Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 156 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Roma, 28 Settembre 2004. Est. Maria Rosaria Covelli.


Processo societario – Azione di responsabilità contro gli amministratori – Procedimento cautelare di revoca degli amministratori – Incostituzionalità – Manifesta infondatezza.

Processo societario – Azione cautelare di revoca degli amministratori proposta ante causam – Ammissibilità – Legittimazione.

Processo societario – Azione cautelare di revoca degli amministratori – Pronuncia sulle spese – Necessità.



E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2476, 3° comma c.c. nella parte in cui prevede la revoca dell’amministratore come misura cautelare strumentale ad un’azione di merito avente un mero contenuto risarcitorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’azione cautelare di revoca degli amministratori prevista dall’art. 2476, 3° comma c.c., può essere proposta anche ante causam. L’esperibilità della tutela cautelare ante causam prevista nelle disposizioni del procedimento cautelare uniforme (art. 669 ter c.p.c.), non derogate sul punto dall’art. 23 D.lgs.n.5/2003, costituisce, infatti, regola generale dell’ordinamento processuale, finalizzata alla più ampia tutela delle posizioni soggettive e, pertanto, può subire deroghe solo ove queste siano dal legislatore esplicitate. La legittimazione a proporre detta azione spetta esclusivamente al socio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’azione cautelare di revoca degli amministratori prevista dall’art. 2476, 3° comma c.c., rientra nei provvedimenti cautelari di cui all’art. 23 d. lgs. n. 5/03, per cui è necessaria la pronuncia in ordine alle spese del procedimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Procedimento Cautelare RGn. 47702/04

Il Giudice

dott.ssa Maria Rosaria Covelli

- a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 19 luglio 2004;

… omissis…

- rilevato che, costituitesi in giudizio, le parti resistenti hanno contestato la sussistenza delle condizioni di legge per la emissione delle richieste misure cautelari, sollevando anche pregiudiziali eccezioni di illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2476, 3° comma, cod.civ., e di inammissibilità ante causam della relativa istanza; e sono intervenuti nel procedimento i componenti del consiglio di amministrazione, rispettivamente di…, chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto da Alfa s.p.a.;

- rilevato, in particolare, che i resistenti … hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 2476, 3° comma cod. civ. nella parte in cui prevede la revoca dell’amministratore come “misura cautelare strumentale ad un’azione di merito avente un mero contenuto risarcitorio”, per violazione della legge delega e per violazione del canone della ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, trattandosi di una misura “che non si correla al contenuto dell’azione di merito e che produce nei confronti degli amministratori effetti che non sono suscettibili di essere rimossi anche nel caso in cui, nel successivo processo a cognizione piena, emerga l’infondatezza degli addebiti di responsabilità”; e ciò in contrasto – secondo i resistenti – con i principi della strumentalità e della provvisorietà delle misure cautelari;

- ritenuto che tale ricostruzione non è condivisibile, posto che il legislatore può discrezionalmente articolare e modulare le misure cautelari in funzione della più ampia, effettiva e tempestiva tutela di posizioni soggettive (v. Corte Cost. n.253/1994; n.190/1985; n.249/1996); che la tutela introdotta con l’art.2476, 3° comma, consegue ad una prospettiva essenzialmente privatistica del controllo sull’amministrazione della società a responsabilità limitata, la cui disciplina risulta caratterizzata da una netta differenziazione di regime rispetto alla società per azioni e da una regolamentazione degli interessi di natura eminentemente contrattuale; che – come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare – la tutela in questione è finalizzata ad impedire la verificazione di conseguenze dannose, ulteriori rispetto a quelle denunciate e poste a base della proposta (o proponenda) azione di responsabilità, determinate da gravi irregolarità gestionali, ed appare dunque collegata all’azione sociale di responsabilità quale forma di tutela in forma specifica (v. Trib. Roma 31/3/2004 Boni - Cotrone e Executive Sport Center s.r.l.; Trib. Roma 6 giugno 2004 KorresGiarenios; Trib. Roma 7/5/2004 De MariaSanfilippo e ELPI s.r.l.); che il provvedimento cautelare in questione può formare oggetto di reclamo ed è modificabile o revocabile (art. 23, 3° e 4° co. D.lgs. n.5/2003) e, comunque, è destinato a venir meno nel caso di rigetto, nel merito, dell’azione di responsabilità; che, peraltro, l’ordinamento consente forme di tutela analoghe, in particolare in materia di società di persone cui, con riguardo alle regole di funzionamento interno, appare ispirata la nuova disciplina della società a responsabilità limitata (v. art. 2259 3° comma, c.c. richiamato dagli artt. 2315 e 2293 c.c. sulla revoca per giusta causa dell’amministratore di società di persone, azionabile, come in più occasioni affermato da questo Tribunale, anche in via cautelare), senza sostituibilità con un amministratore giudiziario, mancando, anche nell’art. 2476, un’espressa previsione, ed essendo pertanto rimessa ai soci ogni determinazione al riguardo; che - pertanto - non si ravvisa alcuna violazione del canone di ragionevolezza richiamato dai resistenti, dal momento che lo strumento cautelare previsto dalla norma di cui all’art. 2476, 3° comma c.c. appare congruo rispetto al fine perseguito dal legislatore;

