Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21393 - pubb. 19/03/2019

Indipendentemente dalla conoscenza dell'evento, la sentenza di fallimento produce i suoi effetti dall'ora zero

Cassazione civile, sez. VI, 27 Febbraio 2019, n. 5781. Est. Dolmetta.


Fallimento – Dichiarazione – Effetti sugli atti compiuti dal fallito – Decorrenza



La legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, l’annotazione dell’ora in cui la decisione è stata emessa, la quale produce dunque i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione; ne consegue che, indipendentemente dalla conoscenza dell’evento, dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti.

In proposito, va precisato che il sistema della attuale legge fallimentare non si ferma sul punto della "espressa e sicura posteriorità" degli atti compiuti con il fallito, quanto, piuttosto, nell’opposta prospettiva della certezza dell’anteriorità alla dichiarazione di tale ordine di fatti, secondo quanto si desume, se non altro, dalla norma dell’art. 45 di questa legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatto e diritto

1.- Il Fallimento della s.r.l. (*) ha convenuto avanti al Tribunale di Siena la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, per chiedere l’accertamento dell’inefficacia L. Fall., ex art. 44, di un pagamento coattivo effettuato a favore di questa da un terzo pignorato, con connessa condanna restitutoria delle relative somme.

Nell’accogliere la domanda, il Tribunale - rilevato tra l’altro che il pagamento era stato effettuato nello stesso giorno in cui la sentenza, che aveva dichiarato il fallimento della s.r.l., era stata iscritta nel registro delle imprese - ha ritenuto che la sentenza dichiarativa inizi a dispiegare i propri effetti sin dall’"ora zero" del giorno dell’annotazione sul registro.

2.- Con sentenza depositata in 21 giugno 2016, la Corte di Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dalla Banca di Cambiano.

Per quanto qui ancora in interesse, la Corte fiorentina ha in specie respinto il motivo presentato dalla Banca, per cui "il pagamento del debito della fallita, avvenuto lo stesso giorno dell’annotazione della sentenza nel registro delle imprese e senza che sussistesse la prova né della conoscenza da parte di essa banca della sentenza di fallimento, né dell’anteriorità della sentenza stessa al pagamento, doveva ritenersi efficace".

Riscontrate le date salienti nel caso concreto, nonché le norme della L. Fall., artt. 44, 16 e 17, la Corte territoriale ha rilevato che la sentenza di primo grado "ha ritenuto di interpretare le norma appena richiamate, nel senso che, ai fini della declaratoria d’inefficacia del pagamento di cui si controverte, dovesse aversi riguardo all’annotazione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese, annotazione che è avvenuta lo stesso giorno del pagamento". Aggiunto poi che la disposizione della L. Fall., art. 44, prescinde del tutto dall’eventuale presenza di conoscenze o consapevolezze del solvens, la Corte ha ancora osservato che "non è dato di riscontrare alcun pregio al primo motivo, che davvero rasenta quell’inammissibilità che forma oggetto di eccezione da parte della curatela appellata".

3.- Avverso la sentenza della Corte fiorentina propone ricorso la Banca di Cambiano, articolando due motivi per la sua cassazione.

Resiste con controricorso il Fallimento.

La Banca ricorrente ha anche depositato memoria.

4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo è intestato "nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione in relazione alla L. Fall., art. 44.

Il secondo motivo è a sua volta intestato "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. Fall., artt. 16, 17 e 44".

5.- I due motivi di ricorso vanno trattati in modo congiunto, in ragione della loro complementarietà.

Rileva dunque la Banca ricorrente che il Tribunale di Siena aveva ritenuto decisiva, per la soluzione della controversia, la considerazione che l’efficacia della sentenza si produce "all’ora zero del giorno del deposito, sulla scorta di quanto sostenuto dall’opinione maggioritaria in dottrina". Aggiunge, inoltre, di avere criticato, nell’atto di appello, tale tesi, sostenendo che il pagamento avvenuto nello stesso giorno del deposito della sentenza vada invece considerato come "contemporaneo e non come posteriore, non potendo dunque essere ricondotta detta fattispecie all’interno della L. Fall., art. 44". E rileva che la soluzione così propugnata si avvale di più argomenti: la norma dell’art. 44 richiede "una espressa e sicura posteriorità"; la buona fede dei terzi va tutelata; la soluzione della c.d. "zero hour rule" risulta ormai superata "per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 210 del 2001".

Ciò posto, la Banca ricorrente lamenta (con il primo motivo) che la "Corte di Appello ha rigettato l’appello omettendo integralmente una motivazione de quo" e (con il secondo motivo) che comunque, nell’adottare l’opposta soluzione in relazione al pagamento in questione è incorsa nel vizio di violazione di legge.

6.- I due motivi di ricorso non possono essere accolti.

In proposito, va prima di tutto rilevato, in relazione al lamentato vizio di nullità della sentenza, che lo stesso può venire a configurarsi nel caso di omesso esame di una domanda ovvero di una eccezione (cfr., da ultimo, Cass., 7 maggio 2018, n. 10682), ma non anche nel caso in cui sia stata semplicemente omessa la considerazione di una tesi difensiva. Secondo quanto è avvenuto nel caso concreto, in cui la Corte fiorentina non ha per nulla mancato di affrontare il tema dell’inefficacia ex art. 44, pure riportandosi, per relationem, ai contenuti della sentenza resa dal giudice di primo grado.

7.- Secondo l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di questa Corte - va poi rilevato - "nella disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. ..., poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa, l’annotazione dell’ora in cui la decisione è stata emessa, detta sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione. Ne consegue che dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (L. Fall., art. 42) e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti" (Cass., 19 luglio 2016, n. 14779, che pure chiama a conforto il precedente di Cass., 18 agosto 1976, n. 3047, che è propriamente in termini, e altresì ricorda come questo sistema "opera indipendentemente dalla conoscenza dell’evento").

8.- Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento.

In relazione al problema in discorso non si segnalano differenze rilevanti, in specie, tra il meccanismo del deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa, di cui alla L. Fall., art. 16, comma 2, primo periodo, e quello del deposito presso il registro delle imprese, di cui al medesimo comma, secondo periodo, (secondo la prospettiva adottata dal giudice di promo grado, con decisione non sindacata nelle successive fasi del giudizio).

Il sistema su cui riposa la vigente L. Fall. assicura, poi, che il focus della stessa non si ferma sul punto della "espressa e sicura posteriorità" degli atti compiuti con il fallito. Si focalizza, piuttosto, nell’opposta prospettiva della certezza dell’anteriorità alla dichiarazione di tale ordine di fatti, secondo quanto si desume, se non altro, dalla norma dell’art. 45 di questa legge.

Non risulta pertinente con la tematica specificamente in oggetto - va ancora rilevato - il richiamo che la Banca ricorrente fa al D.Lgs. n. 201 del 2001. In effetti, il richiamo che l’art. 3, comma 1, di tale normativa fa al "giorno, l’ora e il minuto in cui si producono gli effetti della sospensione di pagamenti" risulta espressamente circoscritto "ai fini del presente decreto", come propriamente destinato a regolare il tema della "definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli" (: "insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento tra i partecipanti, che sia contestualmente applicabile a tre o più partecipanti;... assoggettato alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea;... designato come sistema e notificato alla Commissione europea").

9.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.