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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17997 - pubb. 23/09/2017.

Patrocinio a spese dello Stato: istanza dopo la chiusura del processo inammissibile


Tribunale di Firenze, 09 Marzo 2017. Est. Scionti.

Patrocinio a spese dello Stato – Art. 83 comma 3-bis d.P.R. n. 115 del 2002 – Liquidazione del compenso contestualmente alla decisione – Istanza presentata dopo la decisione – Inammissibilità – Sussiste


In virtù dell’articolo 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 208 del 2015, il decreto di liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato deve intervenire non oltre la pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore dal momento che con detto provvedimento (definitivo) il giudice si spoglia della potestas decidendi sì che non può più provvedere alla liquidazione in epoca successiva: il professionista, lungi dal perdere il diritto al compenso, è tuttavia costretto a richiederlo con procedimento sommario di cognizione o con ingiunzione di pagamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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