scindibili, nulla impedisce che, nonostante la formale unicità del processo, possa  aversi che le distinte domande giudiziali siano governate da regimi giuridici diversi, atteso che l’occasione della trattazione unitaria non ne cancella l’autonomia prima ontologica che strutturale. Alla citazione del terzo (litisconsorte facoltativo) notificata dopo il 4 luglio 2009, si applicano le nuove norme della Legge 69 del 2009. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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