Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25047 - pubb. 26/03/2021

Vizio da extrapetizione e remissione al giudice d'appello

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Febbraio 2021, n. 4570. Pres. Manna. Est. Cavallaro.


Ius superveniens - Ultra ed extra petita - Pronuncia in primo grado viziata da extrapetizione - Declaratoria di inammissibilità in sede di appello ex art. 348 bis c.p.c. - Cassazione con rinvio ex art. 383, comma 4, c.p.c. - Necessità - Fondamento



Nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado affetta dal vizio di ultrapetizione (per il quale non è prevista la rimessione al primo giudice ma l'obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla nel merito), all'accoglimento del ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la detta sentenza deve seguire, ex art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio al giudice di appello, quale giudice che avrebbe dovuto pronunciare sul merito della prima impugnazione, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio. (massima ufficiale)


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