Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24981 - pubb. 11/03/2021

Responsabilità del giudice per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

Cassazione civile, sez. III, 22 Febbraio 2021, n. 4662. Pres. Travaglino. Est. Guizzi.


Magistratura – Responsabilità civile – Responsabilità per concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – Omessa verifica della idoneità della fideiussione



In caso di comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno, la condotta dolosa di altro soggetto che non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento dannoso, ma potrà, al più, assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili.

In materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. "prossima di rilievo" nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1127 c.c., comma 1.

La concessione della provvisoria esecuzione deve essere sempre preceduta (e non seguita) dalla verifica della corrispondenza dell’offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati dell’art. 648 c.p.c., comma 2. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Fatti

1. La società Impresa A. S.p.a. (d’ora in poi, A.) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3087/18, del 27 dicembre 2018, della Corte di Appello di Ancona, che - respingendo il gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 1159/17, del 20 giugno 2018, del Tribunale di Ancona - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, proposta dall’odierna ricorrente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla fattispecie della responsabilità civile dei magistrati.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver proposto innanzi al Tribunale di Parma, nel 1996, opposizione ad un provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento di Lire 631.431.057. Il giudice dell’opposizione, dopo un iniziale diniego - motivato con la assenza del "fumus boni iuris" - dell’istanza formulata ex art. 648 c.p.c., dal creditore opposto, autorizzò la provvisoria esecuzione del decreto, subordinandola, però, al deposito di una cauzione (circostanza che indicò come idonea a "superare le perplessità sulla prova esternata in precedenza"), della quale indicò, nel medesimo provvedimento, le caratteristiche minime di forma e contenuto.

Prestata da un terzo la cauzione, ed ottenuto dal creditore il rilascio, da parte del Presidente del Tribunale parmense, del decreto con formula esecutiva, l’ingiunta pagò il credito indicato nel provvedimento monitorio, ormai provvisoriamente esecutivo. All’esito del giudizio di opposizione, tuttavia, sebbene il decreto ingiuntivo fosse revocato, l’allora attrice in opposizione (ed odierna ricorrente) non potè recuperare quanto indebitamente pagato, a causa del fallimento sia della società opposta, sia della società che, nella veste di garante, aveva rilasciato la cauzione.

Su tali presupposti, nell’anno 2005, l’A. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Ancona, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per far valere la responsabilità dei due magistrati intervenuti in quella procedura e, dunque, per chiedere il risarcimento del danno subito.

L’adito giudicante, tuttavia, dichiarò inammissibile la domanda, con Decreto del 4 gennaio 2007, sul rilievo che quello di concessione o diniego della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è un "provvedimento privo di autentico contenuto decisorio, non idoneo ad interferire sulla definizione della causa", nella specie conclusa con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto, ciò che avrebbe comportato il venir meno del danno lamentato dall’A..

Proposto reclamo innanzi alla Corte marchigiana, lo stesso veniva dichiarato inammissibile con decreto del 10 settembre 2007, provvedimento, tuttavia, cassato da questa Corte con sentenza n. 24798/13, del 5 novembre 2013. Essa, in particolare, ravvisava "una condotta gravemente colposa del magistrato", ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 3, lett. a), consistita "nell’avere concesso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, con un provvedimento nel quale da un lato si negava l’esistenza del fumus boni iuris, e dall’altro si accoglieva comunque l’istanza di provvisoria esecutorietà, imponendo una cauzione". Tale condotta, pertanto, veniva ritenuta "violativa di un principio processuale fondamentale, stabilito da una pronuncia altrettanto fondamentale del giudice delle leggi: quello secondo cui l’art. 648 c.p.c., in tutti e due i suoi commi, esige per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto il fumus boni iuris" (Corte Cost., ord. 25 maggio 1989, n. 295).

Radicato, pertanto, il giudizio risarcitorio - a seguito della decisione di questa Corte - innanzi al Tribunale anconetano, lo stesso respingeva la domanda dell’A. , con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame dalla stessa esperito. Esito al quale il secondo giudice perveniva sul rilievo che, sebbene la concessione della provvisoria esecuzione fosse da qualificarsi come certamente colposa (alla stregua di quanto affermato da questa Corte, nella già ricordata sentenza n. 24798/13), il comportamento scorretto del creditore ingiungente - consistito nel produrre una fideiussione non valida, sia perché prestata da un soggetto che non aveva natura di primario istituto bancario o assicurativo nazionale, sia perché priva della condizione di efficacia costituita dalla sottoscrizione del beneficiario - avrebbe integrato un contegno addirittura doloso, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del magistrato e l’evento dannoso. D’altra parte, neppure potrebbe affermarsi la responsabilità dei due magistrati coinvolti nella presente vicenda sotto altro profilo, ovvero quello della mancata verifica della conformità della cauzione alle prescrizioni impartite con il provvedimento che subordinava al rilascio della stessa la provvisoria esecuzione, e ciò in assenza di una prescrizione di legge in tal senso.

3. Avverso la pronuncia della Corte marchigiana l’A. ricorre per cassazione, sulla base - come detto - di due motivi.

3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e art. 648 c.p.c..

La ricorrente censura la sentenza impugnata, innanzitutto, nella parte in cui ha escluso l’esistenza del nesso di causalità tra azione, evento e danno, in quanto tale nesso sarebbe stato interrotto dal comportamento della convenuta nel giudizio di opposizione, consistito nella produzione di una cauzione non conforme alle prescrizioni, essendo stato lo stesso "scorretto al punto di integrare il dolo".

In questo modo, tuttavia, sarebbe stato disatteso il principio desumibile dall’art. 41 c.p., secondo cui l’interruzione della serie causale si verifica solo quando il fattore sopravvenuto, pur inserendosi in essa, dia origine ad un’altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea a produrre da sola l’evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione.

Nella specie, infatti, non può affermarsi che - con valutazione "ex ante" - fosse del tutto inverosimile che il creditore prestasse una cauzione non conforme, posto che le prescrizioni impartite servivano ad evitare proprio tale eventualità.

D’altra parte, la ricorrente contesta pure l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui "non vi è norma che individui un obbligo del giudice istruttore di verifica di conformità della cauzione alle prescrizioni contenute nell’ordinanza", visto che dalla giurisprudenza costituzionale si ricaverebbe l’esatto contrario, ovvero che addirittura la concessione della provvisoria esecuzione deve essere sempre preceduta (e non seguita) dalla verifica della "corrispondenza dell’offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati dell’art. 648 c.p.c., comma 2" (Corte Cost., sent. 2 maggio 1984, n. 137).

3.2. Con il secondo motivo - nuovamente proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, comma 3, lett. a), nonché degli artt. 40 e 41 c.p. e art. 648 c.p.c., comma 2.

Esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che pure la condotta del Presidente del Tribunale abbia fornito un contributo causale alla vicenda. Secondo la Corte territoriale, infatti, l’atto con cui egli ha "mandato" al cancelliere l’apposizione della formula esecutiva (atto non espressamente disciplinato dal codice di rito) non implicava un obbligo di controllo sulla prestata cauzione, di cui il cancelliere attesta l’avvenuto deposito, fermo restando che, pure nell’ipotesi in cui il cancelliere sì fosse rivolto al giudice istruttore, non vi erano "dati normativi utili per ritenere, stante i richiamati limiti cognitivi del giudice in tale fase, che vi sarebbe stata una diversa determinazione".

Ribadisce, per contro, la ricorrente come una lettura coordinata dell’art. 478 c.p.c. e art. 648 c.p.c., comma 2 e dell’art. 155 disp. att. c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte costituzionale già richiamata), imponga di ritenere che quando l’efficacia esecutiva del titolo costituito da un decreto provvisoriamente esecutivo sia subordinata ad una cauzione, "non è sufficiente la semplice presentazione di un "foglio purchessia" per ottenere il rilascio della formula esecutiva, ma occorre che prima il giudice abbia delibato sulla cauzione".

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone il rigetto.

Quanto, infatti, al primo motivo, la controricorrente rileva come sia stata sicuramente la prestazione di una garanzia inidonea a causare il danno, giacché se il creditore ingiungente si fosse conformato alle prescrizioni imposte sarebbe stato possibile evitare "con certezza" il danno all’A. .

In relazione al secondo motivo, si sottolinea come la verifica della corrispondenza del terzo che offrì la cauzione alle caratteristiche risultanti dalle prescrizioni imposte dal giudice istruttore non poteva competere al Presidente del Tribunale, potendo tale valutazione compiersi solo all’esito di una più complessa istruttoria.

 

Motivi

5. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati.

5.1. Il primo motivo è fondato.

5.1.1. La sentenza impugnata, infatti, pur muovendo dalla premessa circa l’assenza di "ulteriori spazi di valutazione per discostarsi da quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione" (ovvero, che "la concessione della provvisoria esecuzione" sia "atto da qualificarsi come colposo ai fini del giudizio di responsabilità"), ha, tuttavia, affermato che "la prova del comportamento colposo non è sufficiente a ritenere dimostrato anche il danno patito dalla P. ", danno che ha, invece, ascritto "direttamente" alla presentazione di "una fideiussione priva dei requisiti di validità analiticamente individuati nel provvedimento del giudice istruttore". Tale "condotta processuale gravemente scorretta", al punto "di integrare il dolo", è stata, difatti, ritenuta per tale ragione "idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del giudice (concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto) e l’evento di danno".

5.1.2. Orbene, in questo modo la Corte territoriale ha violato l’art. 41 c.p..

5.1.2.1. Sul punto, occorre prendere le mosse, a titolo di premessa, dall’affermazione - ancora di recente ribadita da questa Corte, tra l’altro con riferimento ad un caso in cui veniva in rilievo un’ipotesi di responsabilità civile per esercizio di funzioni giudiziarie - che "in materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. "prossima di rilievo" nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1127 c.c., comma 1" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2020, n. 7760, non massimata sul punto; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 24 maggio 2017, n. 13096, Rv. 644388-01). Più in generale, del resto, "l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", restando, invece, inteso che "l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01).

La doglianza prospettata con il presente motivo di ricorso consente, dunque, a questa Corte di scrutinare la corretta applicazione della regola causale, visto che "nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3), il vizio denunciabile davanti a questo giudice di legittimità è, com’è noto, individuato sia nella violazione che nella falsa applicazione della norma di diritto". Quest’ultima fattispecie, poi, sottende il c.d. vizio di sussunzione", ipotizzabile "quando il giudice di merito", dopo avere individuato e ricostruito - e ciò "sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all’esito dello svolgimento dell’istruzione cui ha proceduto" - "la "quaestio facti", cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 agosto 2019, n. 21772, Rv. 655084-01).

Pertanto, "la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all’attività di ricostruzione della "quaestio facti" e, dunque, all’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all’attività di qualificazione "in iure" della "quaestio" per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo", sicché "il relativo ragionamento" operato dal giudice di merito, "connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo "da mihi factum dabo tibi ius") è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma del n. 3) dell’art. 360 c.p.c." (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 21772 del 2019, cit.).

Si tratta di affermazione, questa, assurta ormai al rango di vero e proprio "diritto vivente", essendo costante e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - anche al suo più elevato livello nomofilattico - il principio secondo cui "il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa" (così, Cass. Sez. Un., sent. 18 gennaio 2001, n. 5, Rv. 543247-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 16 agosto 2004, n. 15968, Rv. 575757-01; Cass. Sez. Lav., sent. 12 maggio 2006, n. 11037, Rv. 589059-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2007, n. 24756, Rv. 600470-01, oltre a Cass. Sez. 3, sent. n. 21772 del 2019, cit.).

5.1.2.2. Ciò detto, integra violazione dell’art. 41 c.p., l’affermazione secondo cui il carattere "doloso" della condotta dello stesso creditore ingiungente avrebbe interrotto il nesso causale tra il contegno del giudice istruttore - ormai incontestabilmente accertato come colposo dalla Corte territoriale (data l’assenza di impugnazione incidentale, sul punto, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri) - e l’evento dannoso.

In proposito, occorre muovere dalla constatazione che - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - la ricostruzione della "problematica causale", con riferimento alla "causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 c.p.", giacché "il danno rileva solo come evento lesivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 11 gennaio 2008, n. 576, Rv. 600899-01; per l’applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., al nesso di causalità materiale dell’illecito civile si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2009, n. 10741, Rv. 60839101; Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16123, Rv. 613967-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2011, n. 8430, Rv. 616864-01).

