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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12039 - pubb. 11/02/2015.

Leasing strumentale, opposizione a decreto ingiuntivo e interessi usurari


Tribunale di Bergamo, 22 Gennaio 2015. Est. Laura Brambilla.

Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Contestazione di interessi usurari e indeterminati – Produzione di perizia econometrica – Controcredito invocato dalla parte opponente – Mancata indicazione, da parte dell’opposta, delle somme pretese – Impossibilità di verificare superamento del tasso soglia in assenza di CTU – Rischio di decozione per l’impresa debitrice – Gravi motivi per sospensione – Sussistono


Nell’opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, costituiscono gravi motivi ai sensi dell’art. 649 c.p.c. le contestazioni attinenti alla violazione della normativa in materia di usura in un contratto di leasing strumentale, con indeterminatezza degli interessi (L. n. 108 del 1996, nonché degli artt. 1283 e 1284 c.c.), qualora finalizzate ad evidenziare l’erroneità dell’importo del debito complessivo e comprovare anzi la sussistenza di un controcredito da parte dell’impresa locataria.

La parte opposta, anche in tale fase, è tenuta a indicare specificamente l’entità delle somme pretese, al fine di consentire la verifica del lamentato superamento del tasso soglia.

Il periculum in mora è rappresentato dal concreto rischio di decozione della parte opponente in caso di mancata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, quando quest’ultimo abbia ad oggetto la restituzione di mezzi costituenti il complesso produttivo aziendale, che risulterebbe irrimediabilmente depauperato. (Antonino La Lumia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonino La Lumia


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