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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24933 - pubb. 27/02/2021.

La SGR è soggetto passivo ai fini ICI in relazione agli immobili conferiti nel fondo da essa gestito


Cassazione civile, sez. V, tributaria, 30 Dicembre 2020, n. 29888. Pres., est. Zoso.

Fondo comune di investimento – Autonoma soggettività giuridica – Esclusione – Soggettività passiva ai fini ICI della società di gestione


Poiché il fondo comune di investimento non possiede una autonoma personalità giuridica rispetto alla società di gestione, ma costituisce solo un patrimonio da questa separato, la società di gestione mantiene la titolarità dei beni conferiti nel fondo e deve dunque essere considerato soggetto passivo ai fini dell’ICI dovuta in relazione ai beni immobili conferiti nel fondo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Giuseppe Melis

Fatto

A.B. SGR spa ha proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. (*) per l'ICI 2008 dovuta al Comune di Roma.

Nelle more del giudizio di primo grado A.B. SGR spa ha conferito il patrimonio immobiliare da essa gestito, di proprietà dei fondi immobiliari (*) e (*), a Castello Società di gestione del risparmio spa.

La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7658/2016, ha accolto il ricorso in parte, riducendo il valore di una delle aree oggetto di causa.

Roma Capitale ha proposto appello, mentre la parte contribuente ha presentato impugnazione incidentale.

Nelle more del giudizio di appello Z. LTD è subentrata nella gestione degli immobili in esame, per poi cambiare denominazione sociale in P. & Co Capital LTD.

La CTR di Roma, con sentenza n. 4856/05/2017, ha accolto l'appello principale e respinto quello incidentale.

P. & Co Capital LTD ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Roma Capitale si è difesa con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 62, perchè la motivazione della CTR sarebbe stata meramente apparente.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, la decisione contestata motiva in ordine alla legittimità della valutazione degli immobili operata dalla P.A., affermando che quest'ultima aveva tenuto conto della situazione urbanistica esistente al momento dell'accertamento. La parte ricorrente, invece, si limita solo a dedurre in maniera generica l'inadeguatezza della motivazione in questione, senza, però, indicare quali profili, oggetto del contendere, non sarebbero stati presi in esame.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 1 e 36 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, perchè la CTR avrebbe errato nel considerare soggetto passivo ICI la medesima ricorrente, mera società di gestione del risparmio, in luogo dei fondi immobiliari da essa gestiti.

La doglianza è infondata.

Al riguardo, deve trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità in base alla quale i fondi comuni d'investimento, in particolare i fondi immobiliari chiusi, disciplinati nel D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive modifiche, sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (Cass., Sez. 1, n. 12062 dell'8 maggio 2019).

Il quesito che occorre risolvere è se sia possibile o meno configurare un'autonoma soggettività giuridica del fondo di investimento, o se questo costituisca un patrimonio separato della società che lo ha istituito e che lo gestisce.

L'individuazione della natura giuridica dei fondi comuni di investimento (mobiliari o immobiliari) - in cui si raccolgono e vengono unitariamente gestiti apporti economici provenienti da una pluralità di investitori, ciascuno dei quali è titolare di una quota di partecipazione - è controversa.

Indubbiamente, la ricostruzione del fenomeno è resa complessa dalla sua particolarità, come osservato dallo studio del Consigli nazionale del notariato n. (*) citato da parte ricorrente.

Infatti, non bisogna dimenticare che il modello dal quale proviene il fondo comune di investimento è quello del common law, con specifico riferimento alla figura del contractual investment trust.

Inoltre, è difficile cogliere la natura giuridica del fenomeno de quo perchè lo stesso ha una sostanza fondamentalmente economica.

L'esame della normativa rilevante nella specie induce, peraltro, a confermare le conclusioni della summenzionata giurisprudenza della S.C..

Il legislatore, a partire dalla L. n. 77 del 1983, che ha istituito per prima i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, e, poi, con altre disposizioni sui fondi chiusi e su quelli d'investimento immobiliare, non ha fornito al riguardo indicazioni esplicite, ed anche la dottrina ha manifestato nel tempo in proposito opinioni diverse.

Attualmente, la disciplina dei fondi è contenuta nel cd. TU Finanza (D.Lgs. n. 58 del 1998, con successive modificazioni).

