Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12078 - pubb. 16/02/2015

Dal deposito del decreto ingiuntivo si applicano gli interessi legali 'maggiorati'

Tribunale Milano, 13 Febbraio 2015. Est. Buffone.


Interessi legali – Interessi legali “maggiorati” ex art. 1284 comma VI c.c. (L. 132/2014) – Decorrenza dalla “domanda giudiziale” – Ricorso per decreto ingiuntivo – Qualificabilità in termini di “domanda giudiziale” ai fini degli effetti di cui all’art. 1284 comma IV c.c. – Sussiste



Il ricorso per ingiunzione (art. 633 c.p.c.) va qualificato come domanda giudiziale. Ne consegue che, anche alla richiesta intesa ad ottenere una ingiunzione di pagamento può essere applicato l’art. 1284, comma IV c.c. (interesse cd. maggiorato): pertanto, se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, dal momento in cui è depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (artt. 4,5, d.lgs. 231/2002). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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