Sino a che punto, tuttavia, possa predicarsi siffatta "analogia", è quanto ha formato oggetto di puntualizzazione da parte della giurisprudenza di questa Corte, culminata nel riconoscimento di un criterio di ricostruzione del nesso causale - definito della "preponderanza dell’evidenza" (o anche del "più probabile che non") - differente da quello, "oltre ogni ragionevole dubbio", utilizzato nel sistema della responsabilità penale.

Tale diversità di criteri si pone, peraltro, come un riflesso - in particolar modo, sul piano probatorio - delle differenze, morfologiche e strutturali, dei due sistemi. Invero, come osservato di recente da questa Corte, nel recepire una nota impostazione dottrinaria, il problema della causalità materiale, in sede civile, consiste nella "dimostrazione probatoria della verità di un enunciato", ovvero quello che "descrive un nesso di causalità naturale e specifica" tra la condotta del supposto danneggiante e l’evento lesivo lamentato dal preteso danneggiato, sicché, in ultima analisi, il cuore della questione consiste nell’individuare "i criteri secondo i quali il giudice, in presenza di elementi di prova che riguardano l’enunciato relativo all’esistenza di un nesso causale, stabilisce se tale enunciato ha o non ha ricevuto una adeguata conferma probatoria" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13872, non massimata). Del resto, in senso sostanzialmente analogo, questa Corte ha da tempo osservato che la verifica della sussistenza del nesso causale non è più "soltanto questione di ricostruzione dei fatti nel loro svolgersi fenomenologico, ma sempre ed anche vicenda "giuridica", cioè questione anche di diritto, e, più precisamente, vero e proprio ragionamento probatorio sui fatti, allegati e non, dimostrati e non" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2011, n. 15991, Rv. 618882-01; in senso analogo già Cass. Sez. 3, sent. 16 ottobre 2007, n. 21619, Rv. 599816-01).

Tuttavia, se discutere della causalità materiale significa interrogarsi su di una regola probatoria, è proprio su questo piano - come si notava in premessa - che vanno apprezzate le differenti soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, penale e civile, al problema della verifica del nesso causale.

Difatti, nella "ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti" (così, in particolare, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit.; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano Cass. Sez. 3, ord. 27 settembre 2018, n. 23197, Rv. 650602- 01, in motivazione, nonché Cass. Sez. Lav., sent. 3 gennaio 2017, n. 47, Rv. 642263-01).

Del resto, come osservato da questa Corte già prima del citato arresto delle Sezioni Unite civili, sempre al fine di chiarire la diversità - in sede civile e penale - delle regole probatorie in materia di causalità, queste ultime riflettono la differente morfologia e funzione dei due sistemi.

Invero, quanto al profilo morfologico, deve considerarsi "come il baricentro della disciplina penale con riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto verso l’autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, viceversa, l’illecito civile (quantomeno a far data dagli anni ‘60) intorno alla figura del danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 21619 del 2007, cit.).

Quanto, invece, al profilo funzionale, viene in rilievo, in primo luogo, la constatazione - valida, invero, per il solo caso in ricorra un’ipotesi di responsabilità per omissione - secondo cui una "valutazione del nesso di causa, fondata esclusivamente sul semplice accertamento di un aumento (o di una speculare, mancata diminuzione) del rischio in conseguenza della condotta omessa, è criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale"; e ciò perché essa "realmente trasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo improprio da vicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta), mentre la stessa preoccupazione non pare esportabile in sede civile, dove l’accento è posto, ormai, sul concetto di "danno ingiusto"" (cfr. ancora una volta, e nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 21619 del 2007, cit.). A tali considerazioni deve aggiungersi anche quanto osservato in dottrina: ovvero, che i sistemi dell’illecito penale e del torto civile si caratterizzano, rispettivamente, "per la personalità quanto alla pena, come ora ci sollecita a rilevare l’art. 27 Cost., comma 1 e per la patrimonialità quanto al risarcimento", giacché se "quest’ultimo è essenzialmente riparazione, la pena è il negativo che si contrappone al negativo dell’illecito in sé" (sul punto si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 13872 del 2020, cit.).

