Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1445 - pubb. 20/01/2009

Azione di spoglio a mezzo ufficiale giudiziario, presupposti

Tribunale Torino, 21 Aprile 2008. Est. Di Capua.


Esecuzione forzata – Vendita coattiva – Esistenza di un contratto di comodato relativo all’immobile venduto – Pregiudizio dell’acquirente – Insussistenza.

Reintegrazione del possesso – Azione di spoglio a mezzo ufficiale giudiziario – Presupposti – Inefficacia del titolo – Dolosa provocazione dell’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Procedimento possessorio – Principio della soccombenza – Applicabilità.

Procedimento cautelare possessorio – Istanza per la prosecuzione del giudizio di merito – Presentazione di autonoma richiesta distinta dal ricorso – Necessità.



L’acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell’esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore giacché, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Perché ricorra lo spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario sono necessarie due condizioni: i) che il titolo, in forza del quale si procede, non abbia efficacia contro il possessore e ii) che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato dolosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione, vale a dire che l’istante, conscio dell’arbitrarietà della sua richiesta, abbia in malafede sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Stante la presunzione di legittimità che assiste l’attività dell’ufficiale giudiziario quale organo del pubblico potere, l’onere della prova dell’arbitrarietà della condotta incombe su colui che invoca la tutela possessoria. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

Nel silenzio sul punto dell’art. 703 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo possessorio il generale principio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., sicché al culmine della fase interdittale si impone altresì la pronuncia sulle spese del procedimento possessorio. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

La richiesta della parte di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito dev’essere proposta con apposita istanza depositata in Cancelleria entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui all’art. 703, 3° comma, cod. proc. civ., non essendo a tal fine sufficiente l’istanza contenuta nel ricorso. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


 


avente ad oggetto: Ricorso per reintegrazione nel possesso, ex artt. 703 e 669 bis e segg. cod. proc. civ. e 1168 segg. c.c.;

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1) Svolgimento del procedimento sommario ed esposizione dei fatti.

-Con ricorso datato 10.03.2008 depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 13.03.2008, l’associazione sportiva e culturale I.V., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra A., esperiva azione possessoria ai sensi degli artt. 703 e 669 bis e segg. cod. proc. civ. e 1168 c.c. nei confronti della società L.M. S.a.s. di R.S. & C., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore sig.ra R.S. e del sig. M. Franco, titolare de “L.M.”, domandando l’immediata reintegrazione nel possesso di tutti gli immobili concessi in comodato all’associazione stessa in forza di scrittura privata in data 31.10.2001, registrata presso l’Ufficio del Registro di RIVOLI in data 09.05.2005, ordinando alle parti resistenti di rilasciare immediatamente liberi detti immobili da sé, persone e cose.

-Con provvedimento in data 19.03.2008, il Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, ai sensi dell’art 669 ter cod. proc. civ., designava il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimen­to.

-All’udienza fissata dal presente Giudice per l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 669 sexies comma 1° cod. proc. civ. in data 14.04.2008, si costituivano le parti resistenti, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando in fatto ed in diritto le domande del ricorrente e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

-All’esito di tale udienza, il Giudice Designato si riservava la pronuncia della presente Ordinanza.

2) Sull’azione di reintegrazione promossa dalla parte ricorrente.

I. L’ azione di reintegrazione, detta anche di spoglio, è l’azione possessoria diretta a reintegrare nel possesso di un bene colui che sia stato vittima di uno spoglio violento o clandestino.

L’art. 1168 1° comma c.c., infatti, dispone che “Chi sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.”

Presupposti dell’azione sono il possesso (o la detenzione qualificata) e lo spoglio.

II. Per quanto concerne il primo di tali presupposti, va ricordato che il possesso consiste nel «potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale» (cfr. art. 1140 1° comma c.c.).

Gli elementi costitutivo del possesso sono il corpus, ossia il potere di fatto, e l’animus, ossia l’intenzione di tenere la cosa quale proprietario o titolare di altro diritto reale.

