Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27714 - pubb. 16/07/2022

Mancata o tardiva introduzione del giudizio di merito dopo la sospensione della procedura

Cassazione civile, sez. III, 26 Aprile 2022, n. 12977. Pres. Vivaldi. Est. Saija.


Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Per omessa o tardiva introduzione del giudizio di merito ex art. 624, comma 3, c.p.c. - Provvedimento del giudice dell'esecuzione sulle spese - Oggetto - Spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione - Esclusione - Compensi spettanti agli ausiliari - Necessità - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c.



In caso di mancata o tardiva introduzione del giudizio di merito dopo la sospensione della procedura, con l'ordinanza di estinzione ex art. 624, comma 3, c.p.c. il giudice dell'esecuzione non può provvedere sulle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo processo esecutivo - tra le quali, necessariamente, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice - e non anche quelle dell'opposizione; ne deriva che la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare tale statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c., in forza di quanto previsto dall'art. 624, comma 3, ultimo periodo, c.p.c. (massima ufficiale)


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