Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1341 - pubb. 11/10/2008

Inibitoria all'uso di know how e competenza per materia

Tribunale Mantova, 03 Ottobre 2008. Est. Bernardi.


Procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. – Inibitoria all’uso di know how oggetto di brevetto – Competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale.



La cognizione della domanda inibitoria formulata ex art. 700 c.p.c. a fondamento della quale si deduce l’abusivo sfruttamento e l’indebita divulgazione a terzi del proprio know how (concernente nel caso di specie il servizio di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas) oggetto anche di domanda di brevetto, rientra, ai sensi degli artt. 98 e 120 del d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, nella competenza per materia delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 700 c.p.c.


Il Giudice Designato,

letto il ricorso n. 3727/08 promosso, ex art. 700 c.p.c., dal X. volto ad ottenere l’inibizione dell’ulteriore affidamento del servizio di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas da parte della società ALFA s.r.l. mediante le tecniche sviluppate e commercializzate da esso ricorrente ed oggetto del contratto stipulato in data *** fra X. e Alfa S.p.a.;

rilevato che l’istante, impresa che opera a livello nazionale nel servizio di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza secondo le modalità stabilite dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 40 del 2004, ha dedotto a) di avere commercializzato un innovativo processo di accertamento basato sull’utilizzo di metodologie informatiche evolute che consentono di semplificare e razionalizzare i contatti ed i flussi di informazione fra i soggetti interessati (installatori, distributori ed accertatori), reso oggetto di domanda di brevetto depositata in data *-2004; b) che Alfa s.p.a. gli aveva affidato il servizio di accertamento di conformità degli impianti con contratto in data 21-3-2005 e che successivamente, conferita nella società Alfa s.r.l. il ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione dei servizi di teleriscaldamento degli impianti termici, dell’illuminazione pubblica e della distribuzione del gas, tale società era succeduta alla prima nella posizione contrattuale in essere con il consorzio istante; c) che, prorogato l’originario contratto sino al 30-6-2007, la Alfa aveva indetto una gara (un primo tempo annullata e poi ripetuta) per l’appalto del servizio in questione, senza neppure invitare il consorzio e di cui era risultata aggiudicataria la società M. s.n.c., servizio che sarebbe stato affidato secondo le medesime modalità di accertamento elaborate ed utilizzate da esso consorzio nel vigore dell’originario contratto e, quindi, in violazione dello specifico impegno contenuto nell’art. 7 del testo negoziale che obbligava la Alfa al rispetto del vincolo di riservatezza in ordine alle metodologie utilizzate ed alle modalità di svolgimento del servizio appaltato; d) che la violazione denunciata starebbe cagionando un ingente danno economico non solo con riguardo alla perdita degli utili conseguenti al mancato rinnovo dell’affidamento del servizio ma anche perché la società M. s.n.c. si starebbe proponendo ai distributori servendosi del know how sviluppato da esso X. e così sottraendogli consistenti aree di mercato;

osservato che Alfa s.p.a. ha sostenuto la propria estraneità alla vicenda avendo evidenziato che si tratterebbe di comportamenti imputabili, eventualmente, a Alfa s.r.l. in quanto posti in essere in un momento successivo alla scadenza del rapporto contrattuale con essa instaurato;

rilevato che Alfa s.r.l. ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione in relazione al disposto di cui all’art. 244 del d. lgs. 163/06 trattandosi di impresa pubblica ai sensi dell’art. 3 punto 28 del predetto decreto legislativo sicché l’inibitoria richiesta si tradurrebbe, ove accolta, nella sospensione dell’aggiudicazione con interruzione di un servizio di interesse pubblico;

rilevato che la difesa di tale società ha sostenuto, nel merito, l’infondatezza della pretesa negando sia di avere indebitamente sfruttato il know how del X. sia di averne consentito l’utilizzazione ad altri ed affermando che, comunque, il danno lamentato dall’istante avrebbe costituito in parte l’oggetto di specifica domanda risarcitoria tuttora pendente avanti al TAR di Brescia, che non poteva essere ritenuta responsabile per le eventuali violazioni commesse dalla società M. s.n.c. ed infine che la quantificazione del danno operata dall’istante ne rivelava la riparabilità sicché difetterebbe uno dei presupposti richiesti per l’emissione dell’invocata misura cautelare;

esaminate le ulteriori note difensive dimesse dalle parti e la documentazione allegata;

ritenuto che non sussiste il denunciato difetto di giurisdizione atteso che, nella controversia oggetto del presente giudizio, l’istante lamenta lo sfruttamento abusivo e la divulgazione a terzi del know how sviluppato per lo svolgimento del servizio, profili questi che involgono posizioni di diritto soggettivo non riservate alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 244 d. lgs. 163/06 atteso che non attengono a vizi procedimentali concernenti l’affidamento del servizio pubblico in questione;

rilevato che l’istante deduce l’abusivo sfruttamento del proprio know how per di più oggetto di domanda (depositata) di brevetto;

osservato che, ai sensi dell’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, ove tali informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, elementi che appaiono ricorrere nel caso in esame come può desumersi dal tenore della clausola contrattuale di cui l’istante lamenta la violazione, dalle considerazioni contenute nella sentenza emessa il 20-5-2008 dal T.A.R. per la Lombardia sezione staccata di Brescia (che sul presupposto della tutela delle informazioni industriali riservate ha consentito l’accesso solo parziale agli atti relativi alla gara indetta da Alfa) nonché dalla circostanza che la società concorrente M. s.n.c. ha negato il consenso all’esame degli atti relativi alla propria partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio deducendo la necessità di tutelare il proprio know how aziendale in tal modo risultando confermate la rilevanza ed il valore economico delle metodiche elaborate per l’espletamento del servizio in questione;

osservato che l’art. 120 co. IV del menzionato decreto legislativo stabilisce che la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e che ciò vale, ex art. 669 ter c.p.c., anche per le domande cautelari;

ritenuto pertanto che questo giudice non è competente a provvedere sull’istanza cautelare e che la novità e la complessità delle questioni sollevate giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

P.T.M.

dichiara il proprio difetto di competenza essendo competente a conoscere la presente controversia la sezione specializzata istituita ai sensi del d. lgs. 168/03 presso il tribunale di Milano;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, li 3-10-2008.


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