Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1269 - pubb. 28/06/2008

Sequestro di quote, donazione indiretta e collazione

Tribunale Mantova, 14 Marzo 2008. Est. Bernardi.


Sequestro giudiziario di quote di società – Donazione indiretta – Collazione – Controversia sulla proprietà o il possesso esclusione.

Sequestro giudiziario – Cose determinate soltanto nella quantità e nel genere – Esclusione.



Non può concedersi il sequestro giudiziario di quote di società di cui si assuma che l’intestazione a favore di uno dei coeredi sia avvenuta in virtù di una donazione indiretta atteso che tali beni sono soggetti a collazione per imputazione la quale costituisce una fictio iuris per effetto della quale il coerede ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri, tenuto conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo essi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi sicché non può sussistere una controversia sulla proprietà o il possesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Essendo assoggettabili a sequestro giudiziario soltanto i beni suscettibili di proprietà o di possesso - o, quanto meno, di detenzione - in senso tecnico, oggetto di esso possono essere soltanto cose specifiche materiali e individuate e non anche quelle determinate soltanto nella quantità e nel genere sicché è inammissibile il sequestro giudiziario di somme liquide giacenti presso un conto corrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Sequestro di azioni e pignoramento di quote


Il Giudice Designato,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 19-2-2008 così provvede:

letto il ricorso promosso ai sensi degli ex artt. 670 e 671 c.p.c. da B. N.;

esaminate le difese delle parti;

rilevato che l’istante ha chiesto in particolare che venga disposto il sequestro giudiziario dei seguenti cespiti in quanto facenti parte dell’asse ereditario relitto dal genitore F. N.:

a) 100% delle quote di I. V. s.s.;

b) 100% delle quote di Azienda Agricola P. D. s.n.c.;

c) 100% delle quote di azienda Agricola R. s.r.l.;

d) 100% delle quote di S. S. B. s.c.a r.l.;

e) tutte le quote della società  P. V. s.s. intestate a P. S., G. S. ed a M. G. N.;

f) i beni immobili descritti al punto 2 lettere da A) a L) del ricorso;

g) le disponibilità liquide esistenti presso i conti correnti ed i titoli presenti nei depositi bancari analiticamente indicati in ricorso;

rilevato che B. N., in via subordinata, ha chiesto che le venga concesso il  sequestro conservativo a tutela dei propri diritti di credito nei confronti di M. G. N. (sorella), P. S. (marito della stessa) e di L. S. (madre);

osservato che i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso eccependo in relazione ad alcuni beni oggetto dell’istanza l’incompetenza per territorio o per materia del giudice adito nonché l’insussistenza (anche in ordine al fumus) dei presupposti richiesti per la concessione della misura;

rilevato che l’istante ha manifestato l’intento di promuovere il giudizio di divisione ereditaria in relazione a tutti i cespiti sopra elencati unitamente alle singole azioni sotto riportate;

considerato che N. B., più in particolare, ha dichiarato, quanto alla società I. V. s.s., di voler proporre nel merito i) l’azione di accertamento della simulazione del contratto d’affitto di fondo rustico intercorso fra tale società ed il S., ii) l’accertamento della intestazione fiduciaria delle quote sociali in capo ai familiari di F. N. ovvero delle donazioni indirette delle stesse e iii), in via alternativa o subordinata, quella per il pagamento dei canoni d’affitto non corrisposti dall’affittuario;

ritenuto che non ricorrono i presupposti per concedere la misura di cui all’art. 670 c.p.c. atteso che, quanto alle quote già appartenute in vita a N. F. non vi è contestazione sulla proprietà o sul possesso di esse, mentre in ordine alla partecipazione quotaria di N. M. G. va rilevato da un lato che non sussistono sufficienti indizi per ritenere che l’intestazione sia avvenuta in esecuzione di un negozio fiduciario e, dall’altro, che anche ipotizzando che ciò sia invece accaduto in virtù di una donazione indiretta, va rammentato che è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, la quota di società, in quanto essa - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria (cfr. Cass. 15-1-2003 n. 502) dovendosi in proposito rammentare che  la collazione per imputazione costituisce una "fictio iuris" per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo essi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi (cfr. Cass. 27-2-1998 n. 2163) sicché in relazione a tale profilo non può sussistere una controversia sulla proprietà o il possesso;

ritenuto che non può concedersi il sequestro giudiziario a cautela della proponenda domanda di merito diretta all’accertamento della natura simulata del contratto d’affitto agrario atteso che fra tale domanda e quella volta ad ottenere la divisione del compendio ereditario non sussiste connessione né per il titolo né per l’oggetto (cfr. art. 33 c.p.c.) ed essendo rivolta contro un soggetto (il dr. S.) che non è uno dei coeredi, sicché, non sussistendo le condizioni di legge per l’operatività del simultaneus processus, competente a provvedere in ordine alla misura cautelare invocata, come peraltro eccepito dalle difese dei resistenti, è la sezione specializzata agraria;

