ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18275 - pubb. 21/10/2017.

Equitalia risponde delle spese processuali anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica dell’atto presupposto


Appello di Roma, 05 Ottobre 2017. Est. Pinto.

Spese processuali – Principio di causalità – Legittimazione passiva – Cartella di pagamento – Notifica atto presupposto


L'esattore deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente dell’art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali.

Segnalazione dell'Avv. Benedetto Longino Lombardi del Foro di Frosinone


Il testo integrale