Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25112 - pubb. 09/04/2021

Quando la notifica non va a buon fine a causa del mutamento del domicilio eletto 'extra districtum' è possibile la riattivazione del procedimento notificatorio

Cassazione civile, sez. III, 22 Febbraio 2021, n. 4663. Pres. Frasca. Est. Giaime Guizzi.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica a difensore esercente “extra districtum” - Notificazione presso il domicilio eletto - Validità - Riscontro della correttezza dell’indirizzo presso il locale albo professionale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Mancato perfezionamento della notifica in ragione del mutamento del domicilio eletto - Riattivazione del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Condizioni



La notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adìto, è valida se effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, atteso che grava invece sul difensore che ha eletto domicilio l'obbligo di comunicarne alla controparte gli eventuali mutamenti; pertanto, ove la notifica non vada a buon fine in ragione del mutamento del domicilio eletto "extra districtum", è ammissibile la riattivazione del procedimento notificatorio, la quale, avuto riguardo alla scissione dei momenti perfezionativi dell'atto per il notificante e per il destinatario, deve avvenire nell'ambito della medesima procedura originata dalla iniziale richiesta di notificazione e nel rispetto di un termine non superiore alla metà di quello, pari a quaranta giorni, ordinariamente fissato per lo specifico incombente dall'art.641 c.p.c. (massima ufficiale)


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