L’esistenza dell’animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto, quando non si provi che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (cfr. art. 1141 1° comma c.c.).

L’acquisto del possesso può essere a titolo originario, quando il requisito del corpus si concretizza nel momento stesso dell’acquisto della proprietà, ossia con l’apprensione autonoma e diretta della cosa o con l’uso o l’esercizio del diritto, ovvero a titolo derivativo, quando il possessore stabilisca la propria relazione con la cosa a seguito della consegna da parte di un terzo.

Deve aggiungersi che la legittimazione attiva all’azione di reintegrazione spetta anche ai possessori c.d. minori (ossia a titolo di usufrutto, servitù, ecc.) ed ai detentori qualificati, con esclusione di chi detiene la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità (cfr. art. 1168 2° comma c.c.).

Ciò chiarito, nel caso di specie è pacifica l’esistenza della “detenzione qualificata”, in capo alla parte ricorrente associazione I.V., dei beni immobili di cui è causa, siti in **, con circostanti terreni, censiti al C.T. al Fg. 13 n. 807 e n. 489 ed al N.C.E.U. al Fg. 13 n. 489 sub. 1 e sub. 2.

Invero, risulta essendo documentalmente provato che, con scrittura privata in data 31.10.2001, registrata presso l’Ufficio del Registro di RIVOLI in data 09.05.2005 la società IMMOBILIARE F. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, concedeva in comodato all’associazione I.V. i predetti beni immobili (cfr. la copia della citata scrittura privata prodotta da parte ricorrente sub doc. 1).

III. Con riguardo al presupposto dello spoglio, si deve osservare che esso consiste nella privazione totale o parziale della cosa o, più in generale, nel fatto che impedisce durevolmente al possessore l’esercizio del possesso (cfr. in tal senso: Cass. civile 28 settembre 1994 n. 7887).

I caratteri dello spoglio sono la “violenza” o la “clandestinità”.

Lo spoglio violento è quello attuato attraverso atti di forza o minacce.

Lo spoglio “clandestino” invece, è quello attuato senza atti di forza o minacce, bensì in maniera occulta che non consenta alla vittima di percepirlo all’istante.

IV. Nel caso di specie, risulta pacifico e/o documentalmente provato che:

-come si è detto poc’anzi, i beni immobili di cui è causa, siti in *, con circostanti terreni censiti al C.T. al Fg. 13 n. 807 e n. 489 ed al N.C.E.U. al Fg. 13 n. 489 sub. 1 e sub. 2, sono stati concessi in comodato all’associazione I.V. dalla allora proprietaria società IMMOBILIARE F. S.a.s., in forza di scrittura privata in data 31.10.2001, registrata presso l’Ufficio del Registro di RIVOLI in data 09.05.2005 (cfr. la copia della citata scrittura privata prodotta da parte ricorrente sub doc. 1);

-senonché, con pignoramento trascritto in data 28.05.1989 ai numeri 13175/10219, avente ad oggetto i predetti beni immobili, l’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO aveva instaurato procedura di espropriazione forzata immobiliare nei confronti della predetta società IMMOBILIARE F. C. S.a.s., in veste di debitrice esecutata (come si evince dalla copia del decreto di trasferimento prodotta dalla stessa parte ricorrente sub doc. 2 e dalle parti resistenti sub doc. 1);

-con Decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. datato 1.12.2005 (depositato in data 22.03.2006), pronunciato nell’ambito del predetto procedimento di espropriazione forzata immobiliare, il Giudice dell’Esecuzione aveva quindi trasferito i beni immobili pignorati in favore dell’aggiudicataria società L.M. S.a.s. di R.S. & C. (cfr. la copia del decreto di trasferimento prodotta dalla stessa parte ricorrente sub doc. 2 e dalle parti resistenti sub doc. 1);

-con il medesimo Decreto di trasferimento, il Giudice dell’Esecuzione ingiungeva inoltre alla debitrice esecutata “e a chiunque altro di rilasciare l’immobile venduto nella disponibilità del compratore sopra indicato”, così come previsto dall’art. 596, ult. comma, cod. proc. civ. (ai sensi del quale il Decreto di trasferimento costituisce anche “titolo esecutivo per il rilascio”);

