Internet & Technology Law Review


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10137 - pubb. 05/03/2014

Procedimento di descrizione e apprezzamento del fumus. Giurisdizione del giudice italiano quale giudice del forum commissi delicti anche per i paesi non firmatari della convenzione di Bruxelles

Tribunale Milano, 31 Luglio 2013. Est. Silvia Giani.


Diritto d'autore - Procedimento cautelare di descrizione - Finalità - Apprezzamento del fumus in via diretta in relazione al diritto alla prova.

Giurisdizione competenza - Giurisdizione del giudice italiano quale giudice del forum commissi delicti - Criterio operante anche per i palesi non firmatari della convenzione di Bruxelles e quindi anche per gli Stati Uniti d'America.

Giurisdizione competenza - Giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto può avvenire - Applicazione dell'articolo 5, numero 3, regolamento CEE n. 44 del 2001 - Luogo in cui è avvenuta la lesione del diritto.



In tema di diritto d'autore, il procedimento cautelare di descrizione è volto ad assicurare la prova necessaria o utile nel futuro giudizio di merito per cui, tenuto conto dello scopo perseguito, il fumus va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca la tutela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del forum commissi delicti in forza dei criteri stabiliti dal Regolamento n 44/2001, che operano anche per i paesi non firmatari della convenzione di Bruxelles, concernente la competenza giurisdizionale, e quindi per gli Stati Uniti d’America, in quanto  criteri che sono stati recepiti dalla legge n 218/1995 per l’individuazione del diritto applicabile, destinati ad operare oltre  la sfera dell'efficacia personale della Convenzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’art. 5 primo comma n 3 reg (CE) n 44/2001, richiamato dalla L. n 218/1995 individua, in tema d’illeciti civili, il criterio del giudice del luogo in cui “l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. In conformità a quanto affermato ripetutamente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’art. 5, n. 3, regolamento Ce n. 44 del 2001, va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale