Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1124 - pubb. 17/02/2008

Contributo unificato per spese di giustizia e giurisdizione

Tribunale Mantova, 29 Gennaio 2008. Est. Bernardi.


Contributo unificato per spese di giustizia – Contestazione – Giurisdizione delle commissioni tributarie – Sussistenza.



Il contributo unificato per spese di giustizia ha natura di tributo erariale e, stante la previsione di cui all’art. 2 del d. lgs. 546/92 come modificato dalla legge n. 448/01, le controversie che lo riguardano rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 5 c.p.c.


omissis

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata in data 4-5-2007 la società H. s.r.l. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 064 2007 00006422 87 di complessivi € 351,26 emessa da Riscossione Uno s.p.a. di Mantova, citando in giudizio l’ente creditore e cioè il Tribunale di Verona-ufficio campione civile in relazione al contributo unificato-spese atti giudiziari/interessi richiesto con riguardo ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo cancellato ex artt. 181 e 309 c.p.c.: l’istante sosteneva l’insussistenza del credito azionato e chiedeva che venisse dichiarata la nullità o l’inefficacia della predetta cartella di pagamento.

Per il Ministero della Giustizia-Tribunale di Verona, ufficio campione civile si costituiva l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, in subordine, l’incompetenza per valore e territorio nonché, in via ulteriormente gradata, l’inammissibilità dell’opposizione ex artt. 54-57 d.p.r. 602/73 e comunque l’infondatezza nel merito dell’opposizione rilevando che, essendo stata proposta dall’attuale istante, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 1813/06 R.G., una domanda riconvenzionale valutata dal cancelliere di valore indeterminabile, correttamente era stata richiesta (rispetto al contributo previsto dallo scaglione di riferimento per l’opposizione a decreto ingiuntivo pari ad € 35,00) l’integrazione del contributo unificato pari ad € 340,00, importo che non era stato corrisposto neppure dopo l’invio della comunicazione di cui all’art. 248 d.p.r. 115/02.

Senza espletamento di attività istruttoria, la causa veniva discussa all’udienza del 29-1-2008 sulle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.

L’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione di questo giudice è fondata.

In primo luogo va rilevato che la natura di tributo erariale del  contributo unificato per spese di giustizia si desume a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti giurisdizionali, quali l'imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario (v. art. 9 legge n. 488/99); b) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari (vedasi rubrica dell’art. 9 l. 488/99); c) dal fatto che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata sicché il contributo possiede le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario  con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (in tali termini vedasi Corte Cost. 11-2-2005 n. 73; v. anche Comm. Trib. Prov.  Foggia 15-4-2003 n. 100).

Va poi rilevato che, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 546/92 come modificato dalla legge n. 448/01, rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi gli interessi e ogni altro accessorio conseguendone che l’opposizione avverso la cartella di pagamento doveva essere proposta avanti alla Commissione Tributaria di Mantova.

L’erronea indicazione nella cartella esattoriale del giudice avanti a cui proporre opposizione (il tribunale ordinario) giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Mantova;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.


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