Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1903 - pubb. 23/11/2009

Nuovo procedimento sommario, termine per le istanze istruttorie e incompatibilità del calendario del processo

Tribunale Varese, 18 Novembre 2009. Est. Buffone.


Processo civile – Nuovo procedimento sommario – Natura – Cognizione sommaria – Esclusione.

Processo civile – Nuovo procedimento sommario – Definitiva formulazione delle istanze istruttorie – Termine – Udienza di prima comparizione.

Processo civile – Nuovo procedimento sommario e procedimento ordinario – Criteri distintivi – Oggetto della causa – Chiamata in causa di terzi – Celerità dei tempi e snellezza delle forme.

Processo civile – Nuovo procedimento sommario – Calendario del processo – Incompatibilità.



Le disposizioni di cui agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ. prevedono un rito semplificato che non può però essere considerato un procedimento a cognizione sommaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’ambito del procedimento disegnato dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., la definitiva formulazione dei mezzi istruttori deve essere effettuata al più tardi all’udienza di prima comparizione, prima della pronuncia dell’ordinanza che su tali istanze provvede. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il parametro che distingue il rito di cui agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ. da quello ordinario è l’oggetto della causa quale emerge dalle difese ed eccezioni delle parti, ivi comprese le eventuali istanze di estensione del contraddittorio ad altri soggetti; la relativa valutazione dovrà essere condotta alla luce dei principi di celerità dei tempi e snellezza delle forse che costituiscono gli assi portanti del rito in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La fissazione del calendario del processo non è compatibile con i procedimenti in cui prevalgono gli aspetti di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa che connotano il procedimento di cui agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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