Il citato TU, art. 1, comma 1, lett. j), definisce il fondo come "il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte"; l'art. 36, comma 6, prescrive, invece, che ciascun fondo comune "costituisce patrimonio autonomo, - distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società".

Sempre dall'art. 1, medesimo comma 1 - in particolare dalle definizioni enunciate alle lettere da m) a q) - e dall'art. 36, comma 1, si ricava che i fondi comuni fanno parte della più ampia categoria degli "organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)", che la loro promozione, istituzione ed organizzazione è compito di speciali società a ciò autorizzate, denominate Società di gestione del risparmio (SGR), che a tali società è riservata la gestione del patrimonio dei fondi "di propria o altrui istituzione" che, quindi, esse possono assumere tanto la veste di "società promotrice" (con compiti limitati alla promozione, istituzione ed organizzazione del fondo, nonchè all'amministrazione dei rapporti con i partecipanti), quanto quella di "gestore" (col compito di gestire il patrimonio del fondo provvedendo ai relativi investimenti). La separazione del patrimonio del fondo e la sua distinzione "a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società" sono ribadite dal cit. art. 36, comma 6, il quale specifica che su detto patrimonio "non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa", mentre ai creditori dei partecipanti è consentito rivalersi solo sulle quote di partecipazione dei rispettivi debitori. Si aggiunge poi che la società di gestione "non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti". E' previsto, inoltre, dal medesimo articolo, comma 5, che la società promotrice ed il gestore "assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario".

La logica del sistema consiste nel garantire la distinzione del patrimonio del fondo comune al fine di assicurare una tutela forte agli interessi degli investitori che al fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedere intaccato il patrimonio del fondo da possibili azioni di terzi. Sotto questo profilo, ciò che soprattutto caratterizza tale patrimonio è la sua esclusiva destinazione allo scopo d'investimento finanziario per il quale è stato costituito, che ne rappresenta la principale ragion d'essere.

La presenza nel nostro ordinamento di patrimoni separati, destinati ad un particolare scopo e, proprio per questo, sottratti al regime generale dell'art. 2740 c.c. è ormai normale, come avviene, ad esempio, con l'art. 2447 bis c.c. e la L. n. 130 del 1992, in tema di cartolarizzazione di crediti. In siffatte situazioni, la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n. 16605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) va ricondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal quale esso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimonio di quel medesimo soggetto o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione. Ogni attività negoziale o processuale posta in essere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletata in nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo di imputarne gli affetti a quello specifico e distinto patrimonio.

Nella normativa sui fondi comuni di investimento non vi sono elementi in contrasto con la ricostruzione appena proposta.

Nessuna delle teorie alternative che sono state prospettate risulta più convincente di tale ricostruzione.

Innanzitutto, l'ipotesi secondo cui il fenomeno in esame sarebbe riconducibile alla figura della comunione, sicchè i beni del fondo apparterrebbero pro quota a ciascuno dei partecipanti, non descrive adeguatamente la presente situazione.

Infatti, lo scopo economico-pratico dei fondi d'investimento è diverso da quello tradizionale della comunione. Ne deriva che è differente il rapporto che si instaura tra i comunisti ed i beni in comunione, rispetto a quello esistente tra i partecipanti ed i valori dei quali il fondo è composto, così come assai diversi sono, nei due casi, i poteri esercitabili dagli interessati sui beni ed il tipo di utilità che se ne può ricavare. Ad esempio, i partecipanti al fondo hanno veste di creditori nei confronti della società di gestione e non di comproprietari del fondo (Cass., Sez. 3, n. 10990 del 14 luglio 2003). Ne consegue che non possono disporre della cosa od amministrarla, nè domandare lo scioglimento del fondo o chiedere la liquidazione della propria quota in natura, come avverrebbe in una comunione, questi poteri spettando alla società di gestione. Inoltre, nei fondi di investimento i beni conferiti non sono oggetto diretto del godimento, che è costituito dalla ricchezza che si forma in seguito all'investimento ed alla gestione economica del patrimonio. La comunione ha, poi, natura statica ed è finalizzata al godimento, mentre i fondi sono dinamici e funzionali all'investimento.

La tesi della società ricorrente, fondata sul parere del Consiglio di Stato n. 108 del 1999, per la quale il fondo comune d'investimento avrebbe una soggettività propria, distinta da quella dei partecipanti e da quella della società di gestione che lo ha istituito, non ha pregio.

