Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20261 - pubb. 25/07/2018

Revocatoria fallimentare per far valere la sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito di una transazione

Cassazione civile, sez. VI, 09 Aprile 2018, n. 8635. Est. Scaldaferri.


Revocatoria fallimentare – Transazione – Sproporzione delle prestazioni ex art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. – Onere della prova – Grava sul curatore – Valore della rinuncia allegata dalla controparte – Natura – Eccezione in senso stretto – Non sussiste – Mera difesa



In tema di revocatoria fallimentare, promossa per far valere l'affermata sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate nell'ambito di una transazione intercorsa tra le parti, l'onere della prova incombe sulla parte che ha proposto l'azione revocatoria, ed ha per oggetto anche il valore della rinuncia operata da controparte, senza che possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice ed elementi dedotti dalla convenuta, le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di un'eccezione in senso stretto, avendo invece natura di mere contestazioni o difese. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria G.C. - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

rilevato che, con ordinanza depositata il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello proposto dal fallimento della Iniziative Turistiche s.r.l. avverso la sentenza n.2262/13 con cui il Tribunale di Messina aveva rigettato la domanda, proposta dal fallimento stesso, di revocatoria ex art. 67, n. 1, l.fall. di una transazione conclusa, nel c.d. periodo sospetto, tra la Iniziative Turistiche srl in bonis e la Assinos s.r.l. di S.S. e Mi., proprietaria di un complesso alberghiero condotto in affitto dalla prima società;

che avverso la sentenza di primo grado la Curatela fallimentare ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui resistono con controricorso la Assinos s.r.l. nonchè S.S., Mi. e M., anche quali eredi di C.A.;

considerato che entrambi i motivi di ricorso censurano le affermazioni del primo giudice circa la mancata allegazione, da parte della Curatela istante, di ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dell'elemento della notevole sproporzione tra le reciproche rinunce transattive;

che il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 L.fall. e art. 2697 cod. civ., in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere che l'onere della prova a carico della parte attrice in revocatoria si estenda alla determinazione del valore della rinuncia, disposta transattivamente dalla controparte, ad ogni azione di risarcimento dei danni prodotti alla proprietà del complesso a seguito della esecuzione di lavori abusivi in esso eseguiti dalla Iniziative Turistiche in bonis, anche con riguardo alle ordinanze sindacali di demolizione delle opere abusive e di revoca della licenza di esercizio;

che il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ. per aver ritenuto meramente esplorativa la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla Curatela per l'accertamento dei danni suddetti;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

ritenuto che, quanto al primo motivo, rettamente il giudice di merito ha ritenuto che l'onere di provare la notevole sproporzione tra le prestazioni rinunciate, costituente fatto costitutivo della domanda di revocazione azionata dalla Curatela, incomba su quest'ultima e abbia ad oggetto anche il valore della rinuncia di controparte, senza che in contrario possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice (la sola rinuncia ai canoni pregressi) ed elementi dedotti dalla convenuta (la rinuncia anche ai danni suddetti), le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di eccezione in senso stretto, bensì mere contestazioni o difese; che, quanto al secondo motivo, del pari rettamente il tribunale ha fatto riferimento al principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica d'ufficio, così escludendo di poter far luogo ad una c.t.u. "percipiente" - cioè diretta all'accertamento di fatti specifici implicante specifiche cognizioni tecniche - giacchè questa per l'appunto presuppone (cfr. Cass. n. 20695/13; Cass. n. 6155/09) una compiuta allegazione di tali fatti specifici (anche al fine di consentire al giudice la valutazione in ordine alla impossibilità di far ricorso ad altri mezzi di prova), che nella specie non risulta compiuta dalla Curatela;

che pertanto il rigetto del ricorso si impone;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre non vi è luogo per la applicazione nella specie del doppio contributo a carico del Fallimento ricorrente, che risulta esente da contributo essendo stato ammesso al gratuito patrocinio.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.150,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2018.