Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2006 - pubb. 08/02/2010

Giudizio di rinvio e ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.

Appello Genova, 13 Gennaio 2010. Est. Isabella Silva.


Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. – Competenza funzionale del giudice di primo grado – Giudizio di rinvio – Competenza della corte d’appello in veste di giudice di primo grado – Sussistenza.



In linea generale, il giudice di appello non può pronunciare ordinanza ex art. 186 ter codice procedura civile, posto che tale provvedimento rientra nella competenza funzionale del giudice di primo grado. Diverso è però il caso del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di sentenza d’appello da parte della corte di cassazione, giudizio nell’ambito del quale la corte territoriale è giudice di primo grado e può quindi ordinare, con il mezzo processuale in questione, la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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