- ritenuto che non appare fondata neanche l’eccezione di inammissibilità dell’istanza ex art. 2476, 3° comma c.c. in quanto proposta ante causam;

- che, infatti, la esperibilità della tutela cautelare ante causam prevista nelle disposizioni del procedimento cautelare uniforme (art. 669 ter c.p.c.), non derogate sul punto dall’art. 23 D.lgs.n.5/2003, costituisce regola generale dell’ordinamento processuale, finalizzata alla più ampia tutela delle posizioni soggettive e, pertanto, può subire deroghe solo ove queste siano dal legislatore esplicitate (v., ad es., l’art. 2378, 3° comma c.c. richiamato anche dall’art. 2479-tercomma c.c. e dall’art. 2519 1° comma c.c., in materia di sospensione dell’esecuzione delle delibere assembleari e, più in generale, delle decisioni dei soci); nell’art. 2476 c.c. mancano, invece, concludenti ed inequivoci dati letterali nel senso di siffatta deroga: l’espressione “può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità della gestione, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori” sembra legittimare il socio anche ad un rimedio cautelare tipico, nella sussistenza di determinati presupposti, ma non sembra condizionarne l’esperimento alla previa instaurazione del giudizio di merito (v., al riguardo, anche i precedenti provvedimenti del Tribunale di Roma, innanzi richiamati);

…omissis…

- ritenuto che sussistono i presupposti di legge per l’emissione di tale misura cautelare sotto il profilo della probabile fondatezza dell’azione sociale di responsabilità ai sensi del 3° comma dell’art. 2476 c.c. (violazione, da parte degli amministratori, dei doveri sui medesimi incombenti per legge e per statuto - ed innanzi tutto del dovere di amministrare con diligenza – e pregiudizio al patrimonio della società), integrando i dedotti comportamenti degli amministratori – in base agli elementi allo stato acquisiti e alla cognizione sommaria propria della presente sede cautelare - gravi irregolarità gestionali;

…omissis…

- rilevato che - invece - non può essere accolta l’ istanza di revoca – o di inibitoria di atti e comportamenti – con riguardo agli amministratori di … e delle altre società controllate dal momento che Alfa s.p.a. non è socio di dette società, e che l’art. 2476 attribuisce esclusivamente al socio la legittimazione a chiedere in via cautelare la revoca degli amministratori; che ad ogni diversa azione di responsabilità esperibile nei confronti di tali soggetti da parte di Alfa s.p.a., quale terzo - ricorrendone i presupposti e, in particolare, la dimostrazione di un danno direttamente subito - ex art. 2476, 6° co. o ex art. 2043 c.c. - non sarebbe strumentalmente collegata la misura cautelare della revoca, come si è detto prevista dal legislatore della riforma esclusivamente nel collegamento con l’azione sociale di responsabilità; che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle pure richieste inibitorie di atti e comportamenti degli amministratori, peraltro sfornite di prova in ordine alla sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile ai diritti (comunque di natura risarcitoria) prospettati da Alfa s.p.a.; che non ricorrono le condizioni per l’esperimento dell’azione di responsabilità - e cautelare - ex art. 2476, 3° comma in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. - Alfa s.p.a non risultando titolare di ragioni creditorie da tutelare o conservare nei confronti dei soggetti cui pretende di surrogarsi, quali titolari dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle rispettive società (…); che è inammissibile ogni deduzione o pretesa – nuova ed ulteriore rispetto a quanto richiesto con il ricorso e a quanto precisato all’udienza di comparizione - esposta nella memoria depositata da Alfa s.p.a. nel corso del procedimento, il termine concesso dal G.D. essendo finalizzato al commento della ulteriore documentazione rispettivamente prodotta;

…omissis…

che, pertanto, le istanze cautelari suddette non possono trovare accoglimento;

rilevato che, rientrando la revoca ex art. 2476, 3° comma c.c. nei provvedimenti cautelari di cui all’art. 23 D.lgs.n.5/2003, occorre pronunciare in ordine alle spese del procedimento, senza fissare un termine per l’instaurazione del giudizio di merito;

che le spese vanno poste a carico dei resistenti soccombenti nel rapporto processuale tra i medesimi e la ricorrente Alfa s.p.a., ravvisandosi - invece - giusti motivi, per la natura delle questioni, per dichiarare compensate le spese del procedimento tra la Alfa s.p.a. e tutte le altre parti resistenti;

P.Q.M.

- Visti gli artt. 2476, 3° comma c.c., 669-ter c.p.c. e 23 D.lgs.n.5/2003, revoca … dalla carica di amministratori della s.r.l. …;

- rigetta le altre istanze cautelari proposte da Alfa s.p.a.;

-condanna … al rimborso delle spese del procedimento in favore di Alfa s.p.a., liquidate complessivamente in Euro 11.200,00, di cui Euro 8.700,00 per onorario di avvocato al netto di Iva e Cpa;

- dichiara compensate le spese di lite tra Alfa s.p.a. e le altre parti resistenti

Roma 31/7/0

SI COMUNICHI

Il Giudice Maria Rosaria Covelli