-con provvedimento in data 23.01.2006 (depositato in data 24.01.2006) il Giudice dell’Esecuzione provvedeva all’integrazione-correzione del predetto Decreto di trasferimento (cfr. la copia di tale provvedimento prodotta dalla stessa parte ricorrente sub doc. 10);

-la società aggiudicataria provvedeva quindi a notificare alla debitrice esecutata società IMMOBILIARE F. C. S.a.s. atto di precetto con l’allegato Decreto di trasferimento (cfr. la copia dell’atto di precetto prodotta dalle parti resistenti sub doc. 1);

-l’Ufficiale Giudiziario provvedeva a notificare alla debitrice esecutata società IMMOBILIARE F. C. S.a.s. l’avviso di rilascio, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. civ. (cfr. la copia dell’avviso di rilascio prodotta dalle parti resistenti sub doc. 1);

-in data 28.01.2008 l’aggiudicataria otteneva infine, a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, il rilascio dei beni immobili in questione nei confronti della debitrice esecutata società IMMOBILIARE F. C. S.a.s. (circostanza ammessa dalle stesse parti ricorrenti al capo 4 del ricorso introduttivo).

Ciò chiarito, la parte ricorrente, a sostegno dell’azione di reintegrazione, lamenta:

·   che, a seguito della immissione nel possesso l’aggiudicataria società L.M. S.a.s. di R.S. & C. ha occupato non soltanto i locali precedentemente utilizzati dalla IMMOBILIARE F. C. S.a.s., ma anche quelli normalmente adibiti all’attività della comodataria, impedendo di fatto a quest’ultima l’accesso nei locali oggetto di comodato;

·   che l’occupazione dei locali oggetto di comodati aveva luogo senza preavviso;

·   che l’aggiudicataria otteneva l’immissione nel possesso con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario, rimuovendo un catenaccio che impediva l’accesso alla strada che conduceva ai beni immobili oggetto del comodato, ed in assenza di qualsiasi titolo (quale una servitù di passaggio) che permettesse l’uso della strada stessa;

·   che tale strada era di proprietà esclusiva di tale sig.ra E. Sabrina, la quale aveva denunciato il sig. M. Franco, titolare de “L.M.” e lo stesso Ufficiale Giudiziario per violazione dell’art. 614 c.p. .

La domanda di reintegrazione proposta dalla parte ricorrente risulta del tutto infondata e, quindi, dev’essere rigettata.

V. Invero, deve condividersi l’orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui l’acquirente di un immobile non può risentire alcun pregiudizio dell’esistenza di un comodato costituito in precedenza dal venditore giacché, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. II, 17 ottobre 1992, n. 11424 in Giust. civ. Mass. 1992, fasc.10; Tribunale Torino, Ord. 07 maggio 2007 in “Giurisprudenza Piemonte” on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it, in “Immobili & Proprietà” 2008, n. 4, pag.254, ed in “Giuraemilia - UTET Giuridica” sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento del 21.11.2007 n. 35-).

Nel caso di specie, poi, avendo la società L.M. S.a.s. di R.S. & C. acquistato i beni immobili in questione in sede di vendita forzata nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, il comodato in questione, non sarebbe, comunque, opponibile all’aggiudicatario. Invero, finanche la locazione ultranovennale non trascritta non è opponibile all’aggiudicatario di un immobile in sede di espropriazione forzata, atteso che il disposto dell’art. 2923 c.c., diversamente da quello di cui all’art. 1599 c.c., dettato in tema di vendita volontaria, non prevede la possibilità che l’acquirente assuma, nei confronti dell’alienante, l’obbligo di rispettare la locazione, tale possibilità essendo del tutto inconciliabile con lo scopo della procedura esecutiva, che è quello di realizzare il prezzo più alto nell’interesse tanto del debitore quanto dei creditori procedenti (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 09 gennaio 2003, n. 111 in Giust. civ. 2004, I,1831) ed invero il disposto dell’art. 2923 c.c., 1° comma, consente l’opponibilità all’acquirente delle sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento ai sensi dell’art. 2704 c.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. III, 03 luglio 1982, n. 3978 in Giur. it. 1983, I,1,960; Tribunale Torino, Ord. 07 maggio 2007 in “Giurisprudenza Piemonte” on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it, in “Immobili & Proprietà” 2008, n. 4, pag.254, ed in “Giuraemilia - UTET Giuridica” sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento del 21.11.2007 n. 35-).