Orbene, anche nel contesto di un sistema - qual è quello della responsabilità civile - che risulta "retto", quanto al riscontro della sussistenza del nesso causale, dal principio del "più probabile che non", resta inteso che "il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall’art. 2043 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale tra un’azione o un’omissione ed un evento deve applicare il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 del c.p.", sicché, "quando l’evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un’efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l’evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato", fermo restando che, nell’ipotesi, invece, in cui "la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l’evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l’evento" (Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2003, n. 15789, Rv. 567578-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8096, Rv. 588863-01; sì veda pure Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2013, n. 23915, Rv. 629115-01, secondo cui la causa sopravvenuta deve essere in grado di "neutralizzare" quella precedente, ponendosi come "di per sé idonea a determinare l’evento stesso").

5.1.2.3. Tanto premesso, nella specie, integra vizio di sussunzione la decisione della Corte di ravvisare nella mancata prestazione di idonea cauzione (o meglio, nella prestazione della cauzione senza l’osservanza delle prescrizioni imposte dal giudice istruttore) una circostanza "autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto".

Errata, infatti, è la conclusione secondo cui essa sarebbe in grado di "neutralizzare" la condotta antecedente del giudice istruttore, consistita nella "colposa" concessione della provvisoria esecutività del decreto (come ormai inconfutabilmente accertato dalla sentenza impugnata), essendosi tale condotta tradotta in un provvedimento con cui si negava l’esistenza del "fumus boni iuris", e dunque in aperto contrasto con l’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui la concessione della provvisoria esecuzione deve essere sempre preceduta (e non seguita) dalla verifica della "corrispondenza dell’offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati dell’art. 648 c.p.c., comma 2" (Corte Cost., sent. 2 maggio 1984, n. 137).

Nè, d’altra parte, in senso contrario alla raggiunta conclusione, potrebbe invocarsi il carattere "doloso" del contegno del creditore ingiungente, circostanza che avrebbe potuto, al più, fondare una concorrente responsabilità dello stesso, ex art. 2055 c.c., nella causazione del danno lamentato dall’A. . E ciò alla stregua del principio secondo cui "la responsabilità solidale per fatto illecito, che è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo (dolo o colpa) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell’art. 41 c.p., comma 2, l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni" (Cass. Sez. 2, sent. 25 ottobre 2005, n. 20646, Rv. 584233-01).

Naturalmente, ciò non toglie che, nella specie, la condotta (dolosa) del creditore ingiungente, se non idonea ad interrompere, "a monte", il nesso causale, possa assumere rilievo, "a valle", per delimitare l’entità del danno risarcibile.

Invero, come ha osservato sempre questa Corte, la causalità, in sede di responsabilità civile, assolve "alla duplice finalità di fungere da criterio di imputazione del fatto illecito e di regola operativa per il successivo accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 21619 del 2007, cit.). Esistono, infatti, nella ricostruzione, a tali fini, del nesso causale - secondo le indicazioni fornite anche dalle Sezioni Unite di questa Corte - "due momenti diversi", ovvero "la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità" (vale a dire, il momento della ricostruzione della "causalità materiale o di fatto", altrimenti definita pure come "Haftungsbegrundende Kausalitat"), e "la successiva determinazione dell’intero danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria", ovvero l’operazione che, "collegando l’evento al danno, consente l’individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria", vale a dire il momento dell’apprezzamento della cosiddetta "causalità giuridica", della "Haftungsausfullende Kausalitat", nel quale "un ruolo rilevate è svolto dall’art. 1223 c.c." (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit.; nello stesso senso, sempre in motivazione, già Cass. Sez. 3, sent. 21619 del 2007, cit., nonché, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15991 del 2011, cit., e, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1164, Rv. 656634-01).

5.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo) comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, per la decisione nel merito, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

"in caso di comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno, la condotta dolosa di altro soggetto che non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, non è idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento dannoso, ma potrà, al più, assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili".

6.2. Le spese del presente giudizio saranno liquidate all’esito del giudizio di rinvio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo e cassa, in relazione, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, perché decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Depositato in cancelleria il 22 febbraio 2021.