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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13026 - pubb. 09/07/2015.

PCT: deposito telematico di istanza analogica notificata in formato cartaceo e mancata certificazione di conformità all’originale


Tribunale di Treviso, 30 Giugno 2015. Est. Barbazza.

Procedimento civile – Processo civile telematico – Deposito telematico di istanza analogica notificata in formato cartaceo e mancata certificazione di conformità all’originale – Necessità – Rigetto istanza concessione esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ.


A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 che introduce nel d.l. 179/2012 gli articoli 16-decies e 16-undecies, il difensore, quando deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche è tenuto ad attestare la conformità della copia al predetto atto. Qualora tale necessaria attestazione manchi, la notifica dell’atto non potrà ritenersi provata. (Alberto Barbazza) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alberto Barbazza, Giudice Tribunale Treviso


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