Del resto, nel caso di specie, il contratto di comodato è stato stipulato e registrato successivamente alla trascrizione del pignoramento, che ha dato inizio alla procedura di espropriazione immobiliare nei confronti della IMMOBILIARE F. C. S.a.s. .

VI. Inoltre, come sostenuto da autorevole dottrina, l’azione di reintegrazione deve ritenersi preclusa in presenza di esimenti oggettive di responsabilità (legittima difesa, stato di necessità, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, consenso dell’avente diritto).

In giurisprudenza si ritiene invece che tali esimenti impediscano l’azione di spoglio in quanto escludono l’elemento soggettivo (cfr. ad esempio: Cass. civile, sez. II, 10 aprile 1996, n. 3291 in Giust. civ. Mass. 1996, 528 “Il consenso espresso o tacito del possessore alla molestia o allo spoglio è causa escludente l’elemento soggettivo della molestia (animus turbandi) o dello spoglio (animus spoliandi). Il consenso tacito, come ogni manifestazione tacita di volontà, deve essere desunto da circostanze univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di far valere il diritto o il fatto illecito”).

In ogni caso, deve condividersi la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, secondo cui l’azione di spoglio non è esperibile nell’ipotesi di spossessamento attuato in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Infatti, l’esecuzione di un atto giudiziario non è obiettivamente antigiuridico, in quanto chi se ne avvale esercita un suo diritto e l’esecutore materiale dell’atto (come l’ufficiale giudiziario) non fa che eseguire un ordine dell’autorità (cfr., ad esempio, Cass. civile, sez. II, 25 novembre 1991, n. 12629 in Giur. it. 1993, I,1,1357).

Finanche l’eventuale annullamento della sentenza comporterà l’illegittimità dello spossessamento, ma non potrà creare un fatto originariamente insussistente (la violenza o la clandestinità ).

Diverso è invece il caso degli atti nulli o inesistenti o inefficaci o se lo spossessamento non sia conforme al contenuto dell’atto giudiziario; lo spoglio sussiste anche nei casi di frode o di dolo, ossia di atti giudiziari o amministrativi ottenuti fraudolentemente o dolosamente posti in essere a danno di privati (ma, secondo la dottrina prevalente, si tratterebbe in tal caso di “spoglio semplice”, ossia non violento né clandestino ex art. 1170, ult.comma, c.c.).

Secondo la giurisprudenza prevalente (Cass. civile, sez. II, 18 giugno 1998, n. 6081 in Foro it. 1999, I,2025; Cass. civile, sez. II, 3 febbraio 1998, n. 1040 in Giust. civ. Mass. 1998, 217; Cass. civile, sez. II, 21 giugno 1996, n. 5740 in Giust. civ. Mass. 1996, 902; Cass. civile, sez. II, 8 febbraio 1996, n. 1008 in Giust. civ. Mass. 1996, 175; Cass. civile, sez. II, 28 febbraio 1996, n. 1567 in Giust. civ. Mass. 1996, 269; Cass. civile, sez. II, 29 maggio 1995, n. 6038 in Giust. civ. Mass. 1995, 1110), perché ricorra lo spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario sono necessarie due condizioni:

1-che il titolo, in forza del quale si procede, non abbia efficacia contro il possessore e

2-che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato dolosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione, vale a dire che l’istante conscio dell’arbitrarietà della sua richiesta abbia in malafede sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Stante la presunzione di legittimità che inerisce all’attività dell’ufficiale giudiziario, quale organo del pubblico potere, l’onere della prova dell’arbitrarietà della condotta dello stesso incombe su colui che invoca la tutela possessoria.

