Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24235 - pubb. 24/09/2020

L’appello notificato per via telematica entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile è tempestivo

Cassazione civile, sez. VI, 02 Settembre 2020, n. 18235. Pres. Lombardo. Est. Tedesco.


L’appello notificato per via telematica entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile è tempestivo



Con sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv. in L. n. 221 del 2012) nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Fatto e diritto

La Corte d’appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.B. contro sentenza di primo grado del tribunale della stessa città resa nel contraddittorio con la Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria,*, * , * , * , con la chiamata in causa del pubblico ministero.

In particolare, la Corte d’appello di Lecce ha ritenuto tardiva l’impugnazione perché notificata a mezzo posta elettronica alle 23:37 dell’11 aprile 2016, ultimo giorno utile ed essendosi pertanto quella stessa notificazione perfezionata, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, alle ore 7:00 del giorno successivo, quando il termine per proporre appello era decorso. Nella sentenza si precisa che il termine aveva incominciato a decorrere l’11 marzo 2016 (data di notificazione della sentenza di primo grado), coincidendo quindi il trentesimo giorno con la domenica 10 aprile 2016, prorogato di diritto al successivo 11 aprile 2016.La notificazione, però, era stata eseguita a mezzo pec oltre le ore 23:00 di tale ultimo giorno, con la conseguenza sopra indicata.

A.B. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale si denuncia "violazione e falsa applicazione di nome di diritto per sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma applicata, id est D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221".

Il ricorso è stato fissato per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore.

In primo luogo, si rileva che la sentenza impugnata è stata depositata il 1 aprile 2019; benché nel ricorso si assuma che essa è stata notificata nella medesima data del 1 aprile 2019, è stata tuttavia prodotta la copia autentica di essa, senza la relazione di notificazione, come invece prescrive a pena di improcedibilità l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. La omissione, però, non comporta la sanzione della improcedibilità del ricorso perché, in disparte l’anomalia di una notificazione avvenuta nella stessa data della pubblicazione, il ricorso è stato notificato il 23 maggio 2019, entro i sessanta giorni dalla pubblicazione. È quindi applicabile il principio secondo cui pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2" (Cass. n. 11386/2019; n. 17066/2013).

Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv. in L. n. 221 del 2012) "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta".

Consegue la tempestività dell’appello di A.B. , in quanto notificato entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile.

Per completezza di esame si richiama il principio secondo cui "l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza" (Cass. n. 1644/2019; n. 5240/2000).

La sentenza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione perché decida sulla proposta impugnazione. La corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

accoglie ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.

Dep. 2 settembre 2020.