Nel nostro ordinamento è possibile, anche in assenza del formale riconoscimento della personalità, che, come avviene nelle associazioni non riconosciute e nelle società di persone, un ente possa essere considerato un centro di imputazione di rapporti giuridici, titolare di obblighi e diritti anche sul piano processuale. Tuttavia, perchè una tale situazione sia ipotizzabile, occorre individuare nella normativa vigente degli elementi significativi in questo senso che, nel caso dei fondi comuni, non è agevole ravvisare.

La mera distinguibilità del fondo e del patrimonio dai soggetti coinvolti non può indurre a sostenerne la soggettività giuridica. Ad esempio, i fondi comuni sono privi del potere di autodeterminare almeno parzialmente, ma in modo significativo - le proprie scelte e le linee guida del proprio agire, potere che, invece, essi dovrebbero avere per essere considerati centri di imputazione di rapporti giuridici. In particolare, è vero, come sottolinea Cass., Sez. 1, n. 16605 del 15 luglio 2010, che l'art. 37 TU Finanza, comma 2 bis, contempla l'eventualità di deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti destinate a vincolare in alcune materie la società di gestione. Si tratta, però, di una previsione che, di per sè, non può configurare un regime di autonomia, giacchè, pur con le specificità del caso, essa non si discosta dal modo in cui gruppi di creditori (obbligazionisti) o di partecipanti al capitale di rischio di una qualsiasi società per azioni possono, attraverso le assemblee separate delle quali dispongono, fare valere i loro punti di vista sulle scelte degli organi sociali che li riguardano.

Inoltre, il funzionamento di ciascun fondo è disciplinato da un regolamento (art. 39 del citato TU) stilato dalla società che lo ha istituito, alla quale la normativa secondaria attribuisce il potere di disporre la fusione di più fondi o la scissione di uno di essi, apportando le eventuali relative modifiche al regolamento.

A supporto di questa lettura è l'art. 36, comma 5, che chiama il gestore a rispondere del proprio operato direttamente nei confronti dei partecipanti al fondo, e non nei confronti del fondo medesimo, come ci si sarebbe potuto aspettare se a quest'ultimo il legislatore avesse voluto attribuire una soggettività sua propria.

Il fondo comune non può essere configurato, allora, come autonomo soggetto di diritto, in ragione dell'assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna, quale, ad esempio, si riscontra nelle associazioni o nelle società di persone o nei fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti ex art. 2117 c.c. (cui si riconosce la qualifica di centri d'imputazione di rapporti giuridici benchè non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità: Cass., Sez. L, n. 7755 del 17 maggio 2003).

Proprio questa assenza impone alla società di gestione di eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali.

In definitiva, atteso che l'ordinamento non ammette l'esistenza di un patrimonio privo di titolare, la soluzione che meglio risponde alle esigenze sottese alla costituzione dei fondi comuni d'investimento e che trova più solidi agganci nella relativa disciplina resta quella che ravvisa nel fondo un patrimonio separato.

La separazione, unitamente alle specifiche disposizioni menzionate, garantisce adeguatamente la posizione dei partecipanti, i quali sono titolari di un interesse sostanziale all'utilità economica derivante dai beni di pertinenza del fondo, lasciando, però, la titolarità formale di tali beni alla società di gestione che lo ha istituito.

Il legislatore, per agevolare l'attività di gestione nell'interesse dei partecipanti, ha attribuito alla SGR la proprietà dei beni del fondo e, rendendosi conto di avere dato formalmente alla stessa SGR qualcosa più della sostanza economica del rapporto (la gestione nell'interesse altrui), ha introdotto delle regole per garantire i terzi ed i partecipanti al fondo.

La giurisprudenza ha precisato, inoltre, che, ove la società promotrice non coincida col gestore, la suddetta titolarità formale, al pari della legittimazione anche processuale che ne consegue, spetta alla prima, potendo il gestore essere sempre sostituito, come si evince dal cit. art. 36, comma 2 bis.

A rendere complessa l'interpretazione della figura in esame è il fatto che dalla disciplina positiva emerge come ai fondi comuni di investimento facciano capo più soggetti (o gruppi di soggetti) e, quindi, diversi centri di interessi. Accanto ai fondi comuni e alle società di gestione del risparmio, figurano i "partecipanti" al fondo (definiti anche "investitori" dall'art. 1 TUF) e la "banca depositaria", cui è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo (art. 36 TUF, comma 2), nonchè l'esercizio di una serie di funzioni (art. 38 TUF) relative alla dinamica del rapporto di investimento.