ritenuto che identiche considerazioni valgono per la domanda (subordinata) volta ad ottenere il pagamento dei canoni, dovendosi inoltre evidenziare che, in relazione ad essa, difetta anche il necessario nesso di strumentalità con l’invocata cautela;

osservato inoltre che la recente nomina di un liquidatore giudiziario da parte del Tribunale fa ritenere insussistente l’ulteriore requisito consistente nell’esigenza di provvedere alla gestione temporanea, assicurando quel provvedimento il risultato perseguito dalla ricorrente;

ritenuto che le medesime conclusioni (fatta eccezione per l’ultima sopra svolta) valgono per la società P. D. s.n.c. stante la sostanziale identità della situazione in fatto ed in diritto prospettata dalla ricorrente;

considerato quanto alla società R. s.r.l. che la ricorrente ha affermato di voler esercitare, nel merito, i) l’azione di accertamento della simulazione del contratto d’affitto di fondo rustico intercorso fra tale società e N. M. G., ii) l’accertamento delle intestazioni fiduciarie delle quote sociali in capo ai familiari di F. N. ovvero delle donazioni indirette delle stesse e iii), in via alternativa o subordinata, il pagamento dei canoni d’affitto non corrisposti dall’affittuaria;

ritenuto, in relazione alle domande sub i) e iii) che, pur sussistendo il rapporto di connessione con la domanda di divisione ereditaria, non essendo amministratrice dell’ente (di recente è stata infatti nominata a tale carica S. L.) difetta della legittimazione ad agire, potendo essa unicamente esperire i rimedi endosocietari;

ritenuto, quanto ai profili sub ii), che va integralmente richiamato quanto supra esposto in relazione alla posizione della società I. V. s.s.;

considerato quanto alla società B. s.c. a r.l. che la ricorrente ha affermato di voler esercitare, nel merito, i) l’azione di accertamento della simulazione del contratto d’affitto di fondo rustico intercorso fra tale società e N. M. G. nonché ii), in via alternativa o subordinata, il pagamento dei canoni d’affitto non corrisposti dall’affittuaria;

ritenuto in proposito che, non sussistendo connessione né per il titolo né per l’oggetto con la domanda di divisione, non ricorre la fattispecie di cui all’art. 33 c.p.c. sicché la competenza a provvedere spetta alla sezione specializzata agraria mentre, con riguardo alla domanda subordinata, difetta pure il requisito della strumentalità;

osservato, quanto alla Società Agricola P. V. s.s., che, secondo la ricorrente, l’intestazione in capo alla società della metà del fondo acquisito con il contratto stipulato il 14-6-2005 tramite rogito n. 61288 rep. notaio F. rappresenterebbe una intestazione fiduciaria a favore della società ovvero una donazione indiretta in favore dei signori P. e G. S. e M. G. N. con conseguente obbligo di collazione da parte di quest’ultima atteso che l’operazione sarebbe stata possibile unicamente mediante la messa a disposizione del denaro necessario da parte di F. N. e che, comunque, se così non fosse i coeredi avrebbero diritto di ottenere in restituzione gli importi versati dal de cuius; 

ritenuto che, alla luce delle produzioni documentali effettuate, può convenirsi che l’acquisto del cespite sopra menzionato sia stato reso possibile anche con l’erogazione di denaro di F. N. di cui gli eredi hanno titolo per chiedere la restituzione e che, peraltro, in tema di successioni "mortis causa" la collazione del denaro si attua naturalmente per imputazione (cfr. art. 751 c.c.), sul presupposto necessario che si sia in precedenza proceduto ad un'operazione di divisione dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione, appunto, attraverso un minor prelievo rispetto a quanto altrimenti spetterebbe "pro quota" al donatario sull'intero asse (cfr. Cass. 8-9-2004 n. 18054) laddove, allo stato, la divisione dell’asse non è avvenuta e non v’è alcuna certezza in ordine alla entità del denaro (bene peraltro che non può essere assoggettato a sequestro giudiziario come più sotto verrà specificato) presente nel patrimonio ereditario sicché non è certo se l’imputazione possa farsi mediante un minore prelievo ovvero nelle forme di cui all’art. 751 II co. c.c. derivandone quindi che la misura cautelare non può essere concessa;

