Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23698 - pubb. 11/01/2020

La situazione abitativa che consente la sospensione ex art. 54-ter D.L. n. 18/2020 deve essere venuta ad esistenza in data anteriore al pignoramento ed essere perdurata successivamente

Tribunale Napoli Nord, 25 Maggio 2020. Est. Auletta.


Processo esecutivo - Sospensione ex art. 54-ter d.l. n. 18/2020 - Situazione abitativa presa in considerazione



In materia di sospensione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 54-ter d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, la situazione abitativa presa in considerazione dalla disposizione deve esser venuta ad esistenza in data anteriore al pignoramento; depongono in questo senso: a) il tenore letterale della disposizione; b) la circostanza che è con il pignoramento che sorge il vincolo di devoluzione effettiva del patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, essendo, quindi, inopponibili le situazioni cristallizzatesi dopo tale momento; c) l’interpretazione fornita riguardo all’art. 560 c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 135/2018, conv. in l. n. 12/2019. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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