Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10878 - pubb. 16/07/2014

Prove atipiche, efficacia e scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale

Tribunale Reggio Emilia, 02 Luglio 2014. Est. Morlini.


Prove atipiche – Configurabilità – Casistica – Scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale – Atti dell’istruttoria penale o amministrativa – Verbali di prove espletati in altri giudizi – Sentenze rese in altri giudizi civili o penali – Perizie stragiudiziali – Chiarimenti resi al CTU, informazioni da lui assunte e risposte eccedenti il mandato – CTU rese in altri giudizi



L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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