Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1456 - pubb. 21/01/2009

Prelievo supplementare del latte, impugnazione delle cartelle esattoriali e giurisdizione

Tribunale Mantova, 15 Ottobre 2008. Est. Jessica Bonetto.


Prelievo supplementare del latte - Cartelle esattoriali - Giurisdizione dell’A.G.O. - Limiti.



Nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti impositivi del pagamento del prelievo supplementare sul latte vaccino e i suoi derivati ai sensi dei regolamenti 856/84 e 3950/92, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, fatta eccezione per le impugnazioni delle cartelle esattoriali emesse ai fini della riscossione del prelievo supplementare che restano invece sottoposte alla cognizione del giudice ordinario purché basate su questioni relative all’impignorabilità dei beni ovvero alla sussistenza di irregolarità formali o vizi di notificazione del titolo esecutivo. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


 


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MOTIVI DELLA DECISIONE

L’azienda Agricola D. B. ha agito in giudizio per ottenere – previo accertamento dell’illegittimità della cartella esattoriale notificatale in data 19.5.07 dalla Riscossione Uno spa – l’annullamento o la dichiarazione di inefficacia della stessa. Esponeva la ricorrente che la cartella esattoriale in questione le era stata inoltrata per il pagamento dell’importo di € 38.978,57 dovuti a titolo di “prelievo supplementare latte di vacca L. 119/03 art. 1 comma 9”. Lamentava l’opponente:

- che lo strumento utilizzato per inoltrare la richiesta di pagamento era illegittimo in quanto la cartella esattoriale poteva essere utilizzata solo per ottenere il pagamento di sanzioni ovvero di imposte;

- che la cartella esattoriale era stata emessa senza essere preceduta da alcuna comunicazione o ingiunzione di pagamento al ricorrente, ma solo dalla missiva al primo acquirente di comunicazione dei risultati della compensazione nazionale;

- che la pretesa creditoria azionata mediante la cartella esattoriale era infondata anche nel merito per errori da parte degli organismi competenti nella determinazione dei quantitativi prodotti dai singoli produttori e quindi del prelievo supplementare dovuto dagli stessi.

Con comparsa depositata in data 1.1.07 si costituiva la Riscossione Uno spa eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e la tardività dell’opposizione e nel merito la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, dovendo essere convenuta la Regione Lombardia.

Con comparsa depositata il 5.11.07 si costituiva l’AGEA rilevando in l’insussistenza della sua legittimazione passiva in questo giudizio e in ogni caso l’improponibilità della domanda non riguardando l’opposizione svolta né l’impignorabilità dei beni né la regolarità degli atti esecutivi, bensì questioni relative alla sussistenza del debito per il pagamento del prelievo supplementare spettanti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Con comparsa depositata il 6.11.07 interveniva la Regione Lombardia rilevando l’inammissibilità dei motivi di opposizione svolti ex art 615 c.p.c. e 617 c.p.c. e, in ogni caso, l’infondatezza degli stessi.

Prima di entrare nel merito delle doglianze esposte nell’atto di citazione dell’Azienda Agricola D. B. deve essere sicuramente affrontata la questione della sussistenza o meno nel caso in esame della giurisdizione del giudice ordinario. Sul punto occorre rilevare che per giurisprudenza ormai pacifica (sentenza 25.3.04 della Corte di giustizia e sentenza 20254 del 14.10.04 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite) nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti impositivi del pagamento del prelievo supplementare sul latte vaccino e i suoi derivati ai sensi dei regolamenti 856/84 e 3950/92 la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, fatta eccezione per le impugnazioni delle cartelle esattoriali emesse ai fini della riscossione del prelievo supplementare; queste ultime, infatti, restano sottoposte alla cognizione del giudice ordinario purché basate su questioni relative all’impignorabilità dei beni ovvero alla sussistenza di irregolarità formali o vizi di notificazione del titolo esecutivo (art. 57 DPR 602 del 1973). Nel caso in esame, quindi, pur non potendosi sicuramente affermare in astratto l’insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (ben potendo la parte proporre davanti a quest’ultimo opposizione per lamentare l’impignorabilità dei beni ovvero l’esistenza di irregolarità formali degli atti esecutivi), deve sicuramente verificarsi in concreto se i motivi su cui si basa l’opposizione rientrino tra quelli sottoponibili alla cognizione del giudice ordinario ovvero se - trattandosi di questioni attinenti atti prodromici all’emissione della cartella esattoriale e quindi la stessa legittimità della pretesa creditoria in ordine al prelievo supplementare – si tratti di aspetti che dovevano essere sottoposti all’attenzione del giudice amministrativo.

Quanto al primo motivo di impugnazione (erroneità dello strumento utilizzato per chiedere il pagamento del prelievo supplementare), pur attenendo lo stesso alla regolarità del processo esecutivo con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, sicuramente infondata deve ritenersi la doglianza esposta alla luce del tenore letterale dell’art. 1 comma 9 D.L. 49 del 2003 (come modificato dalla legge di conversione 119 del 2003).

Quanto al secondo motivo (mancata previa notifica dell’ingiunzione di pagamento al ricorrente), pur riguardando anche tale profilo un aspetto effettivamente rientrante tra quelli devolvibili alla giurisdizione del giudice ordinario (regolarità del procedimento esecutivo), certamente infondata nel merito risulta la doglianza ivi sollevata atteso che è stata è prodotta in giudizio documentazione attestante l’avvenuto ricevimento da parte della ricorrente dell’intimazione di pagamento in data 9 novembre 2006 (doc. 3 Regione Lombardia) e non possono essere tenute in considerazione ai fini della decisione le ulteriori doglianze (concernenti l’omessa indicazione nelle cartelle di pagamento del nome del responsabile del procedimento) solo tardivamente proposte dal ricorrente.

Quanto, infine, alle doglianze inerenti la stessa fondatezza della pretesa creditoria azionata mediante la cartella esattoriale certamente da escludersi è, invece, la giurisdizione del giudice ordinario riguardando tale ultimo motivo di impugnazione la stessa legittimità degli atti prodromici alla iscrizione al ruolo, aspetti sicuramente rientranti, laddove l’iscrizione a ruolo sia stata originata dal mancato pagamento di somme dovute a titolo di prelievo supplementare sul latte vaccino, nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 2 sexies D.L. 63 del 2005.

L’infondatezza dell’opposizione per le motivazione suesposte assorbe ogni altro profilo.

Quanto alle spese, la complessità della materia sottesa all’impugnazione (dovuta alle molteplici normative che si sono succedute nel tempo per disciplinare tale settore), ne giustifica senz’altro l’integrale compensazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

respinge l’opposizione compensando integralmente le spese di lite.

Così deciso in Castiglione delle Stiviere (MN), in data 15.10.08.

Il giudice

Dott.ssa Jessica Bonetto


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