Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10108 - pubb. 26/02/2014
Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.: funzione conciliativa anche solo eventuale e raccolta del materiale probatorio riservata al giudice
Tribunale Bologna, 05 Settembre 2013. Est. Elisabetta Candidi Tommasi.
Accertamento tecnico preventivo a scopo di conciliazione ex articolo 696 bis c.p.c. - Impossibilità di una soluzione conciliativa della controversia - Irrilevanza.
Accertamento tecnico preventivo a scopo di conciliazione ex articolo 696 bis c.p.c. - Accertamento del credito da responsabilità contrattuale o aquiliana demandato al c.t.u. - Attività del c.t.u. espletata unicamente con l'ausilio delle sue speciali cognizioni tecniche - Acquisizione del materiale probatorio - Esclusione - Contraddittorio e diritto di difesa - Necessità.
Non vale ad escludere l'ammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo a scopo conciliativo di cui all'articolo 696 bis c.p.c. la circostanza che non sussista possibilità alcuna di una soluzione conciliativa della controversia; dalla lettura dell'ultimo periodo del primo comma della citata norma emerge, infatti, che tale funzione deve qualificarsi come eventuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'accertamento del credito di cui al comma 1 dell'articolo 696 bis c.p.c. può essere demandato il c.t.u. - qualora la sottostante responsabilità contrattuale o aquiliana sia contestata della controparte- soltanto nell'ipotesi in cui possa effettuarsi unicamente con l'ausilio delle sue speciali cognizioni tecniche; una diversa e più estensiva interpretazione comporterebbe l'attribuzione al c.t.u. del compito di acquisizione del materiale probatorio riservato, invece, esclusivamente al giudice di merito nell'effettivo contraddittorio delle parti e nel pieno rispetto del diritto di difesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Simone Trerè
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