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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16701 - pubb. 14/02/2017.

Sospensione dell'esecuzione e applicazione in sede di reclamo dell'art. 624, comma 3, c.p.c.


Tribunale di Bari, 07 Febbraio 2017. Est. Raffaella Simone.

Processo esecutivo - Art. 624, comma III, c.p.c. - Finalità deflattiva - Sospensione concessa in sede di reclamo - Applicabilità


Stante la finalità deflattiva della norma, l'art. 624, comma III, c.p.c. che, nella sua più recente formulazione, prevede la stabilizzazione degli effetti della sospensione dell'esecuzione e quindi l'estinzione del procedimento esecutivo quando non sia stata introdotta nei termini la causa di merito, si applica estensivamente anche all'ipotesi in cui la sospensione sia stata concessa in sede di reclamo, in riforma dell'ordinanza di rigetto originariamente resa dal Giudice dell'Esecuzione.

Qualora, nel concedere la sospensione dell'esecuzione, il Collegio non abbia anche fissato il termine perentorio per l'introduzione della causa di merito, la parte interessata ha facoltà di richiedere l'integrazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c. nel termine ivi previsto, fermo il diritto all'avvio dell'azione di merito, di autonoma iniziativa, nel medesimo termine (cfr. Cass. Civ. n. 5060/2014). (Daniele Nacci) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Daniele Nacci


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