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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13751 - pubb. 10/04/2015.

Ammissione del fallimento al gratuito patrocinio, iniziativa e liquidazione del compenso all'avvocato


Tribunale di Piacenza, 13 Febbraio 2015. Pres., est. Marina Marchetti.

Fallimento - Ammissione al gratuito patrocinio - Richiesta - Onere del curatore - Scelta dell'avvocato, quantificazione e liquidazione del compenso


In tema di ammissione al gratuito patrocinio della procedura fallimentare, va precisato che l'iniziativa per il conseguimento del beneficio compete esclusivamente al curatore e non al giudice delegato con la precisazione che la stessa deve essere assunta quando il giudizio non sia ancora stato iniziato o definito e che, in caso di ammissione al beneficio, il difensore dovrebbe essere scelto attingendo all'elenco previsto dall'articolo 81 del TU 115/06 e che la liquidazione dell'onorario non può superare i limiti stabiliti dal successivo articolo 82.

Il provvedimento con il quale il giudice delegato liquida gli onorari spettanti all'avvocato che ha difeso il fallimento, deve essere motivato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Andrea Erri


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