In particolare, nell’ambito dell’espropriazione forzata immobiliare, deve condividersi l’orientamento della Cassazione secondo cui il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile espropriato, in favore dell’aggiudicatario al quale l’immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile medesimo, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all’aggiudicatario cui l’immobile è stato trasferito iussu iudicis e, conseguentemente, affinché lo svolgimento dell’attività esecutiva dia luogo ad uno spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 28 agosto 2007, n. 18179 in Giust. civ. Mass. 2007, 9).

VII. Nel caso di specie, la società L.M. S.a.s. di R.S. & C. è stata legittimamente immessa nel possesso degli immobili già di proprietà della IMMOBILIARE F. C. S.a.s. e parzialmente detenuti dall’associazione I.V. in virtù del contratto di comodato, in forza del citato Decreto di trasferimento e, dunque, in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Come si è detto in precedenza, l’esecuzione di un atto giudiziario non è obiettivamente antigiuridico, in quanto chi se ne avvale non fa altro che esercitare un proprio diritto e l’Ufficiale Giudiziario, esecutore materiale dell’atto, non fa che eseguire a sua volta un ordine dell’autorità giudiziaria.

Del resto, nel caso di specie, da una parte, il Decreto di trasferimento non risulta nullo né inesistente né inefficace e, dall’altra parte, lo spossessamento risulta pienamente conforme al contenuto del Decreto di trasferimento (che, come si è detto, conteneva l’ingiunzione di rilascio non soltanto nei confronti della debitrice esecutata IMMOBILIARE F. C. S.a.s., ma anche nei confronti di “chiunque altro”), legittimamente ottenuto dalla società L.M. S.a.s. di R.S. & C., resasi aggiudicataria nell’ambito di una regolare e legittima procedura esecutiva immobiliare.

Né ricorrono le due citate condizioni richieste dalla Cassazione affinché ricorra lo spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario, in quanto, nel caso di specie, da una parte, il Decreto di trasferimento aveva ed ha efficacia sia contro la debitrice esecutata sia contro la comodataria associazione I.V. (tenuto anche conto dell’inopponibilità del contratto di comodato all’aggiudicataria, secondo quanto si è detto in precedenza) e, dall’altra parte, l’intervento dell’ufficiale giudiziario non è stato certo “dolosamente provocato” dalla aggiudicataria, nel senso che dai rilievi che precedono non può certo sostenersi che quest’ultima abbia “in malafede” sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario “conscia dell’arbitrarietà della sua richiesta”.

Del resto, come si è detto, proprio nell’ambito dell’espropriazione forzata immobiliare, deve condividersi l’orientamento della Cassazione secondo cui il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile espropriato, in favore dell’aggiudicatario al quale l’immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato (nel caso di specie, l’IMMOBILIARE F. C. S.a.s.), ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile medesimo (nel caso di specie, l’associazione I.V.), senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all’aggiudicatario cui l’immobile è stato trasferito iussu iudicis.

VIII. In ogni caso, tenuto conto dei rilievi che precedono, deve senz’altro escludersi in capo alle parti resistenti l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, richiesti dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “è estraneo al concetto di molestia l’animus turbandi così come l’animus spoliandi per lo spoglio, mentre è richiesto, ai fini della configurabilità della turbativa, un requisito psicologico, consistente nel dolo o nella colpa dell’atto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. un., 22 novembre 1994, n. 9871 in Foro it. 1995, I, 532 ed in Giust. civ. 1995, I,1883).

IX. Del tutto infondato ed anche inammissibile, infine, è il rilievo di parte ricorrente secondo cui l’aggiudicataria avrebbe commesso “spoglio” avendo ottenuto l’immissione nel possesso con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario, rimuovendo un catenaccio che impediva l’accesso alla strada che conduceva ai beni immobili oggetto del comodato, ed in assenza di qualsiasi titolo (quale una servitù di passaggio) che permettesse l’uso della strada stessa.