considerato, quanto all’immobile descritto al punto 2-A) del ricorso acquistato con atto n. 42195 rep. notaio dr. N., che la ricorrente assume come lo stesso sia stato concesso in affitto a N. M. G. in virtù di contratto di cui si assume la simulazione, in relazione alla quale fattispecie non viene tuttavia dedotta alcuna prova sicché la domanda cautelare non può trovare ingresso;

considerato, quanto all’immobile descritto al punto 2-B) del ricorso acquistato con atto n. 41789 rep. notaio dr. A. F., che la ricorrente assume come lo stesso sia parzialmente occupato da M. G. N. per il quale la stessa non avrebbe però mai corrisposto alcun canone in tal modo concretandosi a favore della coerede una donazione indiretta soggetta a collazione;

ritenuto che, in tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal "de cuius" a uno degli eredi, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato  stesso sicchè, a tal fine, non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell'ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'animus donandi, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario (cfr. Cass. 23-11-2006 n. 24866), derivando da ciò che l’infondatezza nel merito della proponenda domanda comporta che il rimedio cautelare invocato non può essere concesso;

considerato, quanto all’immobile descritto al punto 2-C) del ricorso acquistato con atto n. 46089 rep. notaio dr. A. F. da M. G. N., che l’istante   prospetta che il negozio costituisca una donazione indiretta fatta da F. N. in favore della figlia come tale soggetto a collazione che la collazione per imputazione costituisce una "fictio iuris" per effetto della quale il coerede, che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore (attuale) di quanto precedentemente donatogli, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo essi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi (cfr. Cass. 27-2-1998 n. 2163; Cass. 13-7-1983 n. 4777; Cass. 9-3-1979 n. 1481), laddove, nel caso di specie, la donataria non ha dichiarato che intende conferire i beni in natura piuttosto che per imputazione come la legge discrezionalmente le consente sicché non sussiste il nesso di strumentalità fra l’invocata misura e la domanda che, nel merito, l’istante intende proporre;

considerato quanto all’immobile descritto al punto 2-D) del ricorso acquistato da S. L. con scrittura privata del 17-27/7/1990 n. 46466 rep. notaio dr. A., che l’istante deduce che la dichiarazione resa contestualmente da N. F. secondo cui il cespite sarebbe stato escluso dalla comunione legale in quanto destinato all’esercizio della professione del coniuge ex art. 179 lett. d) c.c. sarebbe simulata essendosi la madre soltanto occupata della casa e della famiglia sicché esso ricadrebbe nella comunione legale in ragione della metà ovvero obbligherebbe costei a conferirlo in sede di collazione concretando una intestazione fiduciaria od una donazione indiretta, terreno agricolo che peraltro sarebbe nella disponibilità di N. M. G. in virtù di contratto d’affitto stipulato con la madre e di cui parimenti si assume la simulazione; 

ritenuto in proposito che non sussistono sufficienti indizi circa la non veridicità della dichiarazione negoziale resa dal coniuge defunto tenuto conto delle contestazioni sollevate al riguardo dalla resistente, del fatto che coltivatore diretto è anche colui il quale, pur non continuamente presente sul fondo partecipi, attraverso un'attività di direzione e di coordinamento, alla conduzione del medesimo (cfr. Cass. 12-12-1986 n. 7411; Cass. 11-4-1980 n. 2320) ed inoltre che nella famiglia coltivatrice il lavoro della donna è equiparato a quello dell’uomo mentre, in ordine alla prospettata donazione indiretta con conseguente obbligo di collazione, vanno richiamate le considerazioni sopra esplicitate al punto 2-C);

considerato, quanto all’immobile descritto al punto 2-E) del ricorso acquistato da S. L. con scrittura privata del 21-1-1973 per atto n. 29511 rep. notaio dott. L., che l’istante deduce come la propria madre non avesse mai avuto le disponibilità finanziarie che le consentissero di procedere all’acquisto concretandosi così in favore della coerede una donazione indiretta soggetta a collazione;

ritenuto in proposito che l’affermazione dell’istante appare apodittica e non provata anche in considerazione del fatto che la genitrice si trovava in regime di comunione legale con il defunto e che, comunque, valgono medesimi i rilievi di cui al precedente punto 2-C);

considerato, quanto agli immobili descritti al punto 2-F) del ricorso di proprietà di F. N. in virtù dell’acquisto effettuato il 5-9-1968 con atto n. 19595 rep. notaio dott. L., che secondo l’istante (e siffatta deduzione non viene in alcun modo ex adverso contrastata) essi non formano oggetto di comunione legale mancando la dichiarazione di cui all’art. 228 II co. legge n. 151/75;

