Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12897 - pubb. 25/06/2015

CTU preventiva (696-bis): la contestazione sull’AN non genera inammissibilità

Tribunale Milano, 17 Febbraio 2015. Est. Gattari.


Consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite – Art. 696-bis c.p.c. – Contestazione dell’An – Inammissibilità – Esclusione

Consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite – Art. 696-bis c.p.c. – Obbligo della preventiva mediazione obbligatoria – Esclusione



Lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite previsto dall’art. 696 bis c.p.c. non presenta fra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur: il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa siffatto preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi qualora fosse sufficiente a paralizzarne l’espletamento la semplice contestazione sull’an debeatur da parte del convenuto. Ne consegue che nessun rilievo ai fini dell’ammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. assume il fatto che il convenuto dichiari espressamente che non intende addivenire ad una conciliazione della controversia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Anche ove venga richiesta in previsione di una delle controversie soggette alla cd mediazione obbligatoria ex D.Lvo 28/2010, l’istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione stragiudiziale, che va eventualmente attivato prima dell’introduzione del successivo giudizio di merito; diversi sono i presupposti e le finalità della mediazione ex D.Lvo 28/2010 rispetto al procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. che si svolge davanti al giudice ed è finalizzato alla formazione (attraverso la consulenza tecnica) di un mezzo di prova utile all’accertamento e alla determinazione di un preteso diritto di credito - derivante dall’inadempimento (o dall’inesatto adempimento) di obbligazioni contrattuali o da un fatto illecito allegato – e ciascuna parte può poi eventualmente utilizzare nel successivo giudizio di merito (rispetto al quale il procedimento di istruzione preventiva risulta quindi strumentale) qualora il procedimento di istruzione preventiva non si concluda con la conciliazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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