Sul piano contrattuale, sono previste specifiche ipotesi di responsabilità a tutela dell'effettivo perseguimento degli interessi in funzione dei quali deve essere svolta l'attività.

Innanzitutto, la società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario (art. 36, comma 5). Invece, la banca depositaria è "responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi" (art. 38, comma 2).

Il fenomeno si connota essenzialmente in termini di investimento (con partecipazione al rischio), posto in essere da soggetti non interessati alla gestione diretta dell'attività attuata con il patrimonio investito, che è affidata ad un soggetto specializzato, a sua volta libero di individuare le modalità più efficaci secondo le quali operare, fino a delegare un altro soggetto.

I beni dei patrimoni de quibus, in concreto, vengono in rilievo non come oggetto di appartenenza, ma come strumento e limite dell'attività di gestione.

Il riferimento alla figura del mandato, contenuto nell'art. 36, comma 5, è significativo della particolarità del sistema.

Infatti, è discusso in dottrina se vanga in questione un mandato tradizionale od un rapporto atipico che non può essere semplicemente ricondotto allo schema tipico.

La tematica perde, però, di concreto significato se si valuta che, in ogni caso, l'interesse della società di gestione non può che essere quello degli investitori e che, quindi, essa opera nell'interesse altrui, benchè sia difficile immaginare l'esistenza di un mandato in senso tradizionale stante, quantomeno, la non soggettività del fondo.

Nel common law operazioni di questo tipo sono di facile comprensione giuridica, come avviene nel trust, ove titolare dei beni diviene comunemente il trustee, ma con connotazioni talmente peculiari che la sua posizione è pacificamente qualificata come ufficio, con esclusione della soggettività giuridica del trust.

La giurisprudenza di questa sezione ha ben colto l'essenza di situazioni come il trust, ad esempio quando ha chiarito, in tema di ICI, che il soggetto passivo dell'imposta è il proprietario o il titolare di altro diritto reale, sicchè, in caso di beni immobili conferiti in un trust traslativo, il soggetto passivo è il trustee, siccome divenuto titolare della proprietà degli stessi e tenuto, in quanto tale, ad amministrarli ed a sostenerne le spese, non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto (Cass., Sez. 5, n. 16550 del 20 giugno 2019).

Queste considerazioni palesano come non possano essere seguite non solo le tesi che vedono nel fenomeno de quo una comproprietà degli investitori, una proprietà tout court della società di gestione od una soggettività del fondo, come già evidenziato da questa corte nei precedenti menzionati, ma, neppure le ulteriori ricostruzioni dottrinarie, per le quali verrebbe in rilievo un patrimonio senza soggetto, una proprietà collettiva, una proprietà fiduciaria della società di gestione, una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, una proprietà funzione, una associazione od una fondazione atipica od una associazione in partecipazione.

Tali ultime ricostruzioni, in particolare, colgono alcuni aspetti del fenomeno e, in alcuni casi, ben giustificano il ricorso alla figura del patrimonio separato, ma non giungono a definire l'integralità del fenomeno, rappresentata dall'appartenenza funzionale dei beni, come se fosse stata tipizzata per legge una specifica ipotesi di proprietà nell'interesse altrui, che non è assimilabile semplicemente ad un diritto soggettivo, ma, piuttosto, ad una funzione.

Soprattutto, non va confusa la specializzazione della responsabilità patrimoniale, conseguente alla destinazione di beni ad uno scopo (come la realizzazione di alcune categorie di crediti), che giustifica l'esistenza di un patrimonio separato, dal riconoscimento di un nuovo soggetto giuridico, che presuppone una disciplina giuridica della sua attività, volta a realizzare la menzionata destinazione.

Se ne ricava il rigetto del motivo.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, poichè la CTR non avrebbe tenuto conto che l'Amministrazione avrebbe errato nel considerare, ai fini della determinazione dell'ICI per l'anno 2008 concernente l'area di (*), la condizione urbanistica dell'area nel 2009. In particolare, evidenzia che, mentre nel 2008 il terreno era destinato a "Attrezzature di servizi privati", nel 2009 tale destinazione era mutata in "Ambito di Trasformazione Integrata A.T.O. 12".