ritenuto che in ordine a tali immobili non viene né provato né dedotto che alcuni degli eredi abbiano il godimento esclusivo di tali beni sicché non ricorrono ragioni che ne consiglino la gestione o la custodia temporanea;

considerato, quanto agli immobili descritti al punto 2-G) del ricorso acquistati da S. L. con atti rogati dal notaio dott. L., che valgono le medesime considerazioni sopra svolte in relazione al punto 2-E);

considerato, quanto agli immobili descritti al punto 2-H) del ricorso di proprietà esclusiva di F. N. che quello di cui al n. 52851 rep. notaio dr. F.  non ricade nella comunione legale per esplicito riconoscimento della moglie mentre quello di cui risulta intestatario per 11/56 era di provenienza ereditaria, che valgono le medesime conclusioni sopra enunciate in relazione al punto 2-F);

considerato, quanto all’immobile descritto al punto 2-I) del ricorso di proprietà di F. N. rientrante nella comunione legale e quindi incluso solo per il 50%  nell’asse ereditario, che in difetto di ogni descrizione non può concedersi il sequestro e comunque date le modeste dimensioni non è ravvisabile la necessità di provvedere alla custodia o ad una gestione temporanea ed infine che vale quanto sopra esposto al punto 2-F);

ritenuto che sono assoggettabili a sequestro giudiziario soltanto i beni suscettibili di proprietà o di possesso (-o, quanto meno, di detenzione-) in senso tecnico sicché oggetto di esso possono essere soltanto cose specifiche materiali e individuate e non anche quelle determinate soltanto nella quantità e nel genere, derivandone l’inammissibilità del sequestro giudiziario di un credito, verso terzi, avente ad oggetto la prestazione da parte di costui di una certa quantità di denaro non potendosi profilare rispetto ai diritti di mero credito una controversia sulla proprietà o sul possesso (cfr. Cass. 23-11-1991 n. 12595; Cass. 14-12-1978 n. 5965; Cass. 06-08-1965 n. 1879) sicché non può concedersi la misura di cui all’art. 670 c.p.c. con riguardo alle somme liquide giacenti presso i conti correnti menzionati nell’istanza;

ritenuto, quanto ai titoli esistenti presso i depositi bancari elencati in ricorso, che  non

sussiste l’opportunità di provvedere alla loro custodia o gestione temporanea in  difetto di specifiche esigenze in ordine alla loro amministrazione nonché di comportamenti degli altri eredi volti alla loro appropriazione o gestione in via esclusiva e tenuto altresì conto della generalizzata prassi degli istituti di credito (peraltro a conoscenza del decesso di N. F. quantomeno per effetto delle richieste di copia della documentazione da parte della ricorrente) di consentire la  disposizione dei valori caduti in successione solo a seguito di richiesta formulata da  tutti i coeredi;

ritenuto che l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del periculum in mora e cioè del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato sia del fumus boni juris e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione, con l'ulteriore conseguenza che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare o della sua convalida (cfr. Cass. 26-6-1998 n. 6336);

considerato, a tale riguardo, che il periculum in mora (che deve corrispondere ad una situazione di pericolo reale: cfr. Cass. 15-9-1970 n. 1448) può essere desunto anche alternativamente sia da elementi obiettivi attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto proporzionale con l’ammontare del credito sia da elementi soggettivi riguardanti il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore che rendano verosimile l’eventualità del depauperamento del suo patrimonio ed esprimano l’intenzione di sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi (in tal senso vedasi Cass. 26-2-1998 n. 2139; Cass. 17-6-1998 n. 6042);

osservato, quanto al primo dei profili enunciati, che il valore delle proprietà immobiliari dei resistenti sia tale da garantire ampiamente l’eventuale positivo esercizio delle azioni finalizzate alla divisione del patrimonio ereditario e che peraltro, allo stato, non risulta determinabile con certezza l’eventuale credito spettante alla ricorrente;

osservato inoltre, quanto al secondo aspetto, che non sono stati forniti sufficienti indizi in ordine alla commissione, da parte dei resistenti, di comportamenti volti a sottrarre o diminuire le garanzie del credito dovendosi anzi notare come essi, durante il periodo seguito alla morte di N. F., abbiano perseguito l’obiettivo di addivenire ad una bonaria conciliazione della complessa vertenza dovendosi altresì rammentare, quanto a prelievi di denaro operati dalla S. in epoca antecedente la morte del de cuius, che essa si trovava con costui in regime di comunione legale;

ritenuto conclusivamente che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare;

considerato che la complessità della controversia e la qualità delle parti giustificano l’integrale compensazione fra le stesse delle spese di lite;

p.t.m.

respinge il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Mantova, li 26-2-2008.


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