Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13577 - pubb. 28/10/2015

Negoziazione assistita e mediazione civile: un recente intervento di Milano

Tribunale Milano, 14 Ottobre 2015. Pres., est. Enrica Manfredini.


Negoziazione assistita cd. obbligatoria – Controversia instaurata dall’Avvocato contro il cliente per il pagamento del compenso ex art. 14 d.lgs 150 del 2011 – Applicabilità – Esclusione – Causa in cui la parte può stare in giudizio personalmente

Controversia instaurata dall’Avvocato contro il cliente per il pagamento del compenso ex art. 14 d.lgs 150 del 2011 – Plurime azioni giudiziali – Frazionamento del credito – Mediazione civile – Opportunità – Sussiste



La pretesa creditoria che rimanga contenuta nei limiti di 50.000 euro richiede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo tentativo di negoziazione assistita, salvo si tratti di controversia riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente. In questa categoria ricade la domanda introdotta dall’Avvocato per recuperare un suo credito, là dove questi si avvalga della procedura speciale di cui all’art.14 d. lgs.150/2011 ove, al comma III, è espressamente previsto che «nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui l’Avvocato abbia agito con distinte azioni per recuperare diversi compensi contro il medesimo cliente, si rivela opportuno il procedimento di mediazione civile prescritto dal giudice, anche per consentire alle parti di evitare di incorrere nelle conseguenze processuali che discendono dall’intervenuto frazionamento di un credito unitario e pure per consentire al mediatore di risolvere il conflitto nella sua globalità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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