Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22993 - pubb. 15/01/2020

Procedimento di grande rilevanza mediatica e grave scorrettezza di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006

Cassazione Sez. Un. Civili, 27 Novembre 2019, n. 31058. Pres. Mammone. Est. Vincenti.


Magistratura - Procedimento disciplinare - Illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Carattere elastico - Funzionalità - Nozione - Fattispecie



La nozione di "grave scorrettezza" cui fa riferimento la previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere "elastico"; pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama (tra i quali si inscrive il dovere del magistrato di improntare la propria condotta con i superiori, i colleghi e il personale dell'ufficio di appartenenza al canone di leale collaborazione), sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività. (il principio è stato applicato dalle Sezioni Unite in relazione al comportamento di un sostituto procuratore, il quale, dopo avere ricevuto, nel corso di una riunione con tutti i colleghi investiti della trattazione di un procedimento di grande rilevanza mediatica, la raccomandazione di mantenere il più assoluto riserbo con gli organi di informazione, non solo aveva taciuto la circostanza di avere già avuto un colloquio con un giornalista, ma aveva invitato il medesimo procuratore f.f. a rispondere ad una telefonata dello stesso giornalista, così ponendolo nella condizione di interloquire senza avere un quadro completo degli accadimenti e senza potersi determinare in modo consapevole circa le dichiarazioni da rilasciare o decidere di non rilasciarle affatto). (massima ufficiale)