Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2096 - pubb. 31/03/2010

Arbitrato, ratifica del mandato al difensore, sottoscrizione dell’aumento di capitale e compensazione

Collegio Arbitrale Mantova, 23 Settembre 2009. .


Arbitrato rituale ed irrituale – Contenuto della clausola compromissoria – Deroga esplicita – Necessità.

Arbitrato – Difesa tecnica della parte – Ratifica del mandato invalido – Ammissibilità.

Società a responsabilità limitata – Aumento di capitale sociale – Sottoscrizione mediante compensazione con crediti del socio – Ammissibilità.

Società a responsabilità limitata – Impugnazione di delibera assembleare – Nomina del consiglio di amministrazione – Devoluzione ad arbitri – Ammissibilità.



La clausola compromissoria contenuta nello statuto di società a responsabilità limitata secondo la quale “il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità” non assolve ai requisiti di forma ai quali l’art. 808-ter codice di procedura civile condiziona la deroga all’art. 824-bis ed all’efficacia del lodo ivi disciplinata, non avendo le parti né esplicitato la volontà di derogare a tale ultima norma né comunque espressamente disposto che il collegio arbitrale debba provvedere con determinazione contrattuale e quindi comporre la controversia attraverso strumento negoziale ch’esse si siano impegnate a riconoscere a priori come estrinsecazione della loro volontà. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Minor rigore formale rispetto al procedimento giudiziale caratterizza il procedimento arbitrale sotto il profilo della difesa tecnica delle parti, sia perché non vi è obbligatorietà di patrocinio legale, posto che l’art. 816 bis codice di procedura civile prevede che “le parti possono – e non già debbono – stare in arbitrato a mezzo di difensori”, sia perché comunque, in tal caso, il rapporto cliente – difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato. Ne consegue che, potendo il mandato al difensore essere conferito anche oralmente, deve ritenersi valida la ratifica operata in udienza dalla parte, sia pur con effetti ex nunc non essendo l’attività difensiva dianzi esplicata riferibile alla parte che non ha personalmente sottoscritto l’atto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’estinzione del debito sorto a carico del socio per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale ben può essere effettuata mediante compensazione, non ostandovi alcun impedimento e/o divieto normativo, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza dopo l’inversione, operata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 936 del 5/2/2006 e poi, in termini più ampi, con la sentenza n. 4236 del 24/4/1998, dell’iniziale orientamento contrario (da ultimo, a favore della ammissibilità della compensazione, Cass. Civ. 19/3/2009 n. 6711). Né l’ammissibilità della compensazione può dirsi esclusa a fronte di una delibera di aumento che preveda il conferimento mediante pagamento in denaro, posto che, intervenendo la compensazione fra crediti pecuniari, procurandone l’estinzione, non si verifica alcun mutamento dell’oggetto del conferimento, solo evitandosi la materiale, reciproca traslazione di somme. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’impugnativa della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione di società a responsabilità limitata può essere devoluta ad arbitri, discutendosi della legittimità dell’esercizio del diritto di voto e quindi di un diritto disponibile del singolo socio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale