Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16141 - pubb. 10/11/2016

Patrocinio a spese dello Stato e compenso del CTU / CTP

Tribunale Milano, 01 Luglio 2016. Est. Buffone.


Patrocinio a spese dello Stato – Compenso spettante al CTU o al CTP – Procedura per la prenotazione a debito



Il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario prevede la prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell'erano) quale rimedio residuale e proprio al fine di evitare che il diritto alla percezione dell'onorano venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali. La norma, in sostanza, consente al Consulente di richiedere il pagamento direttamente all'erario nel caso in cui "non è possibile la ripetizione dalla parti a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione"; a seguito della richiesta, pertanto, l'erario annoterà la spesa a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero (v. art. 3 lett. s TUSG)» (Corte Cost. 6 febbraio 2013, n. 12; già così, Corte Cost., sentenza n. 287 del 2008; più di recente: Corte Cost., 16 maggio 2013 n. 88). In altri termini, il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte tenuta al pagamento può chiedere la prenotazione a debito del suo compenso, la cui liquidazione, però, resta condizionata all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’ufficio giudiziario (Min. Giustizia, Dir. Giustizia Civile, 8 giugno 2016, prot. n. 107514). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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