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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9783 - pubb. 05/12/2013.

Fideiussione alla fideiussione e azione di regresso o surrogatoria nei confronti del debitore originario


Tribunale di Piacenza, 19 Novembre 2013. Est. Gabriella Schiaffino.

Citazione del terzo ad opera di parte opposta - Provvedimento preso in udienza - Autorizzazione del giudice - Natura discrezionale.

Fideiussione alla fideiussione (ovvero fideiussione di regresso) - Contratto atipico meritevole di tutela - Differenza rispetto alla fideiussione del fideiussore.

Carenza di giurisdizione italiana nei confronti della società opponente con sede in Svizzera - Inapplicabilità - Convenzione di Lugano per azioni di regresso o in via surrogatoria.


L’opposto che intenda chiamare in giudizio un terzo deve formulare tale richiesta al più tardi all’udienza ex art 183 c.p.c. e il Giudice nel contraddittorio tra le parti provvede con valutazione discrezionale in presenza di ragioni di connessione. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

E’ ammissibile nell’ordinamento la fideiussione alla fideiussione configurabile qualora il fideiussore si obblighi verso colui che è già fideiussore per garantirgli, una volta che abbia pagato, la fruttuosità dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale, rimanendo terzo rispetto alla prima fideiussione. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

L’esercizio dell’azione di regresso ovvero dell’azione surrogatoria nei confronti del debitore originario non è riconducibile nell’ambito della previsione di cui all’art 5 punto 1 della Convenzione di Lugano ratificata in Italia con Legge 198 del 1992 non vertendosi nell’ambito di “materia contrattuale” e non è riconducibile nell’ambito del successivo punto 3 dello stesso articolo in tema di delitti e di quasi delitti traendo origine da previsione ex lege ne consegue la carenza di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria adita. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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