Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1901 - pubb. 20/11/2009

Rinnovazione della citazione nei confronti di parti costituite, conseguenze dell’omissione e attività di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.

Tribunale Torino, 19 Novembre 2008. Est. Di Capua.


Procedimento civile – Rinnovazione e integrazione della citazione nei confronti di parti costituite – Notifica al procuratore costituito.

Procedimento civile – Ordine di rinnovazione e integrazione della citazione – Violazione – Conseguenze.

Procedimento civile – Udienza ex art. 183 c.p.c. – Concessione dei termini alle parti – Invito a precisare le conclusioni – Ordinanza – Condizioni.



Nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione e l’integrazione dell’atto di citazione al convenuto, o al terzo chiamato, già costituito in giudizio, tale attività dovrà essere eseguita mediante notifica dell’atto al procuratore ai sensi dell’art. 170, comma 1, cod. proc. civ. oppure mediante deposito del medesimo in cancelleria con attestazione dell’avvenuto scambio con il procuratore medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui la parte non ottemperi alla rinnovazione o integrazione della domanda ordinate dal giudice ai sensi dell’art. 164, comma 5, cod. proc. civ., la conseguenza sarà l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3, nella prima ipotesi (omessa rinnovazione) e la nullità da dichiararsi con sentenza nella seconda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso di concessione dei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 legge n. 263/2005) è possibile fissare un’udienza, all’esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni, come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, ord. 24 ottobre 2006, Rg. 10727/06, in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2007), tenuto conto, tra l’altro: i) del disposto di cui all’art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale “se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”; ii) dell’opportunità di consentire alle parti di eccepire l’eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria); iii) della necessità di consentire alle parti di disconoscere un documento prodotto con la terza memoria (per l’eventualità che, sia pure eccezionalmente, detto documento rivesta natura di “prova contraria”). (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi



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