Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13162 - pubb. 30/07/2015

Sequestro conservativo e valutazione del periculum in mora con riguardo ad obbligazione solidale

Tribunale Roma, 11 Giugno 2015. Est. Romano.


Sequestro conservativo - Periculum in mora - Obbligazione solidale - Valutazione complessiva del pericolo con riguardo a tutti i debitori in solido - Concessione del sequestro conservativo in favore del creditore di obbligazione solidale nei confronti di alcuni soltanto dei debitori convenuti, gli unici in ordine ai quali sia stata provata la sussistenza del requisito del periculum in mora - Esclusione



Poiché l’obbligazione solidale dà luogo ad un’unica situazione giuridica passiva facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio), ai fini della concessione del sequestro conservativo deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido. Pertanto, poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - ed è evidente che egli rivolgerà la sua azione contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei debitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l’intero credito. Ne consegue che non può concedersi il sequestro conservativo in corso di causa in favore del creditore di obbligazione solidale nei confronti di alcuni soltanto dei debitori convenuti, gli unici in ordine ai quali sia stata provata la sussistenza del requisito del periculum in mora (cfr., in senso conforme, Trib. S.M. Capua a Vetere, 20 gennaio 2014; Trib. Milano 22 ottobre 1997; Trib. Bari 13 marzo 1996; Trib. Cuneo 18 marzo 1954). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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