Inoltre, la CTR non si sarebbe pronunciata sulle sue doglian concernenti:

- una "adesione" conclusa da Roma Capitale per l'anno 2006 con un'altra società, la Santarelli Costruzioni spa, per aree limitrofe, ancorchè in una differente fase di urbanizzazione;

- la riduzione dei valori delle aree de quibus, con riferimento ad altre annualità, da parte della CTP e della CTR di Roma;

- l'omesso esame di una perizia di parte;

- l'avvenuta definizione, tramite accertamento con adesione, di una controversia dello stesso genere attinente all'immobile in Torrino Mezzocammino, relativa all'anno 2007, all'esito della quale la menzionata Santarelli Costruzioni spa e la P.A. interessata avevano concordato un valore dei terreni molto inferiore a quello utilizzato come parametro di riferimento da Roma Capitale per l'ICI 2008.

La doglianza non merita di essere accolta.

Innanzitutto, si rileva l'infondatezza della contestazione concernente la considerazione, ai fini della determinazione dell'ICI per l'anno 2008, della condizione urbanistica dell'area de qua nel 2009, atteso che, per il principio di specificità del ricorso per cassazione; questo deve contenere in sè gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attindnti al pregresso giudizio di merito. In particolare, ove si lamenti l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (come nella specie), occorre che la parte chiarisca perchè detto fatto, se valutato, avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio di appello. Nel caso in questione, la società ricorrente si è limitata ad affermare l'evidenza dell'errore, senza spiegare, nel ricorso, come questo sarebbe andato a suo detrimento e in che termini la pronuncia della CTR avrebbe avuto un esito differente se il fatto fosse stato esaminato.

Inoltre, la CTR ha tenuto conto della tematica della situazione urbanistica del luogo, precisando che la P.A. aveva considerato mancata approvazione del nuovo piano regolatore e non si era basata su "situazioni ancora da venire".

La circostanza che i beni de quibus od altri limitrofi siano stati già oggetto di liti sulla determinazione dell'ICI non ha, poi, valore, venendo in rilievo periodi di imposta differenti da quello in esame.

In particolare, il riferimento all'accertamento con adesione per il 2006 è generico, atteso che riguarda un'area diversa da quella in questione e non contiene elementi idonei ad effettuare una comparazione con il patrimonio immobiliare oggetto del contendere.

Ugualmente, le risultanze di una perizia di parte non sono di per sè dotate del carattere della decisività necessario perchè un ricorso per cassazione possa essere accolto.

Peraltro, la CTR ha menzionato, nella parte espositiva della sua sentenza, le contestazioni della società contribuente, il che fa ritenere che le abbia tutte respinte, in via esplicita od implicita, quando ha affermato la correttezza della valutazione della P.A. in relazione alla situazione urbanistica accertata.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3, ed 1, 2 e 10 del Regolamento per la definizione dei tributi locali tramite accertamento con adesione adottato da Roma Capitale con delib. n. 70 del 2010 poichè la CTR avrebbe errato nel confermare la valutazione data da Roma Capitale all'immobile in (*) per l'anno 2008, nonostante l'avvenuta definizione, tramite accertamento con adesione, di una controversia dello stesso genere sul bene de quo relativa all'anno 2007, all'esito della quale la Santarelli Costruzioni spa e la P.A. interessata avevano concordato un valore del cespite inferiore a quello utilizzato per l'ICI 2008.

La contestazione è infondata.

Infatti, in aggiunta alle considerazioni svolte quanto al terzo motivo, l'avvenuta definizione con accertamento per adesione di una lite concernente ICI da pagare su un dato immobile relativamente ad uno specifico periodo di imposta non ha alcun effetto, di per sè, sulle successive controversie del medesimo genere, ma riguardanti differenti parti e periodi di imposta.

In particolare, nulla impedisce alla P.A. di determinare in concreto un diverso valore del bene, potendo il precedente accertamento al massimo rilevare come elemento di fatto che può indirizzare l'esercizio della potestà impositiva senza, però, vincolarlo.

Nella specie, parte ricorrente non ha neppure indicato quali elementi, considerati nell'accertamento per adesione dell'ICI 2007, avrebbero dovuto assumere rilievo pure per l'annualità 2008.

5. Il ricorso è, pertanto, infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.

 

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

- ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020.