Invero, a prescindere dai rilievi svolti in precedenza, è appena il caso di osservare che, essendo tale strada di proprietà esclusiva di tale sig.ra E. Sabrina (come allegato e documentato dalla stessa parte ricorrente) e non essendo pacificamente né posseduta né detenuta dall’associazione I.V., quest’ultima non è legittimata a invocare nel presente procedimento un preteso “spoglio” asseritamene perpetrato nei confronti di un soggetto terzo.

3) Conclusioni.

I. In conclusione, la domanda di reintegrazione proposta da parte ricorrente dev’essere rigettata.

II. Ai sensi dell’art. 703, ult. comma, cod. proc. civ. (così come modificato dall’art. 2 D.L. n. 35/2005 –c.d. “Decreto competitività”-, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), “Se richiesto da una delle parti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma”.

Attraverso tale previsione legislativa è stata quindi definitivamente superata la tesi seguita dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. Sez. Unite 24.02.1998 n° 1984, in Guida al dir. n. 10/1998 pag. 38), la quale, sotto il vigore del previgente testo dell’art. 703 cod. proc. civ., aveva affermato che, “anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 353/1990, il procedimento possessorio ha natura bifasica, nel senso che il ricorso ex art. 703 cod. proc. civ. introduce sia la fase sommaria che quella di merito, sicché al termine della prima fase il Giudice deve emanare un’Ordinanza con la quale accoglie o respinge la richiesta del ricorrente, senza condannare la parte soccombente alle spese del procedimento, e fissare un’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che viene definito con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie”.

Deve poi condividersi l’orientamento secondo cui la richiesta della parte di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito dev’essere proposta con apposita istanza depositata in Cancelleria entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui all’art. 703, 3° comma, cod. proc. civ. (ossia, della presente Ordinanza), non essendo a tal fine sufficiente l’istanza contenuta nel ricorso.

III. Proprio la suddetta modifica legislativa comporta la necessità di pronunciarsi sulle spese processuali del presente procedimento, come può argomentarsi dagli artt. 669 septies, 2° comma, cod. proc. civ. e dagli artt. 91 segg. cod. proc. civ. .

Del resto, in caso contrario, qualora nessuna delle parti richieda la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, non vi sarebbe alcuna pronuncia sulle spese processuali.

La giurisprudenza, comunque, si è già pronunciata in tal senso, affermando che:

·                  “Nel silenzio sul punto dell’art. 703 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo possessorio il generale principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ., sicché al culmine della fase interdittale si impone altresì la pronuncia sulle spese del procedimento possessorio” (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, 28 marzo 2006 in Redazione Giuffrè 2006).

·                  “Il principio della soccombenza si applica anche al procedimento possessorio”(cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 05 giugno 2007 in “Diritto & Giustizia” on line, sul sito www.dirittoegiustizia.it, arretrato del 29.09.2007);

·                  “Nel silenzio sul punto dell’art. 703 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo possessorio il generale principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ., sicché al culmine della fase interdittale si impone altresì la pronuncia sulle spese del procedimento possessorio” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 05 giugno 2007 in “Giurisprudenza Piemonte” on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it).

Pertanto, tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, parte ricorrente dev’essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle parti resistenti, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 703 e 669 bis e segg. cod. proc. civ. e 1168 c.c.,

R I G E T T A

la domanda di reintegrazione proposta dall’associazione I.V., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra A. Michelina Carmen, con ricorso datato 10.03.2008 depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 13.03.2008.

D I C H I A R A

tenuta e condanna parte ricorrente associazione I.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi Euro 2.120,00= per onorari e diritti, oltre al rimborso forfetario su diritti ed onorari ai sensi dell’art. 14 Tariffa Forense ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

A U T O R I Z Z A

il ritiro dei fascicoli di parte.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 18.04.2008   

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositata in data 21.04.2008


Testo Integrale